6 atti di bullismo.
Il bullismo presenta normalmente alcuni elementi caratteristici:
- l’intenzionalità dell’azione offensiva;
- la ripetizione nel tempo o il rischio concreto che l’azione venga ripetuta;
- uno squilibrio di forza fisica, psicologica, sociale o numerica;
- la difficoltà della vittima a difendersi;
- la presenza di un gruppo che sostiene, osserva o tollera la condotta;
- la progressiva emarginazione della persona colpita.
Le aggressioni possono essere fisiche, verbali, psicologiche o relazionali. Non sempre lasciano lividi visibili.
Insulti, soprannomi umilianti, diffusione di voci, esclusione sistematica, minacce, sottrazione di oggetti, ricatti, danneggiamenti, isolamento dal gruppo e derisione per l’aspetto fisico, la disabilità, l’origine, la religione o l’orientamento personale possono produrre conseguenze molto profonde.
Il cyberbullismo aggiunge ulteriori caratteristiche: la diffusione potenzialmente illimitata dei contenuti, la permanenza delle immagini in rete, la possibilità dell’anonimato, la ripetizione automatica attraverso condivisioni e rilanci e l’impossibilità, per la vittima, di sentirsi al sicuro una volta tornata a casa.
I numeri: uno su due ha subìto almeno un episodio
Secondo i dati richiamati da Orizzonte Scuola, nella fascia di età compresa tra 15 e 19 anni circa un giovane su due dichiara di essere stato vittima di almeno un episodio riconducibile al bullismo.
Il dato più preoccupante riguarda però la continuità delle condotte: il 21% sarebbe vittima in maniera sistematica.
Le due percentuali non devono essere confuse.
La prima comprende chi dichiara di avere subìto almeno un episodio; la seconda individua una condizione più grave, caratterizzata da reiterazione e continuità.
Non tutti gli episodi possiedono quindi la medesima intensità, ma la loro diffusione mostra che il bullismo non può essere considerato un fenomeno marginale.
Esiste inoltre un’area sommersa difficile da misurare. Molti studenti non riferiscono quanto accade per vergogna, paura di ritorsioni, timore di non essere creduti o convinzione che parlare possa peggiorare la situazione.
Non esiste soltanto la vittima: il bullismo coinvolge tutto il gruppo
Il fenomeno non riguarda esclusivamente il rapporto fra bullo e vittima.
Intorno ai protagonisti diretti si muove un sistema di ruoli:
- chi avvia l’aggressione;
- chi la sostiene o la rafforza;
- chi ride, filma o condivide;
- chi osserva senza intervenire;
- chi disapprova, ma teme di esporsi;
- chi difende la vittima;
- gli adulti che riconoscono o non riconoscono i segnali.
Per questa ragione non è sufficiente lavorare soltanto sul comportamento dell’autore dell’aggressione.
È necessario intervenire sul clima della classe, sulle regole condivise, sulle dinamiche del gruppo e sulla responsabilità degli spettatori.
Nel cyberbullismo anche una semplice condivisione, un commento o una reazione possono amplificare enormemente il danno. Chi rilancia un contenuto umiliante non è più un osservatore neutrale: contribuisce alla sua diffusione.
La guida europea: costruire scuole democratiche, sicure e inclusive
La guida gratuita presentata da Orizzonte Scuola propone un approccio che non si limita alla repressione del singolo episodio.
L’obiettivo è costruire ambienti scolastici nei quali gli studenti possano partecipare, esprimersi, sentirsi ascoltati e contribuire alla definizione delle regole di convivenza.
➡️ Bullismo a scuola: la guida pratica e gratuita per docenti ed educatori europei – Orizzonte Scuola
Una scuola democratica non è una scuola priva di autorità. È una comunità nella quale l’autorità viene esercitata in modo coerente, trasparente e rispettoso dei diritti di tutti.
Le strategie più efficaci comprendono:
- regole comprensibili e applicate con coerenza;
- ascolto attivo degli studenti;
- formazione del personale;
- educazione all’empatia e alla responsabilità;
- partecipazione delle famiglie;
- osservazione sistematica del clima scolastico;
- possibilità di segnalazione sicura e riservata;
- interventi tempestivi;
- coinvolgimento responsabile del gruppo dei pari;
- percorsi educativi rivolti anche agli autori delle condotte.
