Come noto, la legge
111/2011 – recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria - ha ridefinito le modalità del collocamento fuori ruolo
del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo
all’espletamento alla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni.
Il comma 12 dell’articolo 19 prevede, infatti, che tale personale
possa, a domanda, essere inquadrato nei profili professionali di
assistente amministrativo e di assistente tecnico del personale ATA.
In prima applicazione, tale istanza può essere inoltrata al competente
Direttore dell’ufficio scolastico regionale, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge.
In effetti, tenuto conto dell’avvicendamento in atto, tra le operazioni
che caratterizzano l’attuale fase dell’anno scolastico e, quindi, nella
esigenza di garantire il funzionale raccordo tra la definizione degli
organici e le operazioni di mobilità e di nomina del personale, si
ritiene che il periodo per la presentazione della domanda possa essere
individuato in quello più opportuno, compreso tra la fine del corrente
anno scolastico e l’inizio del prossimo.
Pertanto, le relative istanze possono essere presentate nel periodo
intercorrente dal 14 agosto al 14 settembre 2011.
La domanda può essere inoltrata utilizzando il modulo allegato
alla presente oppure, indifferentemente, trasmettendola on-line, con
modalità web che, per motivi tecnici, sarà resa disponibile,
presumibilmente, dal 1° settembre.
Per il 2011/12 al personale interessato viene assegnata una sede
provvisoria di servizio. Quella definitiva sarà attribuita a decorrere
dall’anno scolastico 2012/2013, secondo modalità che saranno definite
in sede di contrattazione nazionale integrativa.
Con il decreto ministeriale in corso di perfezionamento, contemplato
dal citato articolo 19, viene precisato che nella disciplina a regime
la facoltà di presentare domanda per i profili del personale ATA deve
essere esercitata entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità.
Pertanto all’interessato viene, comunque, assegnata una sede
provvisoria, anche in corso d’anno, in attesa dell’attribuzione di
quella definitiva, all’atto della prima tornata utile della mobilità.
Al personale che transita nei ruoli ATA, viene mantenuto il livello
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici.
Si precisa, comunque, che con successive disposizioni sarà disciplinata
la possibilità ulteriore, ovviamente avendone i requisiti, di
presentare domanda di pensionamento con effetto immediato, ancorchè in
corso d’anno 2011/2012.
mobilità intercompartimentale
Il personale non reimmesso nei ruoli ATA per indisponibilità delle sedi
richieste ovvero il personale che non si avvale della facoltà di
presentare la domanda suindicata è tenuto a presentare domanda di
mobilità intercompartimentale al fine di transitare obbligatoriamente
nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli Enti
pubblici non economici e delle Università. Si precisa, in proposito,
che sarà garantita precedenza assoluta nell’assegnazione presso sedi
dell’Amministrazione centrale e di quelle periferiche del Ministero,
con particolare riguardo al personale che già presta servizio presso i
suddetti Uffici.
A tale personale viene mantenuta l’anzianità maturata nonché
l’eventuale maggior trattamento stipendiale, mediante assegno personale
pensionabile, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
Con il comma 14 del citato articolo 19, viene comunque ribadito che la
mobilità tra comparti si realizza compatibilmente con le facoltà
assunzionali disciplinate dalla legislazione vigente.
Il personale interessato viene sistemato all’interno della Regione
della scuola in cui attualmente è assegnato, ovvero in altra Regione,
nell’ambito dei posti disponibili.
Per la disciplina della mobilità intercompartimentale ed al fine della
individuazione delle Amministrazioni destinatarie del personale in
parola, il comma 15 dello stesso articolo contempla, entro 90 giorni
dalla entrata in vigore della legge 111/2011, l’emanazione di apposito
decreto interministeriale di concerto tra Ministro dell’istruzione,
Ministro per la pubblica amministrazione e Ministro dell’economia e
delle finanze. Con tale provvedimento devono, altresì, essere
individuati le qualifiche ed i profili professionali da attribuire al
medesimo personale.
Con successiva nota saranno comunque tempestivamente fornite le
necessarie indicazioni di dettaglio, per la gestione della citata
mobilità intercompartimentale.
Il direttore generale
f.to Luciano
Chiappetta