Il D.I.
n.3 del 14 /1/2011è attualmente all’esame della Corte dei Conti ma
ha già prodotto un effetto consentendo l’introduzione, nei
cedolini recanti lo stipendio mensile del mese di gennaio 2011, di
una modifica dell’annotazione che riguarda il passaggio nel
successivo scalone retributivo. Nei cedolini infatti si afferma
che questo passaggio avverrà con due anni di ritardo rispetto alla
data indicata nei mesi precedenti. Ad esempio chi nei mesi scorsi
leggeva sul proprio cedolino che sarebbe passato in un certo mese
del 2013 nel successivo scalone ha trovato scritto che tale
passaggio avverrà nello stesso mese di due anni dopo e cioè
nel 2015.
La notizia era una di quelle destinate a creare notevole
turbamento in un milione di dipendenti della scuola. Le
organizzazioni sindacali, che hanno sollecitato e condiviso le
modifiche apportate al Senato all'articolo 9, comma 23, del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge
122/2010 si sono giustamente preoccupate di chiarire il
significato di tale singolare anticipazione. Il D.M. n.3,
all’esame della Corte dei Conti, non é ancora vigente ma
volonterosi dirigenti del MEF ne anticipano i presunti effetti.
Essi consisterebbero nel fatto che il Decreto in questione,
insieme al recupero del valore economico dello scalone retributivo
per tutti coloro che lo avessero maturato nel 2010, determinerebbe
anche il recupero della piena validità giuridica dell’anno 2010
per i successivi passaggi di scalone nella carriera economica di
tutto il personale docente è ATA attualmente in servizio.
E’ stato spiegato, da chi ha contribuito alla stesura del decreto, che
il prolungamento di tre anni della permanenza nello scalone
attualmente in godimento si sarebbe in tal modo ridotto a due anni
e che con i successivi Decreti relativi agli anni 2011 e 2012 tale
prolungamento triennale si sarebbe annullato. I tre Decreti
interministeriali dovrebbero avere come effetto, non solo il
conseguimento del previsto trattamento economico ma anche quello
di annullare la permanente soppressione giuridica del suddetto
triennio di anzianità ai fini della progressione di carriera. Se
così realmente fosse si tratterebbe di una operazione
veramente fantastica di cui tutta la categoria dovrebbe essere
eternamente grata alla volonterose organizzazioni che cosi
intelligentemente l’hanno costruita. In realtà, ci sono a mio
parere molte questioni da chiarire e molti interrogativi che
necessitano ancora di effettive risposte. Esiste il rischio molto
concreto che tale narrazione non corrisponda alla realtà con
le conseguenze del caso. Innanzitutto per poter ben
apprezzare il motivo dello slittamento, di “soli due anni”,
segnalato nei cedolini, è necessario conoscere come si é stabilito
che l’accesso agli scaloni di tutti i dipendenti della
scuola sarebbe dovuto slittare di tre anni. I cedolini non recano
al riguardo alcuna annotazione che attribuisca tale slittamento
triennale al comma 23 dell’art.9 della legge 122/190 e la sua
riduzione a due anni agli effetti del D.I. n 3 del 24 gennaio 2011.
Ma in realtà proprio di questo si tratta. E gli interrogativi che
emergono dai cedolini del mese di gennaio 2011 riguardano proprio
la possibilità che dei decreti interministeriali possano
modificare quanto stabilito da una legge e che tale legge abbia
mai conferito, e in che modo, il mandato di
realizzare questo compito proprio a tali decreti. Vorrei chiarire,
a scanso di equivoci, che porsi tali problematiche non significa
in alcun modo remare contro una soluzione del problema del grave
danno arrecato ad un milione di dipendenti scolastici
dalla dissennata manovra concepita dal ministro Tremonti nella
stesura originaria del Decreto legge n.78/2010. Significa solo
contribuire,
per “motivi di scuola” e per esigenze di parte, a fare chiarezza su
una situazione legislativa e amministrativa che attualmente chiara
non lo è e che, per sua natura, potrebbe restare in ombra fino al
2013, quando di discuterà della nuova carriera economica o quando
chi ne ha diritto
pretenderà il passaggio di scalone secondo i tempi attualmente stabiliti
dalle vigenti norme contrattuali. I fatti che a mio parere
necessitano di chiarimenti e di corrette letture sono i seguenti:
• L’art.8 comma 14 del Decreto legge n.78 del 2010 prevedeva
nella sua stesura originaria che i risparmi di sistema (30%),
conseguenti al taglio degli organici, diversamente dall’originaria
destinazione, che li destinava unicamente alla premiazione del
merito, avrebbero
dovuto essere comunque assegnati al settore scolastico.