L’inclusione, quindi, non consiste nell’organizzare una giornata celebrativa una volta l’anno. Deve diventare una pratica ordinaria della scuola.
La normativa: dalla legge sul cyberbullismo alla legge contro ogni forma di bullismo
La legge 29 maggio 2017, n. 71 ha introdotto una disciplina specifica per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, affidando alla scuola un ruolo educativo centrale.
La legge 17 maggio 2024, n. 70 ha ampliato questo quadro, estendendolo espressamente anche al bullismo tradizionale.
La nuova disciplina richiede alle istituzioni scolastiche di:
- adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- istituire un tavolo permanente di monitoraggio;
- coinvolgere rappresentanti degli studenti, delle famiglie, del personale scolastico ed eventuali esperti;
- recepire nel regolamento d’istituto le Linee di orientamento ministeriali;
- definire procedure chiare per la segnalazione e la gestione degli episodi;
- individuare un docente referente;
- promuovere iniziative educative rivolte agli studenti;
- assicurare attenzione sia alle vittime sia agli autori delle condotte.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 121 del 20 gennaio 2025, ha richiamato le scuole agli adempimenti derivanti dalla legge n. 70/2024.
La normativa ha inoltre istituito il 20 gennaio come Giornata del rispetto, dedicata all’approfondimento delle tematiche del rispetto reciproco, del contrasto delle discriminazioni e della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
Il dirigente scolastico non può limitarsi alla sanzione disciplinare
Quando emerge un episodio, il dirigente scolastico deve valutare la situazione sulla base della gravità, della reiterazione, dell’età dei soggetti coinvolti e dell’eventuale rilevanza penale delle condotte.
La gestione non può essere affidata esclusivamente a una nota disciplinare o a una sospensione.
Occorre:
- mettere immediatamente in sicurezza la vittima;
- ascoltare separatamente le persone coinvolte;
- conservare messaggi, immagini, video e altre evidenze;
- informare le famiglie secondo modalità adeguate;
- ricostruire il contesto, evitando confronti improvvisati fra vittima e aggressore;
- coinvolgere il referente per bullismo e cyberbullismo;
- valutare l’intervento del team scolastico;
- adottare le misure educative e disciplinari previste;
- verificare se sussista un obbligo di segnalazione alle autorità;
- monitorare la situazione nel tempo.
L’episodio non può considerarsi chiuso nel momento in cui cessa l’aggressione visibile. È necessario controllare che non continuino isolamento, intimidazioni, ritorsioni o diffusione di contenuti online.
Una procedura pratica per la scuola
Ogni istituto dovrebbe disporre di un protocollo conosciuto da tutto il personale.
Prima fase: ricezione della segnalazione
La segnalazione può provenire dalla vittima, da un compagno, dalla famiglia, da un docente o da altro personale.
Chi la riceve deve ascoltare senza minimizzare, evitare giudizi anticipati e annotare fatti, tempi, luoghi, persone presenti ed eventuali prove disponibili.
Seconda fase: valutazione preliminare
Il dirigente, il referente e il gruppo incaricato devono distinguere:
- conflitto occasionale;
- comportamento scorretto;
- episodio grave isolato;
- bullismo reiterato;
- cyberbullismo;
- condotta potenzialmente costituente reato;
- situazione di pericolo immediato.
Terza fase: protezione della vittima
La vittima deve sapere a chi rivolgersi e quali misure verranno adottate.
Non deve essere costretta a un’immediata riconciliazione né posta davanti all’aggressore senza un’attenta valutazione. La mediazione non è sempre appropriata quando esiste un forte squilibrio di potere.
Quarta fase: intervento educativo e disciplinare
La sanzione deve essere proporzionata, ma anche orientata alla responsabilizzazione.
Possono essere previsti percorsi di riflessione, attività riparative, sostegno psicologico, collaborazione con la famiglia e interventi sul gruppo classe.
La finalità educativa non elimina la responsabilità e non impedisce l’applicazione delle sanzioni.
Quinta fase: monitoraggio
Dopo l’intervento occorre verificare periodicamente:
- il benessere della vittima;
- la cessazione delle condotte;
- l’eventuale presenza di ritorsioni;
- il comportamento del gruppo;
- il rispetto degli impegni assunti;
- la necessità di ulteriori interventi.
