VISTO l’art. 138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall’anno scolastico 2002/2003;
RITENUTO che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all’articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
- alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
VISTO l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”;
VISTA l’ordinanza ministeriale 1° agosto 2011, n. 68 (“ Calendario scolastico nazionale per l‘anno 2011/2012”);
VISTO l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali “L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo”;
VISTO l’articolo 7, comma 2, dell’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 (“Educazione in età adulta - Istruzione e formazione”), per il quale “Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati”;
VISTO il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, il quale prevede all’art.1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;
CONSIDERATO che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art.1, comma 24, del Decreto Legge n.138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011, sono attuate con apposto D.P.C.M.;
ATTESO che il D.P.C.M. di cui trattasi non risulta ancora emanato;
RITENUTO, pertanto, che fino all’emanazione del D.P.C.M., sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all’articolo 1, comma 24, del Decreto legge 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;
ATTESA l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l’anno scolastico 2012/2013;
ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell’adunanza del 25 luglio 2012;
RITENUTO di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell’adunanza del 25 luglio 2012;
O R D I N A
Art. 1 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2012/2013, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2013 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2013 e il giorno 2 settembre 2013 , con inizio alle ore 8.30.
Art. 2 – L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) si effettua in via ordinaria al termine dell’anno scolastico con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell'INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più sessioni speciali nel corso dell’anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.
Art. 3 – L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2012-2013 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 19 giugno 2013 alle ore 8.30. La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 3 luglio 2013, alle ore 8.30.
Art. 4 - Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico, 2012-2013 è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.
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