Nei ricorsi in
cui l’amministrazione pubblica è condannata a risarcire il danno subito
dal dipendente. Secondo l’Anief, il vice-direttore dell’USR Puglia ha
violato il c. 41 dell’art. 1 della legge 92 del 2012 e potrebbe pagare
fino a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di fatto. Inviato
l’esposto alla Procura della Repubblica di Bari e alla Corte dei Conti,
che in materia si è espressa con sentenza n. 1916/2010. Il
licenziamento dei dipendenti pubblici è dichiarato inefficace dal
giudice se privo del requisito di motivazione per giusta causa, di cui
all’art. 2 c. 2 della legge 604/1966. Non è imputabile al dipendente,
infatti, né la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato del
ricorrente precario assunti per ordine del giudice a causa della
condanna dell’abuso del contratto a termine in violazione della
direttiva 1999/70/CE né è stata riscontrata alcuna sanzione
disciplinare prevista dal decreto legislativo 150/2009. E la condotta
del dirigente dell’amministrazione appare tanto più grave dopo la
soccombenza in tribunale rispetto ai risarcimenti danni già disposti in
sede di conversione del suddetto contratto, visto che a questi si
andrebbero ad aggiungere nuovi risarcimenti per il dipendente
licenziato senza alcuna giusta causa. L’Anief invita il vice-direttore
dell’USR Puglia a ritirare immediatamente la nota 775 del 29 gennaio 2013 prima di
incorrere nelle stesse gravi sanzioni pecuniarie già comminate dalla
Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per il Lazio – a un sindaco
colpevole di aver licenziato senza motivo un suo dipendente.
Leggi l’esposto-denuncia dell’ANIEF
Il precedente comunicato ANIEF
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