• La modifica apportata al comma 14 in sede di conversione
stabilisce unicamente che la destinazione di quelle risorse si
sarebbe stabilita con un decreto interministeriale, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
• La finalizzazione di tale decreto al pagamento degli scatti
maturati nel suddetto triennio non risulta esplicitamente indicata
nella legge e risulta solo dalle dichiarazioni rese al riguardo da
esponenti sindacali e governativi.
• L’art.9 comma 23 del Decreto legge nella sua stesura
iniziale prevedeva che “per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti”
• In sede di conversione tale comma è stato completato con
la previsione che “é fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 14”, e cioè che con apposito Decreto Interministeriale si
sarebbe
decisa la destinazione delle risorse (30%) di cui all’articolo
64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
• Tale destinazione qualora accertata la sussistenza in bilancio
del 30% delle risorse “risparmiate”con i tagli degli organici
avrebbe potuto coprire nel triennio 2010-2011-2012 rispettivamente
la spesa di 320, 640 e 960 milioni di euro.
• La relazione tecnica all’iniziale stesura del comma 23
dell’art.9 prevedeva al 2047 i risparmio di 18,72 miliardi di
euro. Ciò significava, nel 2011, una riduzione annua, al lordo di
320 milioni,
che diventeranno 640 nel 2012; 960 nel 2013 nel 2014 e nel 2015;
800 nel 2016-17-18-19-20-21 e così via modulando negli anni fino
a concorrere nel 2047 a determinare la cifra indicata.
• Gli emendamenti presentati dal governo, ai citati commi degli
artt. 8 e 9, in sede di conversione del decreto non presentavano
copertura finanziaria, ne indicavano modifiche alle previsioni di
riduzione della spesa pubblica indicate nella relazione tecnica.
Di conseguenza
tutti i tagli inizialmente ivi previsti restavano confermati
essendo l’eventuale copertura del pagamento degli scaloni maturati
nel triennio 2010-12 garantita da stanziamenti già iscritti in
bilancio e già previsti in uscita anche se con una destinazione
diversa.
• A conferma di ciò la Decisione di Finanza Pubblica per gli
anni 2011-13 approvata dal Parlamento nel successivo mese di
ottobre 2010 reca tali tagli nella tabella 2.10. Essi, per il
triennio 2011- 13, contribuiscono alla definizione degli effetti
della manovra economica per il triennio in questione e saranno
presenti, a meno di un diverso reperimento delle risorse o di una
riduzione del quadro complessivo della manovra, anche nella
prossima Decisione di Finanza Pubblica riguardante il periodo
2012-14.
• Il Decreto interministeriale n.3 del 14 febbraio 2010 si limita
a coprire con l’assegnazione di 320 milioni gli effetti del
mancato pagamento degli scatti maturati in tale annualità. Nessuna
copertura
esso indica per quanto riguarda gli effetti finanziari del
mancato congelamento di quell’anno di servizio ai fini del
conseguimento del successivo scalone per la totalità dei
dipendenti scolastici che lo dovrebbero conseguire.
• Rimanendo tale riduzione di spesa nelle previsioni di cui al
comma 23 dell’art.9 si deduce l’impossibilità, per il Decreto n.3
e per quelli che analogamente potranno essere emanati con riguardo
agli anni 2011e 2012, di operare nel senso di garantire il
ripristino delle corrispondenti anzianità di servizio soppresse.
E’ auspicabile che il governo chiarisca quanto prima tale
complessa situazione al fine per sgombrare il terreno dalle
sgradevoli sorprese che potrebbero colpire non solo i dipendenti
scolastici ma anche le forze politiche che nel 2013 si dovessero
trovare alla guida del Paese.
Poiché le previsioni delle relazioni tecniche che accompagnano
le leggi finanziarie e l’obbligo di copertura degli emendamenti
che modificano o eliminano previsioni di riduzione della spesa
pubblica non sono proprio formalità a cui si può rinunciare nel
corso di incontri
conviviali ne risulta che i circa 17 miliardi di mancate retribuzioni
che si dovrebbero conseguire per il 2047 non sono proprio
noccioline da nascondere sotto il tappeto.
I lavoratori della scuola dovranno quindi con ogni
probabilità impegnarsi seriamente, nelle prossime vertenze per i
rinnovi contrattuali, per legge realizzabili solo dopo il 2012,
per ottenere che, in applicazione dell’art.2 comma 2, del Decreto
legislativo n.165/
2001, risulti espressamente disapplicato quanto previsto
dall’art.9, comma 23 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78(legge
122/2010). (di Osvaldo Roman da ScuolaOggi)
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