Una domanda sempre più frequente nelle scuole
L’attuazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha moltiplicato nelle istituzioni scolastiche gli incarichi di esperto, tutor, componente dei gruppi di lavoro e supporto tecnico-organizzativo.
Tra i quesiti più delicati figura quello relativo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi:
il DSGA può candidarsi come esperto o tutor nei corsi PNRR organizzati dalla stessa istituzione scolastica nella quale presta servizio?
La rassegna delle fonti Aetnanet del 7 agosto 2026 segnala espressamente un approfondimento dedicato a questo problema, corredato da due documenti operativi da scaricare.
Il tema merita attenzione perché non può essere risolto con un semplice “sì” o “no”: occorre verificare concretamente la natura dell’incarico, la procedura di selezione, le funzioni già esercitate dal DSGA e l’eventuale presenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.
Il primo principio: distinguere le funzioni istituzionali dall’incarico aggiuntivo
Il DSGA svolge già, per il proprio ruolo, importanti funzioni nella gestione amministrativa e contabile dei progetti della scuola.
Nei progetti PNRR può essere coinvolto, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in attività riguardanti:
- gestione amministrativo-contabile;
- procedure di acquisto;
- contratti;
- liquidazioni;
- documentazione;
- rendicontazione;
- coordinamento del personale amministrativo;
- supporto agli adempimenti finanziari.
Un eventuale incarico come esperto o tutor deve quindi essere distinto dalle normali attività che il DSGA è già tenuto a svolgere per il proprio profilo professionale.
Non sarebbe corretto remunerare come incarico aggiuntivo un’attività che rientra già nei compiti ordinari.
Esperto e tutor non sono la stessa figura
È importante distinguere i due ruoli.
L’esperto viene normalmente individuato sulla base di competenze professionali specifiche attinenti al contenuto dell’attività formativa.
Il tutor, invece, svolge generalmente una funzione di accompagnamento e supporto organizzativo e didattico del percorso.
La possibilità per il DSGA di candidarsi deve quindi essere valutata anche in rapporto ai requisiti richiesti dall’avviso.
Non è sufficiente essere DSGA: occorre possedere i titoli e le competenze specifiche previste per l’incarico.
La selezione deve essere trasparente
Quando una scuola pubblica un avviso per individuare esperti o tutor, anche il personale interno deve essere selezionato secondo criteri predeterminati.
La procedura dovrebbe garantire:
- pubblicità dell’avviso;
- individuazione preventiva dei requisiti;
- criteri di valutazione dei titoli;
- trasparenza della graduatoria;
- tracciabilità delle operazioni;
- rispetto delle regole previste dal finanziamento.
Se il DSGA partecipa alla selezione, diventa particolarmente importante evitare che possa intervenire nelle fasi amministrative dalle quali dipende la propria candidatura.
È qui che entra in gioco il tema del conflitto di interessi.
Il nodo del conflitto di interessi
Il problema principale non è soltanto stabilire se il DSGA possieda i requisiti professionali.
Bisogna chiedersi:
può partecipare a una procedura amministrativa nella quale egli stesso è candidato?
La regola generale di buona amministrazione impone che chi ha un interesse personale nell’esito di una procedura non partecipi alle attività che possono incidere su quell’esito.
In concreto, quindi, se il DSGA si candida, dovranno essere attentamente separate:
- la sua posizione di aspirante all’incarico;
- le attività amministrative connesse alla selezione;
- eventuali verifiche o attestazioni;
- procedure di liquidazione che lo riguardino direttamente.
La documentazione specifica richiamata dalla fonte del 7 agosto dovrebbe essere consultata dalla scuola proprio per definire correttamente questi passaggi; il file trasmesso ad Aetnanet, tuttavia, riporta soltanto il titolo dell’approfondimento e non il contenuto integrale dei due allegati, quindi non è corretto attribuire loro prescrizioni puntuali non visibili nella fonte.
Serve un’autorizzazione?
Anche questo aspetto deve essere valutato in base alla natura dell’incarico.
