Permessi retribuiti, scadenze di novembre, graduatorie provinciali, università telematiche, corsi di sostegno e domande con riserva. Aetnanet inaugura un approfondimento su un istituto contrattuale fondamentale per la crescita professionale del personale della scuola.
26 ottobre 2026 – Aetnanet, Servizi speciali
- Il diritto allo studio: non una concessione, ma un investimento sulla professionalità
La formazione del personale scolastico costituisce una componente essenziale della qualità dell’istruzione. Una scuola chiamata a confrontarsi con innovazioni tecnologiche, trasformazioni sociali, inclusione, nuovi ordinamenti e metodologie didattiche non può prescindere dall’aggiornamento delle competenze dei propri operatori.
In questa prospettiva si colloca l’istituto dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, comunemente conosciuti come 150 ore.
Non si tratta di una semplice agevolazione amministrativa, ma di un diritto disciplinato dalla contrattazione collettiva, esercitabile entro precisi limiti e secondo procedure definite.
Il principio è riconducibile anche agli articoli 34 e 35 della Costituzione, che tutelano rispettivamente il diritto all’istruzione e la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Occorre tuttavia chiarire un aspetto fondamentale: il riconoscimento del diritto allo studio non comporta l’attribuzione automatica di 150 ore a ogni dipendente che ne faccia richiesta.
L’accesso al beneficio è subordinato ai requisiti contrattuali, alla disponibilità del contingente e alle procedure stabilite dalla contrattazione integrativa.
- Il quadro normativo: cosa stabilisce l’articolo 37 del CCNL
La principale disposizione di riferimento è l’articolo 37 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.
La norma riconosce ai dipendenti permessi retribuiti per diritto allo studio:
- fino a un massimo di 150 ore individuali per anno solare;
- entro il limite del 3% del personale individuato secondo la disciplina contrattuale;
- per frequentare corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio riconosciuti;
- per partecipare ai relativi tirocini e sostenere gli esami;
- secondo criteri di fruizione definiti dalla contrattazione integrativa regionale.
Il contratto prevede inoltre obblighi di certificazione e specifiche conseguenze in caso di mancata documentazione.
Il successivo CCNL 2025-2027, sottoscritto il 1° luglio 2026, riguarda i principali aspetti economici del rapporto di lavoro e non sostituisce questa disciplina normativa.
È quindi necessario distinguere tre livelli:
La contrattazione nazionale, che definisce il diritto e i suoi limiti generali.
La contrattazione integrativa regionale, che stabilisce criteri applicativi, priorità e modalità di fruizione.
Gli Uffici scolastici territoriali, che gestiscono concretamente le procedure, i contingenti e l’individuazione dei beneficiari.
- Le 150 ore: un massimo annuale, non un credito automatico
Il monte ore è riferito all’anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Pertanto, le domande presentate nell’autunno 2026 riguardano ordinariamente i permessi utilizzabili nel corso del 2027.
Il limite delle 150 ore rappresenta il massimo individuale per il personale a tempo pieno avente titolo, non una quantità automaticamente spettante a ogni richiedente.
Per il personale a tempo parziale e per i rapporti a termine, il monte ore deve essere determinato tenendo conto dell’orario e della durata del servizio, secondo le disposizioni applicabili.
È importante evitare un equivoco frequente: le 150 ore non sono ferie aggiuntive, né un periodo liberamente utilizzabile per attività personali.
Sono permessi finalizzati a specifiche attività formative e subordinati alla relativa documentazione.
- Chi può richiedere i permessi: docenti di ruolo, precari e ATA
La disciplina interessa il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario.
Rientrano ordinariamente tra i potenziali beneficiari:
- docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato;
- personale a tempo determinato con incarico annuale;
- personale con contratto fino al termine delle attività didattiche;
- personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, nei limiti applicabili;
- altre categorie espressamente ammesse dai contratti integrativi regionali.
Per le supplenze brevi e temporanee occorre verificare le disposizioni regionali, evitando di considerare automaticamente esclusa ogni tipologia di rapporto non annuale.
Un problema particolare riguarda il personale precario.
Il docente che deve contemporaneamente garantire la continuità del servizio, partecipare ai percorsi abilitanti e conseguire ulteriori titoli professionali incontra spesso maggiori difficoltà organizzative rispetto al personale stabilizzato.
Il diritto allo studio assume pertanto una significativa funzione di sostegno alla qualificazione professionale e all’accesso a nuove opportunità lavorative.
