La Corte di Appello
di Firenze, confermando un orientamento ormai pacifico della
giurisprudenza di merito di I grado, ha rigettato un appello del
Ministero dell’Istruzione che chiedeva la riforma della sentenza del
Tribunale di Livorno che aveva correttamente riconosciuto il diritto
alla stipula di un contratto fino al 31 agosto anziché fino al 30
giugno.
da http://www.dirittoscolastico.it/_contratti_sino_al_31_agosto.html
L’Amministrazione Scolastica continua ad incentivare un contenzioso
assurdo.
La normativa è chiara sul punto: sui posti vacanti e disponibili non
possono essere stipulati con il personale ATA contratti fino al 30
giugno, ma devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto,
indipendentemente dal fatto che la individuazione avvenga da
graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali che sono
esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99). E’ la natura del posto che
determina la durata del contratto e non il tipo di graduatoria da cui
il Dirigente Scolastico individua l’aspirante.
Nello stesso senso anche Tribunale di Firenze del 6.04.2011 e Corte
d’Appello di Firenze del 16.06.2011.
( Avv. Isetta Barsanti Mauceri)