La Banca Dati Aetnanet conserva un precedente specificamente dedicato a incompatibilità, libera professione e incarichi extraistituzionali, corredato da modelli e circolare operativa per l’anno scolastico 2026/2027.
Il principio da applicare è quello della verifica preventiva:
- l’attività è compatibile con il rapporto di lavoro?
- viene svolta fuori dall’orario di servizio?
- richiede una specifica autorizzazione?
- produce un compenso aggiuntivo?
- coincide con attività già comprese nei compiti istituzionali?
- esiste un conflitto di interessi?
Soltanto dopo avere risposto a queste domande è possibile conferire correttamente l’incarico.
Fuori dall’orario di servizio
Un altro elemento essenziale è il tempo nel quale viene svolta l’attività.
Un incarico aggiuntivo remunerato deve essere chiaramente distinto dall’attività ordinaria.
Occorre quindi assicurare la tracciabilità:
- delle ore svolte;
- del calendario;
- delle attività effettivamente realizzate;
- della documentazione prodotta;
- dell’eventuale timesheet previsto dal progetto.
Questo principio è particolarmente importante nei finanziamenti PNRR, nei quali la documentazione delle attività assume un valore decisivo in sede di controllo e rendicontazione.
Il ruolo del dirigente scolastico
La questione investe direttamente anche il dirigente scolastico.
È il dirigente che deve garantire la legittimità e trasparenza delle procedure interne, verificando:
- coerenza dell’avviso;
- corretta individuazione dei requisiti;
- assenza di cause di incompatibilità;
- separazione tra funzioni amministrative e candidatura;
- rispetto delle disposizioni del progetto;
- corretta formalizzazione dell’incarico;
- documentazione delle prestazioni svolte.
La presenza di un candidato che svolge contemporaneamente una funzione apicale nell’amministrazione della scuola rende necessario adottare cautele ancora maggiori.
PNRR e sovraccarico amministrativo
Il quesito sul DSGA esperto o tutor mette in luce anche un problema più generale.
Il PNRR ha rappresentato una straordinaria opportunità finanziaria per le scuole, ma ha prodotto anche un aumento considerevole della complessità amministrativa.
Aetnanet ha già raccolto nella propria banca dati notizie riguardanti gruppi di supporto PNRR e numerosi strumenti destinati alla gestione operativa delle istituzioni scolastiche.
In questo contesto i DSGA sono diventati figure centrali per l’attuazione dei progetti.
Proprio per questo bisogna evitare due rischi opposti:
escludere automaticamente professionalità interne qualificate, oppure sovrapporre senza controllo funzioni ordinarie e incarichi aggiuntivi.
Competenze professionali da valorizzare
Molti DSGA possiedono competenze che possono risultare utili anche in percorsi formativi:
- amministrazione pubblica;
- contabilità;
- gestione delle risorse;
- progettazione;
- procedure negoziali;
- digitalizzazione amministrativa;
- organizzazione del lavoro;
- gestione documentale.
Quando un progetto richiede proprio queste competenze, la candidatura di un DSGA può quindi avere una sua logica professionale.
Ma deve essere la procedura selettiva, non la funzione ricoperta nella scuola, a determinare l’attribuzione dell’incarico.
📌 La Redazione Aetnanet segnala
La questione deve essere affrontata evitando sia automatismi permissivi sia divieti generalizzati.
La domanda corretta non è semplicemente:
“Il DSGA può fare il tutor?”
È piuttosto:
“In quella specifica procedura, per quel determinato incarico, il DSGA possiede i requisiti e può partecipare senza sovrapporre funzioni istituzionali, attività aggiuntive e interessi personali?”
Questa verifica preventiva tutela:
- il DSGA;
- il dirigente scolastico;
- l’istituzione scolastica;
- la regolarità del finanziamento;
- la correttezza della rendicontazione.
📅 Scadenze operative
Non esiste, nella fonte del 7 agosto trasmessa ad Aetnanet, una scadenza generale collegata a questo quesito.
