I decreti sugli organici di quest'anno e
dell'anno scorso, che hanno portato a oltre 60 mila tagli, sono
illegittimi: mancano i pareri delle commissioni parlamentari
competenti. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con una sentenza
depositata il 14 aprile scorso (3251/2011).
Il provvedimento non avrà effetti sul numero delle classi fin qui
attivate, per via del principio del legittimo affidamento, che fa salvi
tutti i provvedimenti formati dall'amministrazione nell'anno in corso e
nel decorso anno scolastico.
Ma potrebbe ingenerare azioni risarcitorie da parte di docenti
trasferiti d'ufficio per effetto degli organici disegnati dai decreti
annullati. Si tratta peraltro di ipotesi meramente astratte e di
difficile realizzazione. Perché per intentare un'azione risarcitoria
bisogna dimostrare la lesione del proprio interesse. E poi bisogna fare
i conti con i termini e con la giurisdizione. Insomma, è assai
probabile che rimanga tutto come se nulla fosse successo e che la
questione venga sanata con la richiesta e l'acquisizione dei pareri
alle commissioni parlamentari omessa nei relativi procedimenti. Veniamo
ora alla sentenza del Tar. Il collegio ha annullato i decreti
interministeriali n.62 del 6 luglio 2009 e n. 55 del 6 luglio 2010
concernenti la determinazione degli organici del personale docente,
rispettivamente, per il 2009/2010 e per il 2010/2011, e ha dichiarato
«inutiliter data» la circolare applicativa del decreto 62: una formula
giuridica che sta a significare una sorta di inefficacia di un
provvedimento, conseguente all'annullamento di un altro provvedimento
da cui discende. I giudici, su ricorso proposto dalla Flc-Cgil, il
Ccomune di Fiesole e decine di genitori,hanno fatto rilevare che l'iter
di formazione dei decreti sugli organici è regolato dall'art. 22 della
legge 448/2001 e dall'art. 2 del decreto del presidente della
repubblica 81/2009.
La normativa prevede che il provvedimento debba assumere la forma del
decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Ma
l'emanazione del provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione
del parere delle commissioni parlamentari competenti. In più, per i
soli aspetti relativi alla ripartizione su base regionale, bisogna
anche sentire cosa ne pensa la conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Questo iter è stato
disatteso dal ministero, perché «non sono state sentite le commissioni
parlamentari competenti per materia», si legge nella sentenza «e si è
dunque violato l'espresso disposto della norma che ha inizialmente
attribuito e disciplinato il potere e quindi i giudici hanno annullato
i decreti». Di qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dei
decreti. Quanto alla circolare applicativa del primo dei due decreti,
pure impugnata dai ricorrenti, il Tar ha spiegato che la prassi di
anticipare gli adempimenti e le istruzioni per la costituzione degli
organici con una circolare è sicuramente lecita. Ma se il decreto di
cui anticipa l'esecuzione viene annullato, tale annullamento travolge
anche la circolare.
(da ItaliaOggi di Antimo Di Geronimo)
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