Cyberbullismo: che cosa possono chiedere il minore e la famiglia
In presenza di contenuti offensivi diffusi online, la vittima e la famiglia devono conservare tempestivamente le prove:
- screenshot completi;
- indirizzi delle pagine;
- date e orari;
- nomi dei profili;
- messaggi e conversazioni;
- fotografie o video;
- nominativi di eventuali testimoni.
La legge n. 71/2017 consente al minore che abbia compiuto 14 anni, oppure al genitore o a chi esercita la responsabilità sul minore, di chiedere al gestore del sito o del social network l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti riconducibili al cyberbullismo.
Se il gestore non interviene nei tempi previsti, può essere presentata una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
La cancellazione del contenuto, tuttavia, non sostituisce l’intervento educativo e non esclude l’eventuale rilevanza penale della condotta.
L’ammonimento del Questore: che cos’è e quando interviene
L’ammonimento del Questore è uno strumento preventivo. Non equivale a una condanna penale e non richiede l’avvio di un processo.
Ha lo scopo di interrompere precocemente determinate condotte e rendere il minore consapevole della loro gravità prima che la situazione degeneri.
Per le condotte di cyberbullismo previste dalla legge, la procedura può essere attivata, ricorrendone le condizioni, quando non sia stata ancora proposta querela o denuncia.
Il Questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore o alla persona che esercita la responsabilità genitoriale e lo ammonisce formalmente, invitandolo a interrompere il comportamento.
Non si tratta di una sanzione simbolica. L’ammonimento:
- rende ufficiale l’intervento dell’autorità;
- coinvolge direttamente la famiglia;
- richiama il minore alle conseguenze delle proprie azioni;
- può impedire l’aggravamento della condotta;
- lascia impregiudicata la tutela della vittima attraverso gli altri strumenti previsti dall’ordinamento.
Il decreto-legge n. 123/2023, cosiddetto decreto Caivano, ha inoltre rafforzato gli strumenti preventivi contro la violenza giovanile, prevedendo specifiche forme di ammonimento anche per condotte commesse da minori in determinate fasce d’età e in presenza di reati particolarmente gravi.
L’ammonimento non sostituisce la denuncia quando i fatti impongono l’intervento dell’autorità giudiziaria.
Quando la scuola deve rivolgersi alle autorità
Non tutti gli episodi di bullismo costituiscono automaticamente reato. Alcune condotte possono tuttavia integrare fattispecie penalmente rilevanti, come:
- percosse e lesioni;
- minacce;
- violenza privata;
- estorsione;
- danneggiamento;
- diffamazione;
- sostituzione di persona;
- diffusione illecita di immagini o dati;
- molestie;
- atti persecutori;
- produzione o diffusione di materiale sessualmente esplicito riguardante minori.
Quando il dirigente scolastico o un docente, nell’esercizio delle proprie funzioni, viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio, può sorgere l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
La scuola non deve svolgere un’indagine penale autonoma né stabilire colpe definitive. Deve però proteggere il minore, conservare gli elementi disponibili e attivare gli organismi competenti.
I segnali che gli adulti devono riconoscere
La vittima non sempre racconta direttamente ciò che sta accadendo.
Fra i possibili segnali:
- improvviso rifiuto di andare a scuola;
- frequenti mal di testa o mal di pancia senza una causa chiara;
- peggioramento del rendimento;
- assenze ripetute;
- perdita o danneggiamento di oggetti;
- richiesta insolita di denaro;
- isolamento;
- disturbi del sonno;
- irritabilità o tristezza;
- improvviso abbandono dei social;
- ansia quando arriva una notifica;
- cancellazione continua di messaggi;
- cambiamenti nel percorso per recarsi a scuola;
- lividi o ferite non adeguatamente spiegati.
Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, dimostra l’esistenza del bullismo. La presenza contemporanea o ripetuta di più segnali richiede però attenzione.
Anche chi agisce comportamenti aggressivi può manifestare difficoltà: scarsa tolleranza delle regole, bisogno costante di dominare, minimizzazione del dolore altrui, uso aggressivo dei dispositivi digitali, disponibilità di denaro o oggetti di provenienza incerta.