- Il limite del 3%: quando il diritto incontra il contingentamento
Uno degli aspetti più delicati riguarda il limite numerico dei beneficiari.
Il CCNL prevede un contingente massimo corrispondente al 3% del personale di riferimento, con arrotondamento all’unità superiore.
Il contingente viene ripartito territorialmente e gestito secondo le procedure previste.
Si consideri, a titolo puramente esemplificativo, un organico di riferimento di 10.000 unità: il 3% corrisponderebbe a 300 beneficiari.
L’esempio mostra come l’accesso al diritto possa dipendere anche dal numero delle domande presentate.
In presenza di richieste superiori ai posti disponibili, assumono rilievo le graduatorie e i criteri di precedenza stabiliti dalla contrattazione regionale.
Il problema di fondo è evidente: un diritto finalizzato alla formazione professionale viene esercitato entro un limite quantitativo che può impedire ad alcuni lavoratori, pur in possesso dei requisiti, di ottenere il beneficio.
È un tema sul quale sarebbe opportuno avviare una riflessione nazionale, soprattutto alla luce della crescente domanda di specializzazione e abilitazione.
- Quali corsi consentono di utilizzare le 150 ore
L’articolo 37 comprende i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli riconosciuti dall’ordinamento.
Tra le principali tipologie, ricorrendone i requisiti, figurano:
Corsi universitari: lauree triennali, magistrali e percorsi universitari riconosciuti.
Formazione postuniversitaria: master, specializzazioni e altri percorsi riconducibili alla previsione contrattuale.
Percorsi abilitanti: corsi universitari e accademici per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
Specializzazione sul sostegno: percorsi previsti dalla normativa vigente, compresi quelli organizzati secondo discipline speciali, quando ammessi dalle disposizioni applicabili.
Titoli di istruzione e qualificazione professionale: corsi che rilasciano titoli o attestati riconosciuti.
Non qualsiasi corso di aggiornamento privato o attività formativa liberamente scelta consente automaticamente di accedere alle 150 ore.
È necessario verificare il riconoscimento del percorso e la sua riconducibilità alle finalità previste dal contratto.
- Percorsi abilitanti e sostegno: si può presentare domanda prima dell’ammissione?
Questa è una delle questioni più attuali per il 2027.
Molti docenti intendono iscriversi a percorsi abilitanti o di specializzazione sul sostegno, ma al momento della scadenza per le 150 ore potrebbero non conoscere ancora l’esito delle selezioni o le date di avvio dei corsi.
La soluzione può essere rappresentata dalla domanda con riserva.
La sua ammissibilità, tuttavia, non deve essere considerata automatica: dipende dalle previsioni del contratto integrativo regionale e dalle istruzioni dell’Ufficio scolastico competente.
Il docente interessato dovrebbe quindi:
- Verificare se è consentita la presentazione con riserva.
- Indicare con precisione il percorso che intende frequentare.
- Presentare la domanda entro il termine prescritto.
- Integrare successivamente la documentazione richiesta.
- Attendere l’ammissione al beneficio prima di considerare autorizzata la fruizione.
La tempestività è particolarmente importante: attendere la pubblicazione del bando universitario potrebbe significare perdere la possibilità di concorrere all’assegnazione dei permessi.
- Università telematiche e lezioni online: attenzione alla frequenza effettiva
La diffusione delle università telematiche ha reso più complessa l’applicazione della disciplina.
Occorre distinguere tra lezioni sincrone, attività asincrone e studio individuale.
La questione centrale non è soltanto la modalità digitale, ma la possibilità di dimostrare l’effettiva partecipazione ad attività formative coincidenti con l’orario di servizio.
L’ARAN, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti, ha chiarito che i permessi non sono destinati alla semplice preparazione individuale degli esami.
Anche per le attività telematiche è necessario poter documentare la partecipazione effettiva e la coincidenza temporale richiesta.
Ne consegue che non è prudente ritenere automaticamente utilizzabili le 150 ore per guardare videolezioni registrate in qualsiasi momento della giornata.
Per i corsi telematici, il personale deve verificare preventivamente la documentazione che l’università può rilasciare e le indicazioni dell’amministrazione scolastica.
- Preparare gli esami a casa: un limite spesso poco conosciuto
Una delle interpretazioni più diffuse, ma non corretta come regola generale, consiste nel considerare le 150 ore come un monte ore liberamente utilizzabile per studiare a domicilio.
