Il consiglio
dei docenti deve tenere espressamente conto, in sede di formulazione
del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti
dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico
dell'esito dei risultati tecnici conseguiti.In difetto il giudizio di non promozione risulta carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con compiutezza le ragioni del suo iter logico, avendo omesso di far menzione e di valutare nella sua globalità la particolare situazione dello alunno (dislessia).
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Lazio - Sentenza n. 31203-2010
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