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Personale ATA: Lettera aperta al Presidente Raffaele Lombardo: proposta di una legge sulla stabilizzazione dei precari ATA

Redazione
Egr. Presidente della Regione Sicilia, Dott. Raffaele Lombardo,
in uno spirito di confronto e fattiva collaborazione, lo scrivente e un gruppo di precari ATA, colgono l’occasione per sottoporle la grave situazione del precariato catanese e la soluzione ritenuta più efficace per interrompere una lunga ed estenuante rincorsa al ruolo nella P.I..
Il ruolo della politica siciliana, può rappresentare, come in altri settori della P.A. un punto di partenza importante. La soluzione, che reputiamo migliore e che intendiamo sottoporle, riguarda la presentazione di un disegno di legge in Parlamento, nel rispetto dei principi comunitari, in grado di coniugare il contenimento della spesa pubblica a standard produttivi di maggiore efficienza ed efficacia.
Ciò non potrà realizzarsi senza un dialogo costruttivo e di programma tra le forze politiche e sindacali, che consenta una collocazione definitiva del personale ATA, nel comparto scuola, a tutt’oggi privo della copertura di migliaia di posti vacanti e disponibili.   
Premesso che la mancata adozione delle  misure speciali previste nel Decreto Milleproroghe che tutelino nel prossimo A.S. 2011/12 i precari ATA (mancato rinnovamento della misura delle supplenze prioritarie), è il preallarme annunciato del rischio di perdita del posto di lavoro, di circa 20.000 mila ATA, fortunatamente compensati dai numerosi pensionamenti a partire dal 01/09/2011, e che a rendere ancora più problematica la questione si aggiunge, il piano programmatico degli interventi di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali adottato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sul quale il Tar Lazio Sezione terza bis, con Ordinanza depositata il 14 marzo 2011, ha accolto le revisioni di costituzionalità (di seguito indicate) dell’art. 64 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 in esecuzione del quale era stato emanato il DPR 119/2009, secondo le quali le finalità della norma erano diverse da quelle di effettiva organizzazione del servizio di istruzione, avendo invece mere finalità di risparmio di spesa:
1. Eccesso di potere legislativo (violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione);
2. Violazione della riserva di legge di cui all’art. 97 della Costituzione;
3. Violazione del riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni – violazione dell’art. 117 Cost.
la materia di cui sopra, non può essere demandata solo all’attività sindacale, ma è altresì di competenza del Parlamento Italiano, che dovrà porre rimedio attraverso una legge, al crescente numero di ricorsi presentati al Tribunale del lavoro, nelle controversie aventi ad oggetto i contratti a termine stipulati con il MIUR da numerosi dipendenti della scuola e reiterati per più di 3 anni, nel medesimo profilo.
Da questa iniziativa,  dipende il futuro del personale ATA e il rilancio di una parte della scuola pubblica siciliana. La normativa richiesta deve intervenire per sanare quella situazione di criticità e instabilità che da anni caratterizza il sistema di istruzione, per via del ricorso alla reiterazione sistematica dei contratti a tempo determinato colmando quella vacatio legis necessaria per dare continuità e consistenza alle attività del personale ausiliario ed amministrativo della scuola, già private di numerose unità in organico di diritto.
Il disegno di legge si propone di stabilizzare il personale ATA, in primo luogo coprendo quel 10,2% dell’organico di diritto su posto vacante e disponibile, dato attualmente in supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’a. s. 2009-2010, come risultante dalle dotazioni organiche ufficiali a cui è stato sottratto il personale in servizio a tempo indeterminato : circa 71.100 ATA.
A tal fine chiediamo che usufruiscano della normativa in questione i precari in servizio  “da almeno 3 anni, comprensivi di rinnovi o proroghe, anche non continuativi, come previsto dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 agosto 2011 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne facciano istanza, purché siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge,
