Non si può licenziare un docente a tempo determinato prima della scadenza del contratto: una vittoria della FLC Cgil di BARI
La FLC CGIL BARI rende noto un importante pronunciamento assunto in sede di conciliazione dal Collegio della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari a favore del personale precario della scuola.
Il fatto: una docente destinataria di contratto a tempo determinato presso un Circolo Didattico della provincia di Bari è stata anticipatamente licenziata dalla scuola stante il rientro in servizio del titolare.
Il provvedimento di licenziamento, secondo la FLC BARI, non era adottabile in quanto, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, al personale che opera nella scuola sono applicabili le norme dei diritto privato e non più del diritto amministrativo. Pertanto la stipula di un contratto individuale di lavoro si configura come un impegno tra le parti che non può essere rescisso unilateralmente e senza giusta causa.
In data 3 ottobre 2006 si è riunito il Collegio di Conciliazione della D.P.L. di Bari: in tale sede è stato raggiunto l’accordo sul riconoscimento dei diritti della ricorrente, rappresentata in seno al Collegio dalla FLC Cgil di BARI, a restare in servizio rendendo, pertanto, inefficace la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Anche questo pronunciamento conferma quanto da noi sostenuto e già suffragato da altre sentenze tra le quali quella del giudice del lavoro di Ancona.
Roma, 5 ottobre 2006
La FLC CGIL BARI rende noto un importante pronunciamento assunto in sede di conciliazione dal Collegio della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari a favore del personale precario della scuola.
Il fatto: una docente destinataria di contratto a tempo determinato presso un Circolo Didattico della provincia di Bari è stata anticipatamente licenziata dalla scuola stante il rientro in servizio del titolare.
Il provvedimento di licenziamento, secondo la FLC BARI, non era adottabile in quanto, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, al personale che opera nella scuola sono applicabili le norme dei diritto privato e non più del diritto amministrativo. Pertanto la stipula di un contratto individuale di lavoro si configura come un impegno tra le parti che non può essere rescisso unilateralmente e senza giusta causa.
In data 3 ottobre 2006 si è riunito il Collegio di Conciliazione della D.P.L. di Bari: in tale sede è stato raggiunto l’accordo sul riconoscimento dei diritti della ricorrente, rappresentata in seno al Collegio dalla FLC Cgil di BARI, a restare in servizio rendendo, pertanto, inefficace la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
Anche questo pronunciamento conferma quanto da noi sostenuto e già suffragato da altre sentenze tra le quali quella del giudice del lavoro di Ancona.
Roma, 5 ottobre 2006