In questi giorni in
cui le lezioni sono terminate e si sta procedendo agli scrutini e agli
esami molte scuole sono in difficoltà nella corretta applicazione delle
procedure sulle proroghe dei contratti dei docenti previste dal
Contratto nazionale e dalle specifiche normative.
Scuola primaria e secondaria di I grado
Con il contratto 2006/09 è stata introdotta (art. 37 comma 1) una
ulteriore precisazione rispetto alla durata delle supplenze dei docenti
nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (o mancato
rientro).
Nel caso in cui l'assenza del titolare sia stata di almeno 150 giorni
continuativi (90 nel caso di classi terminali) il supplente è mantenuto
in servizio sulla/e classe/i anche per gli scrutini e le valutazioni
finali (compresi gli esami).
Questo significa che per quel supplente il contratto sarà prorogato
fino al termine delle attività di valutazione finali (compresi gli
esami).
In tutti gli altri casi (mancato rientro del titolare, ma assenza
inferiore ai limiti fissati), qualora la scuola abbia necessità di
utilizzare il supplente nelle operazioni di scrutinio e/o di
valutazione finale, sarà attivato uno specifico contratto dal primo
all'ultimo giorno di durata di tali attività.
Le due diverse casistiche sono state chiarite dal Ministero con le note
8556/09 e 9038/09.
Esami di stato della scuola secondaria di II grado
Per quanto riguarda gli esami di stato della scuola secondaria di II
grado sono tutt'ora in vigore le norme fissate dalla nota 14187/07 che
riepiloghiamo di seguito:
il personale supplente fino al termine dell'attività didattica (30
giugno) nominato commissario interno o commissario esterno sarà
prorogato col medesimo trattamento che aveva in corso d'anno fino al
termine degli esami (questa scelta penalizza tuttavia i supplenti su
spezzone che continuano a percepire uno stipendio base parziale a
differenza del personale di ruolo in part-time che, per il periodo
degli esami, percepisce lo stipendio intero);
il personale supplente fino al termine delle lezioni nominato come
commissario interno percepisce la retribuzione fondamentale, anch'esso
come in corso d'anno, pur avendo una nuova nomina e un nuovo contratto
di lavoro per l'intero periodo di durata degli esami di stato (anche in
questo caso quindi sono penalizzati gli "spezzonisti");
il personale supplente temporaneo o fino al termine delle lezioni (o
comunque semplicemente inserito in graduatoria) nominato come
commissario esterno (evidentemente in sostituzione di personale di
ruolo) riceve solo il compenso per gli esami senza nessuna retribuzione
fondamentale anche se il servizio è valutabile (è in sostanza
assimilato al personale esterno all'amministrazione). (da
Flc-Cgil)
redazione@aetnanet.org