a partire dalla copertura in organico dei nuovi posti che si rendessero disponibili dalle cessazioni dal servizio al 1 settembre 2011, quando le nuove norme sull’età pensionabile per le donne (70,7 % del personale in servizio è di sesso femminile) che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2012 fanno prevedere un aumento delle ultime cessazioni dal servizio (39.088 al 1 settembre 2009) consentendo con le nuove immissioni in ruolo disposte dalla presente norma un abbassamento dell’età anagrafica del personale in servizio (50 anni in media).    
La necessità di proporre tale disegno di legge, scaturisce dall’alto tasso di precarietà presente, dal persistente ricorso dei precari agli ammortizzatori sociali, misure provvisorie che seppur necessarie, non risolvono il problema, e la cui soluzione va cercata in una legge nazionale che consenta di sanare tale e persistente utilizzo di personale a tempo determinato. Il ricorso alla contrattazione a tempo determinato reiterata anche per lungo tempo parrebbe una scelta programmatica dell’Amministrazione che non giova né ai precari, né alla scuola siciliana, né alla politica regionale che rischia di perdere credibilità e consensi.
Il Ministero di fatto formula ogni anno delle scelte sul numero di immissioni in ruolo da effettuare. Sulla base del dato relativo all’organico di diritto, stabilisce quale parte di tale organico deve essere coperto con personale di ruolo e quale parte vada invece coperta con contratti a tempo determinato mediante utilizzo delle Graduatorie Permanenti. In altre parole, il Ministero pur essendo consapevole di avere l’esigenza di coprire una determinata quantità di posti di lavoro, più o meno costante nel corso degli anni, si riserva la facoltà di coprire con contratti a tempo determinato una quantità notevole di posti di lavoro, mettendo in ragionevole apprensione migliaia di precari e il loro futuro.   
L’accordo quadro in materia di diritto comunitario del lavoro, introdotto dalla Direttiva 1999/70/CE, vieta a ogni Stato membro di predisporre iniziative legislative finalizzate a realizzare disparità di trattamento tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Una scelta amministrativa che si configura come programmata e reiterata, mirata a contenere i costi del personale della scuola.  Le sentenze della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2006 su procedimento C. 212/04, del 7 settembre 2006 su procedimento C. 53/04, confermano tale indirizzo che, in verità, è stato recepito nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ma, purtroppo, mai attuato nel comparto della scuola, a differenza di quanto previsto dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, per altri comparti della pubblica amministrazione.
Nonostante la vacatio legis rappresenti il punto debole dei precari, le recenti sentenze dei Tribunali del Lavoro di Siena e Livorno, etc. segnano una tappa importante, circa un nuovo orientamento giurisprudenziale in chiave comunitaria, in materia di stabilizzazione dei lavoratori pubblici con contratto a termine e risarcimento del danno, “in sovra ordine” alla normativa nazionale D.L. 2009/n. 134, recepito con L.N. 167/09 che stabilisce invece che:
“i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo”.
Pertanto considerato che migliaia di precari ATA garantiscono l’inizio delle attività propedeutiche di inizio anno scolastico, che il suddetto personale non conosce sosta neanche nel periodo estivo, in quanto a differenza delle attività didattiche tali adempimenti non consentono alcuna interruzione (fermo restando il periodo di ferie obbligatorio di gg. 15 previsto dal C.C.N.L. nel periodo 01/07 al 31/08), si rileva come la mancata applicazione della normativa comunitaria seppur recepita dal D.Lgs. 368/01, non trova ragione tranne che in una legge nazionale che ne recepisca il contenuto colmando la vacatio legis.
Al fine di recepire la materia di cui sopra, si invita la S.V. a prendere in considerazione al più presto la proposta di legge di cui in oggetto, valutandone la soluzione più appropriata e tempestiva. 
Cogliamo l’occasione, nell’approssimarsi della presentazione della fase costituente di rifondazione del Movimento per l’Autonomia, di augurare a tutti voi, impegnati in questo nuovo progetto politico, buon lavoro.

Mario Di Nuzzo
redazione@aetnanet.org








Postato il Sabato, 26 marzo 2011 ore 07:30:53 CET di Pasquale Almirante
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