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Supplenze

Sentenza: alla supplente nessun punteggio ma stipendio salvo

Il servizio prestato da un insegnante supplente, non vale ai fini della determinazione del punteggio delle graduatorie, in particolare quando questo punteggio è frutto di un errore materiale. Come nel caso riguardante un’insegnante modenese che aveva fatto ricorso al giudice del lavoro per chiedere l’annullamento del licenziamento conseguente l’errata definizione della graduatoria. Il giudice ha sentenziato che il contratto di supplenza è da ritenersi nullo, salvando tuttavia a favore dell’insegnante retribuzione e contributi previdenziali.
 Lo ha stabilito il giudice del lavoro Carla Ponterio, in relazione ad un ricorso presentato da una docente precaria che aveva prestato servizio in una scuola da dove era stata licenziata perché il dirigente scolastico aveva verificato di averle attribuito un punteggio superiore a quello che realmente le spettava. Questa decisione tuttavia non aveva intaccato la retribuzione conferita all’insegnante stessa e nemmeno la contribuzione previdenziale. L’insegnante aveva fatto ricorso, ma il giudice Ponteriore le ha dato torto rifacendosi tra l’altro ad un caso analogo capitato al Tar della Sardena che aveva stabilito come il contratto di supplenza viziato da un errore attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria, è da ritenersi nulla e quindi non può produrre effetti giuridici.

Gazzetta di Modena

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