In base a
quanto comunica la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le
modifiche che questo decreto apporta alle normative vigenti sino ad
oggi, si ridefiniscono i criteri e le modalità per la fruizione di
permessi, congedi e aspettative eliminando alcuni dubbi interpretativi.
Il Testo ad oggi non è ancora noto, perché alla firma del Presidente
della Repubblica e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Verrà
allegata copia non appena pubblicato. Questo provvedimento, a detta del
Governo, vorrebbe favorire da un lato i lavoratori che ne fanno
richiesta (razionalizzando e semplificando i documenti da presentare)
e, dall'altro, stabilire importanti misure restrittive al fine di
evitare abusi o
illeciti.
Sintesi delle modifiche apportate
(Dal sito del ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione).
Ci riserviamo ulteriori approfondimenti alla luce dell’analisi del
testo, una volta pubblicato in G.U.
L'articolo 2 del decreto legislativo stabilisce che la lavoratrice
possa richiedere il rientro anticipato al lavoro in caso di aborto o
morte prematura del bambino, previa attestazione da parte del medico
specialista del SSN e del medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L'articolo 3 modifica l’art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in
materia di congedo parentale. Sul prolungamento del congedo parentale
per i genitori di bambini disabili (norma di favore per il lavoratore)
si chiarisce che:
per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il
compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del
congedo parentale;
la nuova disposizione stabilisce che il periodo complessivo di congedo
parentale può giungere sino alla durata di tre anni, comprensivi dei
periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla
madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi
(11 mesi);
la modifica della norma consente di eliminare i dubbi interpretativi
sorti sulla disposizione attualmente vigente, chiarendo, secondo
l’interpretazione più favorevole al lavoratore, che il periodo di
congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo
massimo complessivamente pari a tre anni;
con la modifica viene poi previsto in maniera innovativa che il
prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a
tempo pieno presso istituti specializzati, se i sanitari chiedono la
presenza del genitore.
L'articolo 4 modifica all’articolo 42, decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto
portatore di handicap grave.
Congedo biennale per l’assistenza di persona disabile (norma in parte
restrittiva e in parte di favore per il lavoratore:
si prevede che il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33,
della legge 104 del 1992, spetta, in alternativa ai riposi giornalieri
di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad entrambi i genitori, anche
adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, i quali
possono fruirne alternativamente, anche in materia continuativa
nell’ambito del mese;
il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per
ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa;
durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ed il medesimo
periodo è coperto da contribuzione figurativa. Tale periodo, cosi come
previsto già dallo stesso d.lgs 151/01, non rileva ai fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento
di fine rapporto. [Annotazione FLC CGIL! Con il Ccnl/07 del comparto
scuola si era stabilito che tale congedo, essendo retribuito, non
doveva ridurre né le ferie (art. 13 c. 14) né la 13° mensilità (art. 80
c. 5 e 6). Ora con questo nuovo provvedimento di legge, successivo al
contratto oggi in vigore, si peggiora ritornando al passato dal momento
che, indirettamente, interviene anche su aspetti contrattuali (ferie e
13°). Noi continuiamo a sostenere che vale il contratto e che,
pertanto, tale periodo non riduce né le ferie né la 13°. La questione,
però, sarà certamente foriera di possibile contenzioso];
recependo le indicazioni della Corte costituzionale, che si è
pronunciata con più sentenze sulla materia, viene stabilito un ordine
di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
(coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e
sorelle) e le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di
avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie
invalidanti). La ratio di questa innovazione è quella di radicare la
legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che
per vincolo legale e per grado di parentela si presume siano più vicini
anche affettivamente alla persona disabile;
la norma, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati e
derogabile solo in presenza di certe circostanze, vuole evitare che il
congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente
all’assistenza della persona disabile;
sciogliendo alcuni dubbi interpretativi, viene stabilito che il congedo
può essere fruito per assistere ciascuna persona disabile;
al fine di garantire un’assistenza reale, la nuova norma prevede che il
congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a
tempo pieno, se i sanitari della struttura ne attestano l’esigenza.
