Siamo nel maggio
del 1860. Tancredi Falconeri avverte il principe-zio don Fabrizio della
sua partenza tra le fila garibaldine e ne spiega le ragioni: “Se
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Questa
frase ha sollevato immotivate accuse di conservatorismo e immobilismo
verso l’autore del Gattopardo. Ma fare combaciare l’etica di
Tomasi di Lampedusa con quella di Tancredi, sarebbe come credere che la
morale del Manzoni sia uguale a quella di don Abbondio.
Siamo al 4 maggio 1925. Il Regio Decreto, n. 653 ha come oggetto il
Regolamento sugli alunni. L’art. 38 recita: “Gli alunni che, nello
scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi nel voto di condotta
sono esclusi dalla promozione”.
E l’art. 78: “Il voto di condotta si assegna in base ad un
giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori di
classe, sulla frequenza, salvo il caso di assenze giustificate e sulla
diligenza. Nel gennaio del 2009 la Gelmini firma il Decreto n. 5 sulla
valutazione del comportamento. In sintesi la sua “riforma” trasforma
gli otto decimi di Gentile in un minimo di sei decimi e impone che il
voto di comportamento deve concorrere alla valutazione complessiva
dello studente, facendo media con gli altri voti. Si è creata da allora
una fusione tra voti del profitto nelle discipline col voto di
condotta. Questo ha aperto un dibattito non ancora chiuso.
Siamo agli scrutini finali del 2011. Un docente, con circa 35 anni di
servizio ormai è un veterano con alle spalle circa 120 scrutini
“combattuti” a giugno. Pensa tanto alla frase di Tancredi e sa che deve
applicare il DPR n. 122 del 22/6/2009, il Regolamento che coordina le
norme per la valutazione degli alunni. Ne ha mandato a memoria l’art.
14, c. 7: “Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell'orario annuale personalizzato”. Però nel dubbio - per una
corretta applicazione del DPR 122 - ha studiato e sintetizzato la
Circolare n.20 del 4/3/2011, firmata dal solito direttore generale
Carmela Palumbo.
L’ obbligo della presenza degli studenti alle lezioni consente agli
insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per
la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Le deroghe al
limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non
sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario complessivo di
tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna
disciplina. (Art. 2, c.10 e 14,c. 7 del DPR 122/2009). Il riferimento
ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici
regionali, anziché alle ore è improprio! Il limite minimo di frequenza
richiesto è riferito alla regolarità didattica e alla valutazione del
percorso svolto dal singolo studente.
Le istituzioni scolastiche devono definire il monte ore annuo per
ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre
quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno,
assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.
Personalizzazione del monte ore annuo. L’art. 11 del decreto
legislativo n. 59/2004 e gli articoli 2 e 14 del DPR 122/2009 del
Regolamento, parlano espressamente di “orario annuale
personalizzato”. L’intera questione della personalizzazione, per la
scuola secondaria, va inquadrata dal DPR 275/99 e, in particolare,
dagli artt. 8 e 9 del DPR 122/2009, il Regolamento. Pertanto devono
essere considerate rientranti nel monte ore annuale di ciascun allievo
tutte le attività oggetto di valutazione intermedia e finale del CdC.
Deroghe. L’articolo 14, c. 7, del Regolamento prevede che “le
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza
del monte ore annuale personalizzato. Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del CdC, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
A titolo indicativo si ritiene che rientrino fra le casistiche delle
deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute
adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di
sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate
da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.( nota n 2065 del 2/3/2011);
adesione a confessioni religiose (es. per il sabato ebraico).
Scrutinio finale. L’art. 14, c. 7, del Regolamento prevede che “Il
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di
tale accertamento si dà atto nel verbale delCdC
Siamo sempre alle grida manzoniane, siamo alla battuta di Tancredi. Il
vecchio prof sa bene che la responsabilità delle delibere di uno
scrutinio pesa sui componenti il Consiglio di Classe. E mette in
conto che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, motivate e straordinarie deroghe. In ultima
analisi, è il CdC a decidere se le assenze pregiudicano la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Facciamocene una ragione. Attacca u sceccu unni voli u patruni,
dicevano i vecchi saggi. Oggi è meglio avere: un occhio alle pecore e
uno al padrone. Cu si vaddau si salvau.
Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com