MPI.A00DRSI.REG.
11972 PALERMO, 9/7/2012 - Come è noto alle SS.LL. con nota
prot 7066 del 18/04/2012 è stata determinata la dotazione complessiva
dell’ organico di diritto che ha registrato negli ultimi anni un
sensibile aumento dei posti di sostegno destinati agli alunni disabili.
I posti aggiuntivi, assegnati annualmente in organico di fatto, saranno
determinati sulla base delle richieste avanzate nel rispetto della
seguente procedura.
Dirigenti scolastici
I Dirigenti scolastici avvieranno le procedure per le richieste
di posti di sostegno in adeguamento rispetto alla nuova situazione
determinatasi in organico di diritto.
Nel caso di nuova iscrizione, i Dirigenti scolastici assumeranno tutti
gli elementi utili in continuità con la sede di provenienza
dell’alunno. Nel caso di nuova certificazione di alunni già iscritti
nella scuola, si dovrà tenere conto degli interventi didattici finora
realizzati...
Per quanto riguarda gli alunni disabili in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado, e iscritti nella scuola secondaria di
secondo grado, i Dirigenti scolastici, nella indicazione dell’area di
sostegno (AD01, AD02, AD03, AD04) avranno cura di attenersi a quanto
disposto dall’art. 3 del D.M. 25 maggio 1995, n° 170.
E’ utile ricordare che l’Assessorato Regionale alla Sanità, con propria
nota prot. serv. 9 n° 0540 del 19 marzo 2010, recependo il DPCM
185/2006 ha ribadito che, per l’individuazione dell’alunno come
soggetto in situazione di handicap, bisogna attenersi scrupolosamente a
quanto previsto dall’art. 3 commi 1 e 3 della legge 104/92 nonché al
Decreto dirigenziale dello stesso Assessorato n° 087 del 7/2/2007. Per
comodità organizzative e procedurali si ricorda che la documentazione
da acquisire agli atti, ai sensi del DPR 24/2/1994 e del DM 331/98, è
la seguente:
Verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai
sensi del DPCM 185/2006 con ICD10;
Diagnosi funzionale: precede l’inizio della frequenza scolastica ed è
rilasciata dalla ASP competente. Va evidenziato che l’Autorità
sanitaria nella individuazione del soggetto disabile deve, in
base alle norme vigenti, documentare attraverso apposito verbale
quanto segue:
1. La diagnosi clinica, individuata secondo il codice di
classificazione internazionale (ICD10);
2. L’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap
(ai sensi dell’art. 3 c. 1 della legge 104/92);
3. L’eventuale carattere di particolare gravità (ai sensi dell’art. 3
c. 3 della legge 104/92);
4. Se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva;
5. L’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento;
Profilo dinamico funzionale: si basa sulla diagnosi funzionale e viene
redatto dall’unità multidisciplinare, dai docenti curricolari, dagli
insegnanti specializzati con la collaborazione dei genitori degli
alunni. Il PDF è uno strumento che tende a raccordare la conoscenza
dell’alunno sotto il profilo clinico – rieducativo con quella familiare
per individuare obiettivi e modalità del processo di integrazione
scolastica. Si tratta di un atto collegiale che va periodicamente
verificato e aggiornato;
Piano educativo individualizzato (PEI), redatto congiuntamente dagli
operatori delle AA.SS.PP., dagli insegnanti curricolari, di sostegno e,
ove presente, dall’operatore psicopedagogico, in collaborazione con i
genitori o gli esercenti la patria potestà; Progetto Educativo –
didattico (PED): è previsto dal DM 331/98 ed è redatto dal Consiglio di
Classe e motiva, anche in base ai risultati pregressi, la richiesta di
ore di sostegno. Le richieste motivate e documentate (eventuale
documentazione incompleta non giustifica l’assegnazione di posti di
sostegno o di consistenti gruppi orari) saranno trasmesse
esclusivamente all’ambito territoriale di co0mpetenza nel termine da
quest’ultimo stabilito.
E’ opportuno ricordare che i posti vengono assegnati
all’Istituzione scolastica e non al singolo alunno, ciò al fine di
rispondere in modo puntuale ai bisogni educativi degli alunni disabili
attraverso le autonome determinazioni degli organismi previsti dalla
legge 104/92. E’ anche noto il fenomeno del frequente trasferimento di
alunni disabili tra scuole dello stesso comune. La richiesta di
trasferimento potrà essere accolta dalla nuova scuola solo se la stessa
dispone delle necessarie risorse, e non potrà comunque dare luogo
a nuove richieste di posti che costituirebbero immotivate
duplicazioni di interventi. Si è potuto rilevare, inoltre, che in fase
di contenzioso proposto dai genitori che chiedono per i loro figli un
maggior numero di ore di sostegno, la magistratura amministrativa tende
ad accogliere i ricorsi obbligando l’Amministrazione ad assegnare le
ore richieste dai gruppi “H” delle singole Istituzioni scolastiche, in
quanto organi tecnici responsabili di tale incombenza. È necessario
richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul fatto che anche gli organi
tecnici sono tenuti, nell’assolvimento dei compiti loro assegnati, ad
osservare tutte le disposizioni normative che regolano i casi in esame.
In particolare bisognerà tenere in considerazione le classificazioni
(ICD 10) e l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della
qualifica di “disabile grave” (art. 3 – comma 3). Ogni richiesta
effettuata in difformità dalla normativa in vigore, in quanto comunque
idonea ad indurre in erronee determinazioni gli organi chiamati ad
adottare i provvedimenti di competenza (amministrativi o
giurisdizionali), può comportare la responsabilità di chi, a vario
titolo, vi abbia preso parte. I Dirigenti Scolastici trasmetteranno i
dati richiesti e le loro istanze secondo tempi e modalità
definiti dal Dirigente di ciascun Ambito Territoriale.
Uffici della Direzione di Ambito Territoriale articolati nelle varie
province
I dirigenti degli Ambiti territoriali, ricevute le richieste delle
scuole, acquisiranno sulle stesse il parere del GLH e, sulla base di
tale parere trasmetteranno un prospetto con le proposte accolte e con
l’indicazione delle ore ritenute necessarie.
Il prospetto, sottoscritto dal Dirigente territorialmente competente,
dovrà contenere l’esplicita dichiarazione della presenza e
dell’adeguatezza della documentazione dichiarata dai Dirigenti
scolastici e acquisita agli atti delle Istituzioni scolastiche.
Al fine di evitare i problemi emersi in passato circa la congruenza dei
dati comunicati (numero alunni, posti, ore) e quelli risultanti a
sistema, si fa presente che si dovrà trovare puntuale
riscontro nei dati acquisiti al sistema informativo per quanto
attiene, ovviamente, al numero degli alunni disabili.
Il prospetto sopra descritto (allegato H UST) dovrà pervenire presso
questa Direzione entro e non oltre il 17 luglio per gli adempimenti di
competenza al seguente indirizzo di posta elettronica:
luca.girardi2@istruzione.it.
Per quanto riguarda i posti che superino le assegnazioni ministeriali,
si fa riserva di comunicare successive istruzioni. Si precisa, in ogni
caso, che la ratio della norma che prevede la possibilità di stabilire
ore aggiuntive di sostegno (posti in deroga), è quella di assicurare
una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione
di particolare gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che
trova applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste
dalla normativa vigente e che non si estende a tutti i disabili a
prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita
considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta la
persona disabile.
Il Direttore Generale
F.to Maria Luisa
Altomonte
Il Referente regionale
Maurizio Gentile
091/6909216
magentile.usrsicilia@gmail.com