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Voce alla Scuola: INTEGRAZIONE ELENCHI PRIORITARI...OVVERO COME ELIMINARE BUONA PARTE DEI SUPPLENTI

Opinioni
Integrazione  elenchi prioritari: le domande
 entro l'8 gennaio2010 (22/12/09-12:00) 

Il MIUR con il D.M. 100 e con la nota/circolare di  accompagnamento prot.  19212, ha  emanato il 17 dicembre 2009 le disposizioni per l’integrazione  degli elenchi prioritari sulla base delle modifiche apportate al  D.L. 134/09, art. 1, comma 2, dalla legge di conversione (n.  167/2009). 
 Nonostante le reiterate richieste avanzate dalle OO.SS.,  l’Amministrazione si è attestata su un’applicazione  restrittiva del provvedimento citato: gli elenchi prioritari già  predisposti con il D.M. n. 82/2009 - e pubblicati in questi giorni  - sono infatti integrati, oltre che con il personale educativo (che era stato inspiegabilmente escluso dalla  precedente tornata), esclusivamente con i precari  che hanno conseguito nell’anno scolastico 2008/09, attraverso le  graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche  tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica  istituzione scolastica.
 Una decisione che lascia fuori dalla platea dei beneficiari la  maggior parte dei supplenti che possono vantare un servizio di 180  giorni nello scorso anno scolastico e che sicuramente nel 2009/2010 avranno grandi difficoltà nell’accesso al lavoro. 
 Tra l’altro, pur se è condivisibile l’esigenza di accelerare  le procedure al fine di non vanificarne gli effetti, il termine di presentazione delle domande fissato all’8 gennaio 2010,  coincidente con le vacanze di Natale, determinerà difficoltà non  solo per i precari coinvolti ma anche per le segreterie  scolastiche.
 Al riguardo  la Segreteria  Nazionale  CISL Scuola ha chiesto al  MIUR di prevedere una proroga di tale scadenza, sia pure  contenuta, anche in considerazione dei disagi che stanno interessando in questi giorni, per il maltempo, molte località in  diverse parti del Paese. 
 Al decreto, che richiama integralmente le disposizioni già  emanate con il D.M. 82, è allegata, oltre ai modelli di domanda  riservati ai nuovi beneficiari, anche la dichiarazione  di disponibilità a partecipare ai progetti attivati in  convenzione con le Regioni, che dovrà essere inviata,  sempre entro l’8 gennaio  2010, da tutti gli  aspiranti interessati, compresi coloro che hanno già presentato  domanda ai sensi del DM 82. 
 Di seguito una sintesi delle principali disposizioni emanate. 

 Beneficiari e requisiti 
*  Il personale educativo che ha conseguito nell’anno scolastico  2008/09 una supplenza annuale o sino al termine delle attività  didattiche. 
 * Il personale docente, educativo e ATA che ha conseguito  nell’anno scolastico 2008/09, attraverso le graduatorie di  istituto, una supplenza di almeno 180 giorni, anche tramite proroghe o conferme contrattuali, in un’unica istituzione  scolastica. 
Tale personale deve essere, inoltre, in possesso degli  altri requisiti previsti dal D.M. 82/09: 
 - essere inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/10  nelle graduatorie provinciali ad esaurimento o, per il personale  ATA, nelle graduatorie permanenti o   provinciali ad esaurimento; 
 - essersi trovato nella condizione di non aver potuto stipulare  per l’anno scolastico in corso la stessa tipologia di contratto  per carenza di disponibilità di cattedre o posti interi.

Presentazione  delle domande 
Analogamente  a quanto già previsto con il D.M. 82/09 le domande, utilizzando i  modelli allegati al decreto, possono essere presentate entro l’8  gennaio  2010, a  mano o con raccomandata A.R., all’istituzione scolastica in cui  è stato prestato servizio con contratto per supplenza temporanea   per almeno 180 giorni nell’anno scolastico 2008/09. 
 La provincia a cui indirizzare la domanda può essere: 
 * per i docenti e per il personale educativo, quella di  inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
 * per il personale ATA quella di inserimento in graduatoria  permanente (24 mesi) o in graduatorie/elenchi ad esaurimento (30  giorni); 
* quella  nelle cui graduatorie di circolo o istituto l’interessato è  inserito per l’a.s. 2009/10. 
*  Il personale docente che ha stipulato nell’anno scolastico  2009/10 un contratto a tempo determinato fino al termine delle  attività didattiche per uno spezzone deve necessariamente scegliere la provincia in cui è in servizio ai fini del  completamento d’orario.

I  nuovi elenchi prioritari e le supplenze in corso 
Gli  elenchi prioritari, integrati con i nuovi aspiranti graduati in  base al punteggio spettante, producono effetti dalla data della  loro diffusione. Fino a tale data sono validi quelli predisposti ai sensi del D.M. 82/09 e, in subordine, le graduatorie di circolo  e di istituto. 
 Pertanto, conservano  validità tutti i contratti di supplenza già stipulati,  che seguono le regole generali in materia di proroghe e  conferme stabilite dal Regolamento sul conferimento delle supplenze a tutela della continuità didattica.

