Con
sentenza n. 3294 del 19 febbraio 2016, la Corte di Cassazione conferma
che l’obbligo di reperibilità alla visita medica di controllo comporta
che l’allontanamento dall’abitazione indicata all’ente previdenziale
quale luogo di permanenza durante la malattia sia giustificato solo
quando tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora
tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene
automaticamente meno il diritto, ma l’omissione o il ritardo devono a
loro volta essere giustificati.
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