Nel
commentare nel precedente articolo l’ordinanza del Consiglio di
Stato n. 5358 del 07-12-2011 che rigetta l’appello
dell’amministrazione del MIUR avverso l’Ordinanza del Tar Lazio che
aveva accolto la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti
impugnati concernenti le esclusioni dal concorso a dirigenti
scolastici, i magistrati hanno fatto esplicito riferimento alla
normativa Europea e in particolare alla sentenza dell’8.9.2011 (Sez. II
Corte di Giustizia CE) nella parte in cui nell’interpretare apposita
clausola (n.4) contenuta in accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, ha ritenuto che i periodi di servizio prestati da un
dipendente pubblico temporaneo (cioè in posizione non di ruolo) devono
essere presi in considerazione in favore dello stesso dipendente
divenuto nel frattempo dipendente di ruolo ai fini dell’accesso a
promozioni.
Per il Consiglio di Stato l’appello non appare presentare profili di
fumus boni iuris siffattamente evidenti da indurre all’accoglimento
della domanda cautelare, ferma la necessità dell’approfondimento nel
merito della ragionevolezza di quanto prescritto dall’art. 1, comma
618, della legge n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie
disciplinata.
E’ esclusa in tal modo anche dalla giurisprudenza Italiana una
differenziazione con i servizi di ruolo a vantaggio dei dipendenti che
hanno espletato dei servizi non di ruolo; tutte le norme in contrasto
seppur non esplicitamente abrogate cessano di avere effetti giuridici.
Se tale evidenza giuridica non verrà assimilata dalla burocrazia
ministeriale italiana ciò sarà ancora la causa di ulteriori sconfitte
davanti ai giudici e ai tribunali.
Richiamiamo i motivi addotti dalla Corte (Seconda Sezione) Europea a
suffragio:
1) Il principio di non
discriminazione in base all’età sancito all’art. 21 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e concretizzato dalla
direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro, e, più in particolare, gli artt. 2 e 6,
n. 1, di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che
ostano a una misura prevista da un contratto collettivo, come quella
oggetto delle cause principali, a termini della quale, nell’ambito di
ciascun grado, il livello di retribuzione di base di un agente
contrattuale del settore pubblico è determinato, al momento
dell’assunzione di tale agente, in funzione della sua età. Al riguardo,
il fatto che il diritto dell’Unione osti a tale misura e che
quest’ultima sia compresa in un contratto collettivo non pregiudica il
diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi riconosciuto
all’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
2) Gli artt. 2 e 6, n. 1,
della direttiva 2000/78 nonché l’art. 28 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso
che non ostano ad una misura prevista da un contratto collettivo, come
quella oggetto della causa principale C‑297/10, che sostituisce un
regime di retribuzione che comporta una discriminazione in base all’età
con un regime di retribuzione fondato su criteri oggettivi, mantenendo
al contempo, per un periodo transitorio e limitato nel tempo, taluni
effetti discriminatori del primo dei due regimi allo scopo di garantire
agli agenti in servizio il passaggio a quello nuovo senza che debbano
subire una riduzione del reddito.
In allegato il testo della sentenza che potrà essere invocata in
qualsiasi giudizio equipollente
Salvatore Indelicato
redazione@aetnanet.org