Dipartimento per i
Servizi nel Territorio
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Ufficio I
Prot. n. 275
Roma, 1 marzo 2002
Oggetto: Linee di indirizzo per la liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e per la trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni.
Nella prima applicazione del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 e del D.M. 30 gennaio 2001 recante norme per la riorganizzazione degli Uffici di livello non generale del Ministero della Pubblica Istruzione, sono state assegnate alla scrivente Direzione le risorse finanziarie iscritte al capitolo di bilancio 1618 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale".
Nel
limite dello stanziamento di bilancio e sulla base della documentazione raccolta
da tutti i soppressi Uffici dell'Amministrazione Centrale e dagli Uffici
periferici, questa Direzione Generale ha provveduto, costituendo ad hoc un
Ufficio stralcio, a dare esecuzione alle sentenze di condanna, a corrispondere
spese di giudizio e risarcimenti di danni, a rimborsare spese per patrocinio
legale, ecc. e a tali spese continuerà a provvedere limitatamente alle
richieste pervenute entro il 2001.
A partire dall'esercizio 2002, la predetta tipologia di spesa trova
collocazione, con apposito capitolo, in ogni Ufficio Scolastico Regionale che
dovrà provvedere, per le richieste pervenute dal 1° gennaio 2002, ad
effettuare i pagamenti dovuti compresi quelli nei confronti delle Avvocature
dello Stato.
E' bene precisare che il capitolo deve coprire tutta l'ampia gamma di spese che avrà riguardo alle attività delle scuole, degli uffici e del personale del territorio regionale, ivi compreso il rimborso di spese per il patrocinio legale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135. Per quest'ultima tipologia, che riguarda: "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità ...", il rimborso delle spese dovuto dalle amministrazioni di appartenenza può essere liquidato nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Con
l'occasione, e per connessione di materia, si forniscono nuove istruzioni in
merito alla trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli alunni.
La materia, richiamata dalla lettera circolare di questa Direzione Generale n.
92 del 3 luglio 2001, aveva avuto completa trattazione con la C.M. n. 305 del 10
luglio 1998 e ad essa si può fare puntuale riferimento, salvo i seguenti
aggiornamenti:
a) tutti gli adempimenti attribuiti alla
competenza dei Provveditori agli Studi e dei Capi di Istituto, debbono
intendersi ora riferiti alla esclusiva competenza dei Dirigenti scolastici.
Occorre infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 14,comma 7/bis, del
Regola-mento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
(D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352)
"L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la
difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi
arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni
scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a
norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Occorre inoltre
ricordare la lettera circolare n. 7267 in data 6 novembre 2001 di questa
Direzione Generale, che richiama l'attenzione sulla legittimazione processuale
dei Dirigenti scolastici nello svolgimento dell'attività contenziosa
riconducibile alle funzioni trasferite alle istituzioni scolastiche a norma del
già citato art. 14 del D.P.R. 275/99. Si rappresenta l'opportunità che
l'Avvocatura Generale dello Stato, ove concordi, dia indicazioni alle Avvocature
Distrettuali affinché gli atti introduttivi di giudizio, concernenti
controversie rientranti nella sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche,
proposti nei confronti del Ministero in persona del Ministro pro-tempore, siano
inoltrati, senza eccezioni, agli Uffici Scolastici Regionali.
b)
Gli adempimenti rimessi a questa Amministrazione Centrale e riferiti alla
liquidazione dei danni, delle spese dei legali di controparte, di somme dovute
per perizia tecnica, di parcelle delle Avvocature dello Stato o di avvocati da
queste delegati, debbono intendersi riferiti a codesti Uffici Scolastici
Regionali che potranno provvedere direttamente al pagamento in favore dei
creditori acquisendo tutta la documentazione indicata nella citata circolare
305/97, ovvero potranno accreditare le somme necessarie volta a volta alle
istituzioni scolastiche perché, acquisita la documentazione, provvedano ai
pagamenti ed agli adempimenti dovuti. Ciò comporta che la scrivente Direzione
Generale, mentre procederà a liquidare mediante il menzionato Ufficio stralcio
danni e spese per i quali ha già acquisito gli atti costitutivi delle
obbligazioni, ovvero atti di richiesta entro il 31.12.2001, disporrà il
trasferimento a codesti Uffici Regionali delle pratiche pervenute
successivamente.
c) Gli atti di costituzione in mora di presunti responsabili dell'evento
dannoso ed il recupero dei crediti per eventuali decisioni di condanna della
magistratura ordinaria o della Corte dei Conti, devono essere curati,
rispettivamente, dal Dirigente scolastico nei confronti del personale della
scuola e dal Direttore Generale Regionale nei confronti dei Dirigenti
scolastici.
d) Le fattispecie di rilevanza penale devono
essere segnalate all'Ufficio Scolastico Regionale.
Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza delle Istituzioni Scolastiche e dei Centri Servizi Amministrativi di livello provinciale.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio