Oggetto: Ulteriore
condanna da parte del Tribunale di Rossano per l’ATP di Cosenza che
dovrà pagare altri 600,00 euro di spese oltre RSG, Iva e Cpa per
comportamento antisindacale in materia di inamovibilità delle RSU del
sindacato SAB.
A poca distanza dall’ennesima sentenza del Tribunale di Castrovillari,
anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rossano, con sentenza n.
2116/2010, accoglie il ricorso presentato dal segretario generale prof.
Francesco Sola del sindacato SAB (Fed.ne Scuola.Base) rappresentato e
difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di
Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità della
condotta tenuta dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale –Articolazione
Territoriale Periferica (ex Provveditorato Studi di Cosenza) nei
confronti della RSU del SAB e consistita nel trasferimento d’ufficio
del dirigente sindacale RSU verso altra scuola, diversa da quella di
elezione RSU e, di conseguenza, ne ordina la cessazione immediata della
condotta, disponendo la sospensione degli effetti del disposto
trasferimento sino alla scadenza del mandato sindacale.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, che
liquida in euro 600,00, oltre RSG, IVA, e CPA come per legge.
Il sindacato SAB, nel rispetto del contratto regionale sulle
relazioni sindacali dell’USR della Calabria, aveva regolarmente
accreditato gli organi statutari sindacali, comprese le RSU del SAB fra
le quali vi era la prof.ssa Teresa Frisenda che, eletta RSU c/o
l’istituto omnicomprensivo “Karol Wojtyla” di Campana, era stata
trasferita d’ufficio c/o la scuola media di Bisignano e successivamente
utilizzata c/o la scuola di Calopezzati senza il preventivo nulla-osta
del sindacato di appartenenza e della RSU dell’istituto per come
previsto dallo statuto dei lavoratori e dal successivo accordo quadro.
L’ATP di Cosenza, non teneva in considerazione le comunicazioni
sindacali in quanto, a parere dello stesso, era intervenuto nuovo
accordo sindacale confederale-autonomi del 24/9/07, non firmato dal SAB
e da altre OO.SS., che non prevedeva più, per il solo comparto scuola,
il preventivo nulla-osta e, sebbene investito della questione e
dell’ulteriore danno erariale consequenziale ai nuovi ricorsi del SAB,
l’ATP non ha inteso intervenire al fine di rimuovere ciò che adesso
stanno rimuovendo i Giudici, con aggravio di spese per lo Stato.
Il SAB contestava tale conclusione sostenendo che il nuovo
accordo non era applicabile nel caso di specie, sia perché intervenuto
dopo le elezioni del dicembre 2006, sia perché il SAB, pur aderendo
all’accordo quadro del 1998, al pari di altre OO.SS., non aveva firmato
dopo quello del 2007, penalizzante per il personale del comparto scuola
rispetto agli altri comparti, la cui applicabilità non può estendersi
erga omnes in ragione della mancata attuazione dell’art. 39 della
Costituzione e che tale disciplina peggiorativa non era
applicabile nell’ipotesi di specie.
L’attuale dirigente dell’ATP di Cosenza, non volendosi discostare
dalle precedenti posizioni assunte in merito dai vari dirigenti che
hanno retto il Provveditorato agli Studi di Cosenza in questi anni e,
nonostante decine di sentenze, anche recenti, in merito emesse dai vari
Tribunali di Castrovillari, Paola e dello stesso Rossano, in materia di
inamovibilità delle RSU del SAB senza avere richiesto il preventivo
nulla-osta, ha preteso l’ulteriore decisione del Tribunale,
puntualmente emessa, per mantenere in servizio la prof.ssa Frisenda
della scuola di Campana, per continuare a svolgere il ruolo elettivo di
RSU.
Con la sentenza attuale, sono complessivamente oltre 5.600,00 euro, più
RSG, IVA e CAP, la somma che lo Stato dovrà pagare per la perseveranza
posta in essere dai dirigenti responsabili dell’ATP di Cosenza; tanto è
sempre pantalone che paga!
Il SAB prende atto di quanto confermato dal Giudice e cioè che
il nuovo accordo debba ritenersi inapplicabile, atteso che determina
una modifica in peius, peraltro non consentita, delle garanzie poste a
salvaguardia dell’attività delle RSU riconosciute anche dall’accordo
quadro del 1998 e dallo statuto dei lavoratori.
Francesco
SOLA Segretario Generale SAB w.ww.sindacatosab.it