
Le parole della sentenza non lasciano spazio a dubbi: “La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu”. Inoltre, dalle successive parole del Giudice secondo cui “vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l’abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie ad esaurimento ed alla fase del concorso” risulta evidente che una procedura amministrativa, quale per esempio quella relativa ai percorsi Tfa, Pas e SSIS, non debba compromettere l’accesso garantito dalle qualifiche professionali acquisite dai docenti.
La decisione del Tribunale si basa sulla non conformità del diritto interno alla norma sovranazionale. Infatti, la direttiva 2005/36/CE impone, assieme al relativo Decreto attuativo, il possesso di una qualifica professionale idonea e sufficiente al fine di esercitare una professione regolamentata, come l’insegnamento.
L’importanza storica della sentenza del Tribunale di Roma incide sulla possibilità di tutti coloro che oltre al diploma di laurea hanno anche conseguito i 24 crediti di accedere ai ruoli della scuola. “Siamo soddisfatti di questa pronuncia favorevole che illustra un’apertura da parte del Giudice del Lavoro nei confronti delle tante problematiche del mondo scuola e, proprio in virtù di questa vittoria, riapriremo i termini per l’adesione al ricorso al Giudice del Lavoro per consentire ai laureati con 24 cfu di entrare nella seconda fascia d’Istituto” commenta il Prof. Luciano Scandura, responsabile dell’Associazione MSA comparto scuola.
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