Con l’emanazione della circolare del Ministero dell’Istruzione, Università e della ricerca scientifica, n. 69 del 14 giugno 2002, sembrava giunto alla fine il tormentone relativo al punteggio da assegnare agli abilitati presso le SSIS.
Il Ministero, infatti, dando esecuzione ad una serie di pronunce, tutte conformi, del TAR Lazio Sez. III bis (n. 4731/2002; 5122/2002; 6059/2002) ha stabilito che il punteggio per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza delle SSIS, in precedenza assegnato per tutto il biennio, veniva detratto limitatamente ai soli periodi di coincidenza del servizio con la effettiva frequenza dei suddetti corsi di specializzazione, e non, come sostengono “i precari” ricorrenti, per l’intero biennio.
Inoltre il Ministero, che come ben si comprende intende privilegiare al massimo i frequentatori delle SSIS, ha ritenuto applicabile il punteggio aggiuntivo (del servizio svolto) per le graduatorie nelle quali essi non beneficiano dell’attribuzione del punteggio fisso aggiuntivo di trenta punti.
“I precari storici” maggiormente danneggiati dalla suddetta circolare, hanno ritenuto che la stessa fosse palesemente contraria allo spirito delle sentenze del TAR che invece sostiene di applicare ed hanno proposto ulteriori ricorsi avverso tale circolare, riprendendo, in buona parte, le motivazioni addotte dal TAR.
Il TAR per l’Umbria – Sez. di Perugia – con ordinanza n.131/2002 emessa nella camera di consiglio del 31/07/2002, sebbene territorialmente incompetente trattandosi dell’impugnazione di un atto di un’autorità “ centrale”, ha ritenuto opportuno, correttamente ad avviso di chi scrive, intervenire con la sospensione della circolare ministeriale, in considerazione dell’estrema urgenza, data dall’imminente inizio dell’anno scolastico, e del fatto che ad una prima lettura appare chiaro come la stessa appaia elusiva delle citate pronunce del TAR. Per il Lazio.
Appena pochi giorni prima, anche se depositata in segreteria il 13 agosto 2002, il TAR per il Lazio è intervenuto sul medesimo argomento con sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge 1034/1971, così come modificata dalla legge 205/2000, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
Con tale sentenza (TAR Lazio, Sez. III bis, n. 7121/2002) il TAR, ribadendo quanto più volte affermato in precedenza, ha accolto in parte il ricorso, annullando la circolare ministeriale nella parte in cui prevede la detrazione del punteggio per il servizio solo in relazione al periodo di effettiva frequenza dei corsi SSIS.
Sebbene il contenuto della sentenza non riporti particolari novità sul piano giuridico rispetto alle precedenti, ciò che colpisce il commentatore è l’atteggiamento di chiaro rimprovero che il Giudice Amministrativo assume nei confronti del Ministero che, a suo avviso, da un lato “mostra piena acquiescenza…”alle precedenti sentenze, dall’altro “introduce modifiche alla disciplina che risulta dalla interpretazione data dal giudice amministrativo…”.
Ma ciò non è tutto. Il TAR lascia intendere in maniera non molto larvata che i corsi frequentati presso le scuole SSIS non sempre rispondono a quei requisiti di serietà e completezza che una lettura in chiave europeistica impone. Ed infatti, sostiene il predetto TAR, “non può passare inosservato il fatto che l’Amministrazione non ha mai fornito elementi concreti per valutare in modo convincente la conformità dell’organizzazione delle SSIS ai parametri comunitari… la situazione di fatto anzidetta che consente ai corsisti di svolgere attività d’insegnamento si pone ai limiti dello spirito comunitario, atteso che essa sfiora a distanza ravvicinatissima il limite di credibilità dei corsi SSIS”.
Aggiunge il Giudice Amministrativo che “risulta assolutamente illusorio ritenere materialmente possibile sommare le attività di insegnamento per fini retributivi con la partecipazione ai corsi SSIS e con l’espletamento di autonomo tirocinio”, anzi l’eventuale insegnamento deve essere considerato alla stregua di “un’attività di tirocinio” prevista dai programmi delle SSIS, e quindi non potrà sicuramente “essere valutato in maniera autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due volte lo stesso servizio…”.
Nel fare le precedenti considerazioni il Giudice arriva a dire che “non è comprensibile l’accanimento difensivo dell’Amministrazione a favore di una sola categoria di docenti e, segnatamente in pregiudizio della categoria sino ad ora sicuramente più meritevole: quella che ha superato il pubblico concorso, pure classificandosi solo tra gli idonei”.
In conclusione, poiché la durata dei corsi SSIS è biennale i docenti che conseguano l’abilitazione “non hanno titolo ad avere accreditato alcuno dei 24 punti attribuibili per due anni di insegnamento, secondo la tabella di valutazione aggiornata con il decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002”.
Il medesimo TAR però non ha accolto quella parte di ricorso relativa all’utilizzabilità del punteggio spettante per il servizio svolto durante la frequenza alla SSIS, in ordine ad una diversa graduatoria permanente nella quale il docente possa iscriversi in forza di abilitazione ordinaria per la quale non abbia beneficiato dei trenta punti aggiuntivi.
In conclusione, ricapitolando i risultati della “guerra” tra i precari storici e gli abilitati con la frequenza della SSIS, possiamo dire che la situazione è di vittoria dei “Sissini” per due a uno.
Infatti i precari hanno ottenuto solo che i “Sissini”non possano cumulare, ai trenta punti aggiuntivi, quelli derivanti dall’eventuale servizio svolto durante i due anni della frequenza del corso; viceversa i “Sissini” hanno mantenuto i trenta punti aggiuntivi censurati nei precedenti ricorsi al TAR Lazio, che li aveva ritenuti legittimi, ed in più hanno ottenuto, con la sentenza che si commenta, di poter utilizzare il punteggio per il servizio svolto durante la frequenza per eventuali altre graduatorie in cui siano presenti in virtù di abilitazioni ordinarie precedentemente conseguite.
Una vittoria morale per i precari è quella relativa al chiaro rimprovero che il TAR ha fatto al Ministero circa la gestione ai limiti della legittimità di tutta la situazione e in relazione agli evidenziati dubbi circa la corrispondenza alla normativa europea della stessa.
La “guerra comunque non è finita. Sembra infatti che il Ministero voglia impugnare la sentenza commentata per chiederne un riesame al Consiglio di Stato.
Verificheremo e ne daremo conto ai lettori.
Avv. Dott. Giuseppe Motta