L'articolo 5 modifica l’art. 2, della l. 13 agosto 1984, n. 476,
in materia di congedo straordinario per motivi di studio del pubblico
dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca.
Si estende la nuova disciplina della L. n. 240 del 30.12.2010 (c.d.
Riforma Gelmini) che attribuisce all’amministrazione la facoltà
discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con
le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni “contrattualizzati”;
la fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già
ottenuto il titolo didottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno
fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai corsi di dottorato per
almeno un anno accademico;
si chiarisce che solo il dipendente che interrompe, nei due anni
successivi al periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro alle
dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione è tenuto a restituire
gli emolumenti percepiti durante il congedo.
L'articolo 6 modifica all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
in materia di assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave.
Permessi giornalieri per assistere le persone disabili (norma
restrittiva)
Viene disciplinata la possibilità per il dipendente di assistere anche
più persone in disabilità, limitando tuttavia tale possibilità ai
parenti o affini entro il primo grado o entro il secondo grado nel caso
in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione
di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La
limitazione vuole evitare che uno stesso dipendente possa assentarsi
per lunghi periodi dal lavoro. La norma, nello stesso tempo, consente
al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei
famigliari più stretti;
viene innovativamente previsto che il lavoratore che usufruisce
dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave,
residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con
titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del
luogo di residenza dell’assistito. La ratio della norma è quella di
evitare abusi, richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che
il lavoratore si è recato effettivamente nel luogo in cui l’assistenza
deve essere prestata. Si vuole quindi evitare che i permessi siano
fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il
famigliare disabile. [Annotazione FLC CGIL! Il ministro della Funzione
pubblica, con questo decreto, dichiara, tra le altre cose, di voler
“chiarire” alcuni dubbi interpretativi! Domanda: perché nella legge n.
183/2010 (collegato al lavoro del ministro Sacconi) che ha modificato
l’art. 33 della L. 104, si parla sempre di “domicilio” dell’assistito,
mentre con questo decreto si ritorna a parlare di “residenza”
dell’assistito? Il ministro Brunetta lo sa che domicilio e residenza
non sono sinonimi? E se non lo sono, quale dei due va considerato?
Anche questo, immaginiamo, sarà certamente foriero di nuovo
contenzioso, altro che chiarire!!]
L'articolo 7 Congedo per cure per gli invalidi (norma di favore)
Sostituisce la disciplina contenuta nell’art. 26 della l. n. 118 del
1971 e l’art. 10 del d.lgs. n. 509 del 1988;
chiarisce che i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno,
anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non
superiore a trenta giorni;
a differenza del regime attuale, che prevede solo il diritto a
fruire di un congedo, viene previsto espressamente che il congedo è
retribuito, secondo il regime economico delle assenze per malattia, e
che il periodo di congedo non è computato nel comporto;
a garanzia della fruizione del permesso per le effettive ragioni di
cura, il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta
sottoposizione alle cure e in caso di sottoposizione a trattamenti
terapeutici continuativi (come, ad esempio, nel caso di trattamento di
dialisi), la prova è agevolata, potendo essere prodotta anche
un’attestazione cumulativa.
L'articolo 8 modifica all’articolo 45 del Decreto legislativo 26 marzo
2001 n. 151, in materia di adozione ed affidamento
Si prevede che la disciplina in materia di riposi, come prevista dal
medesimo decreto 151 del 2001, in caso di adozione e affidamento si
applica entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia,
anziché entro il primo anno di vita del bambino;
si prevede che la disciplina prevista dall’articolo 42-bis del medesimo
decreto 151/01 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle
amministrazioni pubbliche ad altra sede) si applica entro i primi tre
anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente
dall’età del minore.
Si ricorda, infine, che il "collegato lavoro" ha introdotto l'obbligo
della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati
relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex legge n.
104/1992. (da Flc-Cgil)
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