La valutazione delle
prove d'esame da parte delle commissioni di concorso è "espressione
dell'ampia discrezionalità di cui esse dispongono”. Tuttavia, se la
bocciatura dell’elaborato avviene a fronte di un testo formalmente
corretto, in cui il lessico giuridico viene utilizzato con padronanza e
la soluzione delle problematiche tecniche è adeguata, allora si
apre uno spazio affinché il giudice valuti sotto il profilo della
legittimità e della logicità la decisione della
commissione.
Lo ha stabilito il Tar Puglia, sede di Lecce, con la sentenza del 29
aprile 2011 n. 782. Secondo i giudici, infatti, il “contesto
complessivo” della prova sostenuta dal candidato, contrastava
“nettamente con i voti ed i giudizi apposti dalla Commissione d'esame”,
al punto da “indurre a ritenere che il giudizio negativo costituisca
espressione di quell'illogicità o irrazionalità manifesta di
valutazione che può sicuramente trovare considerazione in sede di
giudizio di legittimità”.
Del resto, la motivazione della Commissione d'esame oltre ad
“essere assolutamente stereotipata e ripetitiva non evidenzia
assolutamente quali possano essere le insufficienze o gli errori
riscontrati dalla Commissione e posti a base del giudizio
negativo”. Infine, concludono i giudici, si trattava “di
motivazione assolutamente identica per tutti e tre gli elaborati”
svolti dal praticante.
Per queste ragioni, il tribunale ha accolto il ricorso e disposto
l'annullamento degli atti impugnati. (da IlSole24Ore)
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