Schema di decreto legge recante
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli77 e 87dellaCostituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioniper l’attivazione nei percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla culturadella legalità e del rispetto dei principi costituzionali, per disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunità scolastica, per ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del …….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze, e per la pubblica amministrazione e per l’innovazione;
EMANA
Il seguente decreto-legge
Articolo 1
Cittadinanza e Costituzione
1.A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11, del d.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizionenel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico – geografica e storico – sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviatenella scuola dell’infanzia.
2.All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2
Valutazione del comportamento degli studenti
1.Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2.La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3.La votazione sul comportamento degli studenti attribuita dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di insufficienza determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro da adottarsi entro il 30 settembre 2008, è determinato il valore numerico che determina l’insufficienza e le modalità applicative della presente disposizione.
Articolo 2 bis
1.Dall’anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
2.Dall’anno scolastico 2008/09, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
3.Sono ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo gli studenti che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4.Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione.
Articolo 3
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1.L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3 comma 2 , della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4
Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.L’articolo 2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
“433.Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi allescuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamentesuccessiva al concorso espletato.”
Articolo 5
Norme finali
1.Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli77 e 87dellaCostituzione;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioniper l’attivazione nei percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla culturadella legalità e del rispetto dei principi costituzionali, per disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunità scolastica, per ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del …….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze, e per la pubblica amministrazione e per l’innovazione;
EMANA
Il seguente decreto-legge
Articolo 1
Cittadinanza e Costituzione
1.A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11, del d.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizionenel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico – geografica e storico – sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviatenella scuola dell’infanzia.
2.All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 2
Valutazione del comportamento degli studenti
1.Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2.La valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3.La votazione sul comportamento degli studenti attribuita dal consiglio di classe concorre alla valutazione complessiva dello studente e, in caso di insufficienza determina la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro da adottarsi entro il 30 settembre 2008, è determinato il valore numerico che determina l’insufficienza e le modalità applicative della presente disposizione.
Articolo 2 bis
1.Dall’anno scolastico 2008/09, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
2.Dall’anno scolastico 2008/09, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.
3.Sono ammessi alla classe successiva ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo gli studenti che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4.Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottarsi entro il 30 settembre 2008, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione.
Articolo 3
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1.L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3 comma 2 , della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4
Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1.L’articolo 2, comma 433 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
“433.Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi allescuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole, immediatamentesuccessiva al concorso espletato.”
Articolo 5
Norme finali
1.Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì