Valutazione dei dirigenti scolastici: dalle vecchie promesse alle nuove “pagelle”
La valutazione dei dirigenti scolastici torna al centro dell’attenzione nazionale.
A riaccendere il dibattito sono stati i risultati del primo anno di effettiva applicazione del nuovo Sistema nazionale di valutazione e, da ultimo, le notizie sulle cosiddette “pagelle dei presidi”, con una percentuale molto elevata di dirigenti collocati nella fascia superiore.
Il dato rischia tuttavia di essere letto in maniera semplicistica.
Dietro quelle “pagelle” esiste una vicenda normativa e contrattuale lunga oltre vent’anni, che riguarda la natura stessa della dirigenza scolastica, il rapporto tra autonomia e responsabilità, la misurabilità dei risultati di una scuola e, non ultimo, il collegamento tra valutazione e retribuzione di risultato.
Aetnanet prova quindi a ricostruire l’intera questione.
- Quando il preside diventa dirigente
Per comprendere la valutazione bisogna partire dall’autonomia scolastica.
Con la legge n. 59 del 15 marzo 1997 e con il successivo DPR n. 275/1999 le istituzioni scolastiche acquistano autonomia e personalità giuridica.
Parallelamente cambia la figura del capo d’istituto.
Il decreto legislativo n. 59/1998 introduce la qualifica dirigenziale e il successivo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 25, consolida la figura del dirigente scolastico.
Il dirigente:
- assicura la gestione unitaria dell’istituzione;
- ne ha la legale rappresentanza;
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali;
- è responsabile dei risultati del servizio;
- dispone di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
- organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia;
- promuove gli interventi necessari ad assicurare la qualità dei processi formativi.
La dirigenza porta quindi con sé un principio inevitabile: all’autonomia decisionale deve corrispondere una responsabilità sui risultati.
Ed è qui che nasce il problema della valutazione.
- Una valutazione prevista da anni ma mai realmente stabilizzata
Il principio secondo cui il dirigente scolastico debba essere valutato non nasce nel 2025.
Era già contenuto nell’articolo 25 del decreto legislativo 165/2001 e si inseriva nella disciplina generale della responsabilità dirigenziale prevista dall’articolo 21 dello stesso decreto.
Negli anni successivi sono stati sperimentati diversi modelli.
Il problema si è sempre rivelato particolarmente complesso: come misurare il risultato di un dirigente scolastico senza confondere il risultato del dirigente con quello della scuola?
Una scuola non è un’azienda che produce un bene facilmente quantificabile.
Gli esiti degli studenti dipendono da moltissime variabili: contesto socioeconomico, territorio, composizione della popolazione scolastica, stabilità del personale, risorse disponibili, caratteristiche degli alunni e delle famiglie.
Attribuire automaticamente al dirigente il successo o l’insuccesso scolastico sarebbe quindi metodologicamente discutibile.
- La legge 107 del 2015 e il tentativo di costruire un sistema nazionale
Una tappa fondamentale arriva con la legge 13 luglio 2015, n. 107, la cosiddetta “Buona Scuola”.
L’articolo 1, comma 93, individua alcuni criteri generali per la valutazione dei dirigenti scolastici.
Tra questi:
- valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale;
- apprezzamento dell’operato all’interno della comunità professionale e sociale;
- contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti;
- direzione unitaria della scuola;
- competenze gestionali e organizzative;
- raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’incarico dirigenziale.
Con la Direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 viene quindi avviato un nuovo procedimento di valutazione.
Il sistema prevedeva nuclei regionali di valutazione e una procedura articolata che avrebbe dovuto collegare l’azione professionale del dirigente agli obiettivi dell’incarico e al miglioramento della scuola.
Ma anche questo modello non riesce a diventare un sistema pienamente stabile e capace di produrre conseguenze economiche generalizzate.
- La svolta del 2024
Il vero cambiamento arriva con il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito nella legge 29 luglio 2024, n. 106.
L’articolo 13 modifica l’articolo 25 del decreto legislativo 165/2001.
Viene superato il precedente sistema basato sui nuclei di valutazione e si stabilisce che la valutazione dei dirigenti scolastici avvenga tenendo conto della specificità delle loro funzioni e sulla base:
- degli strumenti disponibili;
- dei dati presenti nel sistema informativo del Ministero;
- del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici.
La nuova disciplina si applica a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025.
📊 La valutazione dei dirigenti scolastici in 30 anni: cronologia 1997-2026
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- Il nuovo Sistema nazionale di valutazione
Il nuovo impianto viene definitivamente adottato con il Decreto ministeriale n. 47 del 12 marzo 2025.
È questo il passaggio decisivo.
La valutazione diventa annuale ed è costruita attorno a due grandi componenti.

Risultati conseguiti: massimo 80 punti
La parte quantitativamente prevalente riguarda il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Gli obiettivi sono accompagnati da:
- indicatori;
- target;
- pesi;
- dati ed evidenze utilizzabili per verificarne il conseguimento.
A regime, ai 70 punti derivanti dagli obiettivi nazionali si aggiungono 10 punti relativi a un obiettivo regionale.
Comportamenti professionali e organizzativi: massimo 20 punti
Gli ulteriori 20 punti riguardano quattro dimensioni professionali:
- orientamento al risultato e organizzazione;
- problem solving e innovazione;
- capacità di gestire le relazioni interne ed esterne;
- integrazione con la comunità scolastica, sociale e con il territorio.
Ogni area può valere fino a cinque punti.
Il punteggio massimo complessivo è pertanto 100.
- Le quattro fasce di valutazione
Il risultato finale colloca il dirigente in una delle quattro fasce:
80-100 punti – Ottimo raggiungimento degli obiettivi
55-79 punti – Buon raggiungimento degli obiettivi
31-54 punti – Sufficiente raggiungimento degli obiettivi
fino a 30 punti – Mancato raggiungimento degli obiettivi
La distinzione non ha soltanto valore simbolico.
La valutazione è collegata alla retribuzione di risultato.
Per questo motivo il nuovo sistema rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto al passato: il risultato economico non è più semplicemente collegato alla complessità dell’istituzione scolastica diretta, ma anche all’esito della valutazione individuale.
- Chi valuta il dirigente scolastico?
Il procedimento fa capo all’Amministrazione scolastica e, territorialmente, ai Direttori generali o dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali.
Gran parte degli elementi quantitativi viene acquisita attraverso i sistemi informativi ministeriali.
Ed è proprio questo uno dei principi su cui è stato costruito il nuovo modello: utilizzare il più possibile dati già posseduti dall’Amministrazione, riducendo l’autoproduzione di documentazione da parte del dirigente.
Resta però una componente valutativa affidata al livello regionale, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti professionali e organizzativi.
È uno degli aspetti sui quali si è concentrato maggiormente il confronto sindacale.
- Il diritto al contraddittorio
La valutazione non è immodificabile.
Il dirigente che non condivide l’esito può chiedere il riesame.
Il sistema prevede una fase di contraddittorio, particolarmente importante quando il dirigente ritenga che dati, evidenze o circostanze rilevanti non siano stati correttamente considerati.
In caso di valutazione negativa il contraddittorio è obbligatorio.
È inoltre previsto un organismo di garanzia per le controversie che non trovino soluzione nella prima fase.
Si tratta di garanzie indispensabili perché una valutazione negativa può produrre conseguenze non soltanto economiche, ma anche riconducibili alla disciplina generale della responsabilità dirigenziale prevista dall’articolo 21 del decreto legislativo 165/2001.
- Il primo banco di prova: l’anno scolastico 2024/2025
Il primo anno ha avuto inevitabilmente carattere transitorio.
Il sistema è infatti entrato in funzione quando l’anno scolastico era già ampiamente iniziato.
Con il Decreto interdipartimentale n. 616 del 26 marzo 2025 sono stati quindi individuati per il 2024/25 un numero ridotto di obiettivi, indicatori e target.
Non è stato applicato, nella fase transitoria, l’obiettivo regionale previsto invece dal sistema a regime.
Era, in sostanza, un primo esperimento nazionale.
Ed è proprio dai risultati di questo esperimento che nasce oggi il dibattito.
- Le “pagelle dei presidi”: quasi tutti promossi
I dati del primo ciclo di valutazione mostrano una concentrazione fortissima nella fascia superiore.
Secondo i dati diffusi nel confronto tra Ministero e organizzazioni sindacali, oltre l’86% dei dirigenti valutati è stato collocato nella fascia “ottimo”.
Soltanto una quota molto ridotta è finita nelle fasce inferiori e i casi di valutazione negativa risultano marginali.
Il dato può essere letto in due modi opposti.
Da una parte potrebbe testimoniare che la grande maggioranza dei dirigenti scolastici italiani ha raggiunto gli obiettivi assegnati.
Dall’altra pone inevitabilmente una domanda sulla capacità selettiva del sistema.
Se quasi nove dirigenti su dieci ottengono la valutazione massima, la valutazione riesce davvero a distinguere livelli differenti di performance?
È questo il nodo politico e professionale aperto dai risultati del primo anno.
- Attenzione: valutare il dirigente non significa fare una classifica delle scuole
È necessario evitare un equivoco.
La valutazione del dirigente scolastico non coincide con la valutazione dell’istituzione scolastica.
Il Sistema nazionale di valutazione delle scuole, il RAV, il Piano di miglioramento, il PTOF e la rendicontazione sociale appartengono a un processo che riguarda l’istituzione nel suo complesso.
La valutazione dirigenziale riguarda invece la responsabilità individuale del dirigente rispetto agli obiettivi che gli sono stati assegnati.
Naturalmente i due piani dialogano, ma non possono essere sovrapposti.
Un dirigente può operare in una scuola situata in un territorio estremamente difficile e svolgere un lavoro eccellente senza che gli indicatori grezzi degli apprendimenti siano comparabili con quelli di una scuola collocata in un contesto socioeconomico privilegiato.
Una valutazione professionalmente credibile deve saper leggere anche questa complessità.
- Il secondo anno: 2025/2026
Con il Decreto interdipartimentale n. 2276 del 6 agosto 2025 il sistema entra nella fase ordinaria.
Gli obiettivi nazionali valgono complessivamente 70 punti.
A questi viene aggiunto un obiettivo specifico di rilevanza regionale, del valore massimo di 10 punti.
Gli ulteriori 20 punti rimangono collegati alla valutazione dei comportamenti professionali e organizzativi.
Il sistema raggiunge quindi la configurazione completa:
80 punti risultati + 20 punti comportamenti = 100 punti.
- E dal 2026/2027?
Il monitoraggio del primo anno non rappresenta soltanto una fotografia del passato.
Serve a modificare il sistema futuro.
Nel confronto del luglio 2026 il Ministero ha illustrato alle organizzazioni sindacali gli esiti del 2024/25 e ha anticipato il lavoro sugli obiettivi per il 2026/2027.
Tra le direttrici indicate assume particolare rilievo il tema dell’inclusione e del successo formativo.
La sfida sarà però trasformare questi principi in indicatori capaci di misurare l’azione del dirigente senza attribuirgli meccanicamente fenomeni che dipendono dal contesto sociale, dalle risorse e dalle caratteristiche della popolazione scolastica.
- ANP: sì alla valutazione, ma il sistema deve essere migliorato
L’ANP ha sostenuto con decisione il principio di una vera valutazione della dirigenza scolastica collegata alla retribuzione di risultato.
L’associazione considera il nuovo sistema un passaggio verso il pieno riconoscimento della professionalità dirigenziale e verso una maggiore equiparazione con le altre dirigenze pubbliche.
Dopo il primo anno di applicazione, tuttavia, l’ANP ha chiesto al Ministero di utilizzare seriamente il monitoraggio per correggere le criticità emerse.
Tra le richieste:
- conoscere nel dettaglio la distribuzione dei punteggi;
- individuare gli indicatori più problematici;
- conoscere gli esiti dei contraddittori;
- rendere più funzionale la piattaforma;
- evitare che il dirigente debba inserire manualmente evidenze già disponibili all’Amministrazione;
- definire tempestivamente la retribuzione di risultato.
La posizione può quindi essere sintetizzata così:
valutazione sì, collegamento con il risultato economico sì, ma con procedure semplici, dati affidabili e obiettivi realmente controllabili dal dirigente.
- FLC CGIL: un sistema troppo amministrativo e troppo discrezionale
Molto più critica è stata fin dall’inizio la FLC CGIL.
Il sindacato ha contestato quella che considera una “curvatura amministrativa” della valutazione.
Secondo la FLC CGIL, diversi indicatori descrivono solo parzialmente la complessità della funzione dirigenziale e rischiano di ridurre la professionalità del dirigente all’adempimento di procedure amministrative.
Un’altra critica riguarda la componente affidata ai Direttori degli Uffici scolastici regionali.
Il timore è che la valutazione dei comportamenti professionali introduca margini eccessivi di discrezionalità.
La FLC CGIL ha inoltre insistito sulla necessità che la valutazione sia:
- trasparente;
- oggettiva;
- verificabile;
- orientata al miglioramento professionale;
- accompagnata da formazione e supporto.
Dopo la pubblicazione dei primi risultati, il sindacato ha ritenuto che l’altissima concentrazione dei dirigenti nella fascia massima confermasse alcune delle criticità già denunciate e ha chiesto modifiche al sistema.
- Il giudizio del CSPI
Anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva espresso forti riserve durante la costruzione del nuovo modello.
Il CSPI aveva sottolineato in particolare:
- insufficiente collegialità;
- problemi di trasparenza;
- necessità di rafforzare le garanzie;
- insufficiente orientamento della valutazione al miglioramento professionale;
- necessità di prevedere misure di accompagnamento e formazione.
Il principio della valutazione non veniva dunque negato.
Veniva contestata l’idea di una valutazione prevalentemente certificativa ed economica, anziché anche formativa e professionale.
- CISL Scuola: valutazione, contratto e specificità della funzione
La CISL Scuola ha tradizionalmente richiamato la necessità che ogni sistema di valutazione rispetti la specificità della funzione del dirigente scolastico.
Il dirigente opera infatti in una comunità professionale caratterizzata dall’autonomia didattica, dagli organi collegiali e dalla partecipazione di molteplici soggetti.
Qualunque valutazione deve quindi evitare di trasferire meccanicamente alla scuola modelli propri dell’impresa privata o di altri settori della pubblica amministrazione.
Il rapporto tra valutazione e retribuzione di risultato deve inoltre restare coerente con la contrattazione collettiva e con le risorse del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica.
- UIL Scuola: garanzie, trasparenza e contrattazione
Anche per la UIL Scuola Rua il punto centrale è evitare che la valutazione si trasformi in uno strumento unilaterale dell’Amministrazione.
Obiettivi, indicatori e procedure devono essere conoscibili preventivamente e devono essere garantiti:
- trasparenza;
- diritto al contraddittorio;
- criteri uniformi sul territorio nazionale;
- collegamento corretto con la contrattazione della retribuzione di risultato.
Il tema economico è decisivo: la valutazione non può diventare un sistema per redistribuire risorse insufficienti, ma deve accompagnarsi alla valorizzazione della funzione dirigenziale.
- UDIR e ANIEF: valutazione e perequazione della dirigenza
UDIR ha posto da anni al centro della propria azione il tema della perequazione retributiva dei dirigenti scolastici rispetto agli altri dirigenti pubblici.
Da questa prospettiva la valutazione assume un significato preciso: se al dirigente scolastico vengono richieste responsabilità, obiettivi e risultati analoghi a quelli delle altre dirigenze pubbliche, devono essere riconosciuti anche trattamenti economici coerenti.
Il sindacato continua quindi a collegare il tema della valutazione a quello più generale della perequazione interna ed esterna, della retribuzione di posizione e di risultato e della piena valorizzazione della funzione dirigenziale.
Di segno decisamente diverso quindi la posizione di UDIR.
L’organizzazione ha sostenuto con forza che la valutazione non sia un elemento accessorio ma una caratteristica propria dello status dirigenziale.
La sua impostazione può essere riassunta nella formula:
il problema non è se valutare il dirigente, perché la valutazione è prevista dalla legge, ma come valutarlo.
UDIR considera inoltre la valutazione e la conseguente retribuzione di risultato passaggi necessari per arrivare alla perequazione economica della dirigenza scolastica con le altre dirigenze pubbliche di pari fascia.
È una posizione che colloca la valutazione all’interno di una più ampia battaglia sul riconoscimento giuridico ed economico della funzione.
- Il vero problema: che cosa significa essere un “bravo dirigente”?
È probabilmente questa la domanda che nessun algoritmo potrà risolvere completamente.
È bravo il dirigente che:
- rispetta puntualmente tutte le scadenze?
- riduce la dispersione?
- migliora i risultati INVALSI?
- mantiene in equilibrio il bilancio?
- realizza tutti i progetti PNRR?
- evita il contenzioso?
- costruisce un buon clima organizzativo?
- valorizza docenti e personale ATA?
- sa dialogare con le famiglie?
- sviluppa rapporti con il territorio?
- garantisce inclusione?
- innova?
- riesce a governare una scuola difficile in un territorio difficile?
La risposta non può essere una sola.
La professionalità dirigenziale è necessariamente multidimensionale.
Ed è precisamente questa complessità che un buon sistema di valutazione dovrebbe riuscire a rappresentare.
- Il paradosso dell’86 per cento
Il risultato del primo anno pone quindi una questione che non può essere liquidata né con l’ironia sulle “pagelle facili” né con l’affermazione che quasi tutti i dirigenti siano semplicemente eccellenti.
Un sistema nel quale oltre l’86% dei valutati raggiunge la fascia massima deve essere sottoposto a verifica.
Ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che una buona valutazione debba necessariamente produrre una percentuale prestabilita di insufficienti.
La valutazione non è un concorso.
Se gli obiettivi sono raggiunti, devono essere riconosciuti.
Il problema vero è un altro:
gli indicatori scelti riescono davvero a discriminare la qualità dell’azione professionale del dirigente?
- Dalla valutazione burocratica alla valutazione professionale
Il futuro del sistema dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio fra due esigenze.
Da una parte servono dati oggettivi.
Senza dati, la valutazione rischia di dipendere dalla discrezionalità del valutatore.
Dall’altra parte, però, non tutto ciò che conta nella direzione di una scuola può essere trasformato in un numero.
Leadership educativa, capacità di costruire una comunità professionale, gestione dei conflitti, autorevolezza, capacità di innovazione, rapporti con il territorio e inclusione sono dimensioni reali della funzione dirigenziale, ma difficili da ridurre a semplici indicatori informatici.
La valutazione credibile dovrà quindi combinare evidenze quantitative e giudizio professionale, limitando al massimo arbitrarietà e adempimenti burocratici.
- La questione economica: la retribuzione di risultato
C’è infine un aspetto che non può essere nascosto.
La valutazione produce effetti economici.
La retribuzione dei dirigenti scolastici comprende infatti una componente di risultato.
Dal 2024/25 il nuovo sistema attribuisce un significato sostanziale a questa definizione: il risultato economico deve essere collegato al livello di raggiungimento degli obiettivi.
Perché il meccanismo sia credibile occorrono però tre condizioni:
valutazione tempestiva, contrattazione tempestiva e pagamento tempestivo.
Una valutazione che produce effetti economici molti mesi o anni dopo perde gran parte della propria funzione incentivante.
- Una questione ancora aperta
Dopo oltre vent’anni di tentativi, l’Italia dispone finalmente di un sistema operativo di valutazione dei dirigenti scolastici.
Questo è un dato difficilmente contestabile.
Ma avere un sistema non significa avere già trovato il sistema giusto.
Il primo anno ha mostrato aspetti positivi e criticità.
L’utilizzo di dati nazionali può aumentare l’oggettività.
Il collegamento con la retribuzione di risultato riconosce la natura dirigenziale della funzione.
Il contraddittorio introduce una garanzia importante.
Rimangono tuttavia aperti problemi altrettanto rilevanti:
- capacità degli indicatori di rappresentare la complessità della funzione;
- discrezionalità della componente professionale;
- differenze territoriali;
- qualità dei dati ministeriali;
- carico burocratico delle evidenze;
- rapporto tra risultati della scuola e responsabilità individuale del dirigente;
- effettiva capacità del sistema di distinguere performance differenti.
📌 La redazione Aetnanet segnala
Il dibattito sulle “pagelle dei presidi” non dovrebbe trasformarsi nell’ennesima contrapposizione tra favorevoli e contrari alla valutazione.
Un dirigente pubblico deve rispondere dei risultati.
Ma proprio perché il dirigente scolastico esercita una funzione pubblica complessa, la sua valutazione deve essere seria, trasparente, verificabile e rispettosa della specificità della scuola.
Dopo decenni nei quali la valutazione è rimasta largamente incompiuta, il nuovo sistema rappresenta un passaggio importante.
Adesso comincia la fase più difficile: valutare la valutazione.
Il dato dell’oltre 86% nella fascia massima non deve diventare né motivo di delegittimazione dei dirigenti né occasione per celebrare acriticamente il sistema.
Deve essere utilizzato per capire se obiettivi, indicatori e pesi siano quelli giusti.
Perché una valutazione credibile non serve soltanto a distribuire una retribuzione di risultato.
Serve soprattutto a riconoscere la buona dirigenza, individuare le criticità e migliorare la qualità del servizio scolastico.
📅 Scadenze operative
A.S. 2025/2026: procedimento di misurazione e valutazione attraverso la piattaforma ministeriale secondo le finestre comunicate dal MIM.
A.S. 2026/2027: definizione e applicazione dei nuovi obiettivi nazionali e regionali, anche alla luce del monitoraggio del primo ciclo 2024/25.
Da seguire inoltre la definizione contrattuale e il pagamento della retribuzione di risultato collegata agli esiti della valutazione.
In sintesi
- La valutazione dei dirigenti scolastici è prevista da oltre vent’anni.
- La legge 107/2015 aveva tentato di costruire un sistema organico.
- Il DL 71/2024, convertito nella legge 106/2024, ha ridisegnato completamente il modello.
- Il DM 47/2025 ha introdotto il nuovo Sistema nazionale.
- La valutazione è annuale.
- Il punteggio massimo è 100.
- A regime 80 punti riguardano gli obiettivi e 20 i comportamenti professionali.
- Sono previste quattro fasce: ottimo, buono, sufficiente e mancato raggiungimento.
- L’esito incide sulla retribuzione di risultato.
- Il dirigente dispone del diritto al contraddittorio e di ulteriori garanzie.
- Nel primo anno oltre l’86% dei dirigenti è risultato nella fascia più alta.
- ANP e UDIR sostengono con decisione il principio della valutazione, chiedendo perfezionamenti e un corretto collegamento alla retribuzione.
- FLC CGIL ha espresso forti critiche sulla discrezionalità e sulla natura prevalentemente amministrativa degli indicatori.
- Le altre organizzazioni richiamano soprattutto trasparenza, garanzie, specificità della funzione e rapporto con la contrattazione.
- Il nodo centrale rimane costruire una valutazione capace di misurare realmente la qualità professionale senza ridurre la direzione di una scuola a una somma di adempimenti.
🌐 Fonti consultate
- Ministero dell’Istruzione e del Merito – Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 21 e 25.
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 93.
- Direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016.
- Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, art. 13.
- Legge 29 luglio 2024, n. 106.
- Decreto ministeriale n. 47 del 12 marzo 2025.
- Decreto interdipartimentale n. 616 del 26 marzo 2025 – obiettivi 2024/2025.
- Decreto interdipartimentale n. 2276 del 6 agosto 2025 – obiettivi 2025/2026.
- ANP – documenti e comunicati sul Sistema nazionale di valutazione e sul monitoraggio 2024/25.
- FLC CGIL – documenti sul nuovo Sistema di valutazione e sugli esiti 2024/25.
- CISL Scuola – documentazione sulla dirigenza scolastica e sulla contrattazione.
- UIL Scuola Rua – documentazione sulla dirigenza scolastica.
- UDIR e ANIEF – documentazione sulla dirigenza scolastica, valutazione e perequazione.
- Orizzonte Scuola – “Valutazione dirigenti scolastici, oltre l’86% nella fascia più alta”.
- La Repubblica – “Scuola, ecco le pagelle dei presidi: sono (quasi) tutti promossi a pieni voti”, 8 agosto 2026.