Intervenire sull’autore non significa giustificarlo, ma impedire che il comportamento si consolidi.
Il ruolo delle famiglie
La collaborazione fra scuola e famiglia è indispensabile, ma deve fondarsi su responsabilità e chiarezza.
La famiglia della vittima deve essere ascoltata e informata sulle misure adottate, nel rispetto della riservatezza degli altri minori.
La famiglia dell’autore non deve essere convocata soltanto per ricevere una comunicazione disciplinare. Deve essere coinvolta in un percorso di responsabilizzazione.
Sono controproducenti sia la minimizzazione — «sono cose da ragazzi» — sia l’etichettamento definitivo — «è un bullo e non cambierà mai».
Bisogna giudicare con fermezza la condotta senza trasformarla nell’identità permanente del ragazzo.
La cittadinanza digitale come prevenzione
Aetnanet ha già affrontato il rapporto fra giovani, scuola, famiglia e ambienti digitali nell’approfondimento:
Quel ragionamento trova nel cyberbullismo una delle sue applicazioni più urgenti.
Non basta insegnare agli studenti a utilizzare un dispositivo. Occorre educarli a comprendere:
- che cosa accade quando si pubblica un contenuto;
- perché uno screenshot può sopravvivere alla cancellazione;
- quali conseguenze produce la condivisione;
- come riconoscere una violazione della dignità altrui;
- quando è necessario chiedere aiuto;
- come sostenere un compagno senza esporsi inutilmente;
- perché anonimato e distanza non cancellano la responsabilità.
Nella precedente riflessione Aetnanet su bullismo, dipendenze digitali, isolamento e comportamenti a rischio era già emersa la necessità di un’alleanza fra docenti, famiglie e comunità educante.
Questo Speciale completa quel percorso, unendo educazione digitale, prevenzione, normativa e procedure scolastiche.
Il punto di Aetnanet
Il bullismo non si combatte con una circolare dimenticata nel sito della scuola né con una conferenza organizzata soltanto in occasione di una ricorrenza.
Servono adulti presenti, regole applicate, canali di ascolto credibili e interventi tempestivi.
La scuola deve essere inclusiva verso ogni studente, ma inclusione non significa tollerare comportamenti che negano la dignità degli altri.
La vittima deve essere protetta. L’autore deve essere fermato e responsabilizzato. Gli spettatori devono comprendere che il silenzio, il sorriso, il video e la condivisione possono rafforzare l’aggressione.
Aetnanet considera particolarmente importante il coinvolgimento delle famiglie. La scuola non può essere lasciata sola, ma non può neppure rinunciare alle proprie responsabilità educative e istituzionali.
La risposta più efficace unisce prevenzione, fermezza, educazione digitale, sostegno psicologico, collaborazione con le autorità e monitoraggio costante.
Una scuola sicura non è quella nella quale si afferma che il bullismo non esiste. È quella nella quale gli studenti sanno che possono parlare, saranno ascoltati e vedranno gli adulti intervenire.
🌐 Fonti consultate e metodo redazionale Aetnanet
La Redazione Aetnanet ha integrato i tre approfondimenti pubblicati da Orizzonte Scuola con la normativa vigente e con i precedenti articoli Aetnanet sull’educazione digitale.
Fonti principali:
- Orizzonte Scuola – Guida pratica europea contro il bullismo
- Orizzonte Scuola – I dati sul bullismo fra i giovani di 15-19 anni
- Orizzonte Scuola – Ammonimento del Questore
- legge 29 maggio 2017, n. 71;
- legge 17 maggio 2024, n. 70;
- decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123;
- Linee di orientamento ministeriali per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- nota MIM n. 121 del 20 gennaio 2025;
- Aetnanet – Educazione digitale: chi deve insegnare ai ragazzi a vivere online?
Metodo redazionale: sono stati distinti gli episodi occasionali dalle condotte reiterate, la prevenzione educativa dagli strumenti disciplinari e l’ammonimento amministrativo dall’eventuale procedimento penale. I dati statistici sono stati riportati precisando la fascia d’età e distinguendo fra esposizione occasionale e vittimizzazione sistematica.
A cura della Redazione Aetnanet.
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