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Contratto

Tribunale di Larino – Ordinanza del 01 settembre 2011. Il Dirigente scolastico ha il dovere di ricorrere alle supplenze,  anche qualora vi siano docenti con ore a disposizione.

In caso di assenza
superiore a 15 giorni, il Dirigente Scolastico ha il dovere di
ricorrere alla supplenza, in forza del disposto di cui all’art. 22,
comma 4 L. n. 448-2001, secondo cui è possibile assegnare ai docenti in
servizio nella scuola “le frazioni inferiori a quelle stabilite
contrattualmente“, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Disposizione successivamente
precisata con il Regolamento delle supplenze (D.M. 131/2007) che
consente di attribuire ai docenti in servizio fino a 6 ore di
insegnamento a condizione che non concorrano a costituire cattedra.

Nel caso in esame, il Dirigente Scolastico – avendo in servizio un
docente con 5 ore di insegnamento e 13 a disposizione – aveva ritenuto
di assegnare al medesimo l’intera cattedra, piuttosto che nominare un
supplente, in quanto si restava comunque al di sotto delle 24 ore
settimanali.
Provvedimento impugnato dal primo aspirante in graduatoria, che si è
visto riconoscere dal Tribunale il diritto all’attribuzione della
supplenza.
Sulla vexata questio dell’assegnazione di cattedre o spezzoni ai
docenti interni piuttosto che ai precari, vedi anche – su questo sito –
Tribunale di Chieti, ordinanza del 01.02.2007.
Si precisa che la suddetta ordinanza è stata confermata con sentenza di
merito n. 4/2008 dal Tribunale di Chieti, nonché dalla Corte d’Appello
di L’Aquila (n. 1004/2010).
(Avv. Francesco Orecchioni)

http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-larino-ordinanza-del-01-09-2011/

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