Per ogni progetto occorre invece verificare:
- scadenza dell’avviso interno;
- requisiti richiesti;
- termini della candidatura;
- calendario dell’attività;
- conclusione del progetto;
- termini di rendicontazione.
Il riferimento deve quindi essere sempre l’avviso specifico pubblicato dalla scuola e la documentazione relativa alla misura PNRR interessata.
In sintesi
Il quesito: può un DSGA candidarsi come esperto o tutor in un progetto PNRR della propria scuola?
La fonte del 7 agosto: segnala uno specifico approfondimento con due documenti operativi.
La verifica essenziale: distinguere funzioni istituzionali e incarico aggiuntivo.
Requisiti: il DSGA deve possedere quelli richiesti dall’avviso per esperto o tutor.
Trasparenza: la selezione deve essere effettuata secondo criteri predeterminati.
Conflitto di interessi: chi è candidato non deve interferire nelle attività amministrative che riguardano la propria selezione.
Orario: l’incarico aggiuntivo deve essere distinto e tracciabile rispetto al servizio ordinario.
Regola prudenziale: prima del conferimento vanno verificati avviso, normativa, autorizzazioni e documentazione della specifica misura
🌐 Fonti consultate e metodo redazionale Aetnanet
Fonte principale: Rassegna Fonti Aetnanet – 7 agosto 2026: “Il DSGA può candidarsi come esperto o tutor nei corsi finanziati dal PNRR della propria scuola? Con 2 documenti da scaricare”, fonte Orizzonte Scuola.
Il materiale fornito ad Aetnanet riporta il titolo, il collegamento e l’indicazione dei due documenti, ma non ne riproduce il contenuto integrale; per questo la presente scheda non attribuisce ai documenti prescrizioni specifiche non direttamente disponibili nella fonte. L’approfondimento redazionale è stato inoltre collegato ai precedenti della Banca Dati Aetnanet sugli incarichi extraistituzionali, incompatibilità e supporto al PNRR.
La Redazione di Aetnanet realizza ogni articolo attraverso un lavoro autonomo di ricerca, confronto e approfondimento.
Le notizie pubblicate non costituiscono una riproduzione delle fonti originarie, ma una rielaborazione redazionale originale, sviluppata mediante l’analisi comparata di documenti istituzionali, normativa vigente, comunicati ufficiali, studi specialistici, fonti giornalistiche qualificate e della banca dati storica di Aetnanet.
L’obiettivo è offrire ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e a tutta la comunità scolastica un’informazione verificata, contestualizzata e corredata da richiami normativi, precedenti, orientamenti amministrativi e riflessioni utili alla comprensione dei temi trattati.
Tra le principali fonti consultate dalla Redazione figurano il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Università e della Ricerca, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parlamento Italiano, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Commissione Europea, INVALSI, INDIRE, INPS, NoiPA, Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, ANP, ANIEF, UDIR, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS-Confsal, GILDA-Unams, Orizzonte Scuola, La Tecnica della Scuola, ItaliaOggi Scuola, Tuttoscuola, Edscuola, Skuola.net, Università, enti di ricerca e l’Archivio storico e la Banca Dati Aetnanet, costruiti in oltre venticinque anni di attività redazionale.
Aetnanet promuove un’informazione scolastica indipendente, documentata e criticamente elaborata, nel rispetto del diritto d’autore, della pluralità delle fonti e dell’interesse pubblico della comunità educativa.
📲 Seguici sui canali ufficiali di Aetnanet
Per ricevere gratuitamente gli aggiornamenti più importanti sulla scuola italiana, iscriviti ai canali ufficiali di Aetnanet.
🟢 Canale WhatsApp
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb8FJp9DDmFe324GsX25
🔵 Canale Telegram
👉 https://t.me/aetnanet
Aetnanet: oltre venticinque anni di informazione indipendente al servizio di dirigenti scolastici, docenti, personale ATA e dell’intera comunità educativa.


