Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 giugno il numero di ruolo n. 186/10 del ricorso
promosso dai giudici del TAR Lazio, su richiesta dei legali Ganci e
Miceli dell’ANIEF, alla Corte Costituzionale in merito alla
costituzionalità del c. 4-ter dell’art. 1 della L. 167/09.
Si attende ora l’udienza camerale in vista della quale i legali
dell’ANIEF depositeranno nei prossimi giorni una memoria suppletiva,
gratuitamente per conto delle migliaia di ricorrenti iscritti
all’Associazione professionale e sindacale, che tenga conto anche dei
rilievi mossi dal Consiglio di Stato sulla costituzionalità e quindi
sulla legittimità di norme di legge atte a inserire gli aspiranti
docenti in coda, e non a pettine secondo i punteggi valutati, nelle
graduatorie del personale docente, ai fini dell’assunzione nella
pubblica amministrazione.
La questione è tanto più importante visto che nei mesi scorsi si sono
ventilate ipotesi di provvedimenti da parte del Governo e dell’attuale
maggioranza atti a introdurre un nuovo canale di reclutamento che
prevede un nuovo concorso, albi regionali, la scelta di un domicilio
professionale valido per il triennio successivo, la chiamata diretta,
tutto al fine di vanificare la possibilità di poter scegliere una
provincia diversa all’atto del prossimo aggiornamento nel 2011-2013
come richiesto e ottenuto dall’ANIEF in Parlamento.
Nel frattempo, anche se dovessero approvate nuove norme palesemente
incostituzionali, i docenti iscritti al Sindacato e ricorrenti al TAR
Lazio, nel caso di accoglimento da parte dei giudici costituzionali
dell’atto di promovimento dei giudici amministrativi, potranno sempre
vantare le mancate immissioni in ruolo, i mancati punteggi e stipendi
non percepiti per il biennio 2009-2011, per le graduatorie di coda dove
dovevano essere inseriti a pettine.
N. 186 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2010
Ordinanza del 5 febbraio 2010 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Fiore Giovanni Antonio
ed altri contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ed altri. Istruzione pubblica - Docenti gia’ iscritti nelle
graduatorie a esaurimento, di cui all’art. 1, comma 605, lett. c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, utilizzabili per le assunzioni in
ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle
supplenze annuali - Aggiornamento e integrazione delle graduatorie -
Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica
della possibilità per i docenti inseriti nelle predette graduatorie per
il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 di essere inseriti, a
domanda, anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima
posizione di III fascia nelle graduatorie medesime - Violazione del
principio di uguaglianza sotto i profili dell’irragionevolezza e del
diverso trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di
azione e di difesa in giudizio - Violazione del principio di
uguaglianza nell’accesso ai pubblici impieghi nonché dei principi di
buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e di
tutela giurisdizionale - Violazione dei vincoli derivanti dalla CEDU. -
Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, art. 1, comma 4-ter, aggiunto
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. - Costituzione, artt. 3, primo
comma, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, primo comma,
113, primo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della
convenzione per la salvaguardia diritti dell’uomo e libertà
fondamentali. (GU n. 25 del 23-6-2010 )