Come è stato ben
evidenziato, infatti, in un articolo della Tecnica della Scuola del 25
settembre scorso, a differenza di quanto riportato da alcune OO. SS., è
evidente che gli aumenti di stipendio ricevuti nel cedolino di
settembre si riferiscono agli scatti maturati nei sei anni precedenti,
come previsto dal c. 1 dell’art. 9 della legge 122/2010, mentre a
partire dal 2011 e fino al 2013 saranno bloccati e non potranno essere
recuperati ai sensi dei commi 17, 21 e 23 dello stesso articolo di
legge, come preventivato anche dalla Corte dei Conti nella relazione
tecnica allegata.
Cioè, per la prima volta, si è deciso in Parlamento che nel nostro
Paese, una categoria di lavoratori, quella della scuola, dovrà lavorare
per tre anni senza poter veder riconosciuto il merito del lavoro svolto
(scatti di anzianità di carriera), l’adeguamento dello stipendio
all’aumento del costo della vita (v. inflazione), il riconoscimento del
lavoro per la pensione (i maggiori contributi versati): in poche
parole, si lavorerà senza alcun riconoscimento economico, e per di più,
senza poter per tutta la vita recuperare il blocco previsto.
Né può consolare o rassicurare l’aggiuntivo c. 14
dell’art. 8 della stessa legge, secondo cui il titolare del MIUR potrà
con un semplice decreto decidere a chi donare il 30% dei soldi
risparmiati sui tagli della scuola. Il fatto che il ministro Gelmini
abbia promesso alle OO. SS., la cui rappresentatività è stata prorogata
per legge per il 2010, di esser intenzionata a destinare tali risparmi
per procedere ad un’elemosina, una tantum, in favore dei portafogli del
personale di ruolo della scuola, non cancella la normativa che prevede
come gli aumenti di stipendio non possono essere disposti né figurare
come contributi versati ai fini della pensione. Né ci sembra legittimo
il blocco del CCNL da definire per il prossimo triennio previsto dal c.
17 dell’art. 9.
L’ANIEF ritiene che questo provvedimento leda i diritti dei lavoratori
docenti e ata della scuola in quanto palesemente incostituzionale per
violazione degli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione
che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna
discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue
forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei
lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a
regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali
di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
Per tutte queste ragioni, l’ANIEF ha proclamato anche uno sciopero
generale per il 3 novembre prossimo alla cui partecipazione invita
tutto il personale della scuola per dare un segnale forte di protesta
al Governo, e ha deciso di promuovere dei ricorsi al giudice del lavoro
per ottenere il recupero degli aumenti di stipendio anche ai fini
contributivi, dietro richiesta di remissione alla corte costituzionale
dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010.
Il personale docente/ata interessato a ricorrere (iscritto all’ANIEF o
che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) deve scrivere una
mail di pre-adesione (non vincolante per il proseguo del ricorso) a
r.stipendio@anief.net con indicazione nell’oggetto: pre-adesione
ricorso recupero stipendio di anzianità ( N.B.: il personale
soprannumerario ricorrente deve indicare anche la posizione
‘soprannumerario’ nell’oggetto della mail; il personale che rimane in
servizio dopo 40 anni, invece, deve indicare anche la posizione
‘pensionabile’ nell’oggetto della mail) e nel testo: Cognome, Nome,
Istituzione scolastica, Luogo di Lavoro, Provincia del luogo di Lavoro,
Regione del Luogo di Lavoro, Qualifica (docente o ata), anno di
maturazione dello scatto non riconosciuto (indicare 2010, 2011, 2012,
2013), anzianità di servizio (indicare gli anni). Successivamente
riceverà una mail per la comunicazione degli ulteriori dati utili per
procedere eventualmente al ricorso, secondo istruzioni specifiche.
(da Anief)
redazione@aetnanet.org