I  progetti regionali 
Ribadiamo  che la dichiarazione di  disponibilità a partecipare ai progetti attivati in  convenzione con le Regioni (non  obbligatoria), deve essere presentata, utilizzando il  modello allegato al decreto, da tutti gli interessati, sia dai nuovi aspiranti all’inclusione negli elenchi prioritari, sia dagli aspiranti che vi sono già  inseriti ai sensi del D.M. 82/2009. 
 La dichiarazione, analogamente a quella per l’inclusione negli  elenchi prioritari, deve essere presentata presso l’istituzione  scolastica dove è stato prestato servizio nell’a.s. 2008/09,  ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello  periferico per dare esecuzione agli accodi stipulati.
 La scuola provvederà alla trasmissione della domanda all’USP  competente, con modalità telematiche che saranno definite con una  successiva nota tecnica, ai fini dell’inoltro agli Uffici scolastici regionali e alle rispettive Regioni. 
 Per l’attribuzione delle attività progettuali, si può fare  ricorso sia alla stipula di contratti e tempo determinato, sia, se  previsto dalle Convenzioni, alla stipula di contratti di  prestazione d’opera, facendo presente che la sostituzione del  personale destinatario dei progetti, che si assenti a qualsiasi  titolo, può avvenire solo ed esclusivamente a carico degli  specifici fondi derivanti dagli accordi e non impiegando risorse  statali. 
 La rinuncia, senza  valido motivo, all’offerta di partecipazione al progetto  regionale comporta la decadenza  dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione  qualora spettante.
 Lo svolgimento delle attività progettuali dà diritto alla valutazione  dell’intero anno di servizio per il personale docente e alla  valutazione dello stesso punteggio ottenuto nell’a.s. precedente per il personale ATA. 
 Al personale docente, educativo ed ATA, non inserito negli elenchi  prioritari, che svolga le attività progettuali finanziate dalle  Regioni, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata del  progetto stesso. 
 Agli aspiranti che partecipano ai progetti regionali e che  percepiscono il trattamento di disoccupazione sarà corrisposta  l’indennità prevista dai fondi regionali solo se l’attività  del progetto supera il 60% dell’impegno orario dell’anno  precedente. 
 Le indennità complessivamente percepite (disoccupazione +  compenso per il progetto) non potranno, comunque, superare  l’ammontare di quanto corrisposto l’anno precedente. 
 A coloro che non hanno diritto a percepire l’indennità di  disoccupazione sarà corrisposto esclusivamente il compenso  stabilito per il progetto.

Indennità  di disoccupazione ordinaria 
L’indennità  di disoccupazione ordinaria, corrisponde: 
 - per i primi 6 mesi, al 60% della retribuzione media degli ultimi  tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione; 
 - per i 2 mesi successivi, al 50% della retribuzione media degli  ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i  disoccupazione; 
 - per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli  ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo di  disoccupazione. 
Per non pregiudicare la situazione economica degli  interessati, è consentito  rifiutare supplenze con un trattamento economico inferiore  all’indennità di disoccupazione spettante. Ad esempio:  nel caso l’indennità di disoccupazione corrisponda al 60% della  retribuzione intera, si possono rifiutare, nella scuola secondaria  contratti fino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella  scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21  ore.

Gli  adempimenti delle scuole 
La  scuola che riceve la domanda dopo aver controllato e convalidato  le dichiarazioni circa il rapporto di lavoro instaurato nell’a.s.  2008/09, effettua gli inserimenti al sistema informativo e comunica l’esclusione dalla procedura al personale che non ha  titolo. 
 La procedura automatizzata non prevede la gestione del personale  educativo, le cui domande dovranno, previa verifica dei requisiti,  essere accolte dalle scuole e trasmesse all’USP destinatario che  dovrà realizzare un apposito elenco prioritario da fornire a  tutti i convitti e gli educandati della provincia. 
 Le eventuali discordanze rispetto alle dichiarazioni rese nel  modello di domanda sono valutate dall’Ufficio Scolastico cui è  indirizzata la domanda stessa. Effettuate le verifiche rispetto  alle posizioni non convalidate dal sistema, l’USP pubblica  l’eventuale elenco dei non ammessi a fruire del beneficio.

Chiarimenti 
Nella circolare di accompagnamento del decreto sono stati  forniti anche alcuni chiarimenti richiesti dalle OOSS al "tavolo  di confronto". 
Il  personale docente e ATA che non si avvale delle disposizioni dei  decreti 82 e 100 - in quanto per carenza di posti disponibili è  occupato nel corrente anno scolastico in   classe di concorso, posto o profilo diverso rispetto a  quello dell’anno precedente - può, all’atto  dell’aggiornamento delle graduatorie, scegliere a quale tra  queste attribuire il punteggio. 
 Il personale ATA, se nell’anno scolastico 2008/09 ha stipulato  un contratto sino al 31 agosto, ha diritto al corrispondente  punteggio anche se nell’anno scolastico in corso è in servizio  fino al termine delle attività didattiche. 
 Per le supplenze brevi  sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, può  essere indicato un solo distretto nell’ambito di quelli  prescelti (art. 2, comma 3, del D.M. 82/09). Tale indicazione non  è obbligatoria; pertanto i Dirigenti Scolastici, qualora abbiano  esaurito l’elenco dei docenti che hanno sottoscritto tale  opzione, devono utilizzare le graduatorie di circolo per conferire  supplenze su tale tipologia di posto ai sensi dell’art. 7, comma  7, del Regolamento adottato con D.M. 131/07. 
 Viene evidenziata l’opportunità di favorire  il diritto al completamento d’orario per coloro che hanno  accettato un contratto per un numero di ore inferiore a quello di  cattedra o posto, sia ricorrendo al frazionamento orario delle  relative disponibilità, ove possibile, sia operando in deroga ai  limiti territoriali previsti dal comma 2 dell’art. 4 del  Regolamento sul conferimento delle supplenze, compatibilmente con  l’orario di servizio da effettuarsi e ove è verificata la concreta possibilità di assicurare il servizio per tutte le sedi





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Postato il Martedì, 22 dicembre 2009 ore 13:27:42 CET di Silvana La Porta
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