La giurisprudenza e gli orientamenti applicativi richiamati dall’ARAN distinguono la frequenza dei corsi e la partecipazione agli esami dalla mera preparazione individuale.
Il diritto è collegato ad attività formative documentabili, non alla generica necessità di disporre di tempo libero per studiare.
Resta indispensabile verificare le disposizioni regionali applicabili, anche per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e i tempi di spostamento eventualmente riconosciuti.
Questa distinzione deve essere conosciuta sia dai dipendenti sia dagli uffici di segreteria, per evitare richieste improprie, autorizzazioni non conformi e successive contestazioni.
- La scadenza per il 2027: il 15 novembre è il riferimento, ma non ovunque
Il termine ordinariamente indicato per la presentazione delle domande è il 15 novembre 2026.
Tuttavia, il calendario non è uniforme su tutto il territorio nazionale.
Alcuni Uffici scolastici hanno già pubblicato disposizioni differenti.
In Liguria, ad esempio, la scadenza per il 2027 è fissata al 3 novembre 2026.
Per Bologna è indicato il 15 novembre, mentre a Ravenna il termine è il 16 novembre, in considerazione della coincidenza del 15 novembre con una giornata festiva.
Queste differenze dimostrano l’importanza di non affidarsi esclusivamente alle indicazioni generali diffuse a livello nazionale.
Per il personale scolastico della Sicilia è indispensabile consultare gli avvisi dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ambito territoriale competente, verificando il contratto integrativo applicabile, la modulistica e la scadenza effettivamente stabilita.
La presentazione avviene normalmente attraverso la scuola di servizio, secondo le modalità indicate dall’amministrazione.
- Graduatorie provinciali: quali criteri determinano l’accesso
Quando le richieste superano il contingente disponibile, gli Uffici scolastici procedono secondo i criteri di priorità definiti dalla contrattazione integrativa.
Possono assumere rilievo la tipologia del percorso formativo, la posizione del richiedente, il titolo da conseguire e gli altri elementi previsti dalle specifiche disposizioni regionali.
Non esiste, quindi, un’unica graduatoria nazionale valida indistintamente per tutte le province.
Il personale deve verificare la pubblicazione degli elenchi, l’eventuale ammissione con riserva, le esclusioni e le procedure per richiedere correzioni o riesami.
Un’efficace gestione amministrativa richiede trasparenza dei contingenti, chiarezza dei criteri e tempestività delle comunicazioni.
- Il ruolo del dirigente scolastico: garantire i diritti senza compromettere la didattica
La gestione dei permessi per diritto allo studio coinvolge direttamente l’organizzazione delle istituzioni scolastiche.
Il dirigente scolastico deve conciliare due esigenze entrambe rilevanti: il diritto del personale alla formazione e la continuità del servizio educativo.
I permessi possono incidere sugli orari delle lezioni, sulla distribuzione delle attività e sulla necessità di sostituire il personale assente.
La soluzione non può essere una contrapposizione automatica tra formazione del dipendente e funzionamento della scuola.
Occorre invece programmare per tempo, utilizzare correttamente le possibilità offerte dal contratto e favorire, quando compatibile con le esigenze di servizio, un’organizzazione dell’orario che agevoli la frequenza.
La flessibilità organizzativa, accompagnata da una documentazione puntuale, rappresenta uno strumento importante per ridurre le criticità.
- Le responsabilità delle segreterie scolastiche
Anche gli uffici amministrativi svolgono una funzione decisiva.
Devono assicurare la corretta acquisizione delle domande, la verifica formale dei documenti, l’inoltro agli uffici competenti e la registrazione dei permessi utilizzati.
Particolare attenzione va riservata:
- alla scadenza delle istanze;
- alla corretta identificazione del percorso di studio;
- alla durata del contratto e all’orario di servizio;
- alle eventuali domande con riserva;
- alle certificazioni di frequenza;
- alla contabilizzazione delle ore;
- alle conseguenze della mancata documentazione.
L’articolo 37 prevede infatti che, in assenza delle certificazioni richieste, i permessi già fruiti siano trattati secondo la disciplina contrattuale dell’aspettativa per motivi personali, con le conseguenti implicazioni economiche.
Una gestione preventiva e accurata è quindi nell’interesse tanto del dipendente quanto dell’amministrazione.
- Le criticità strutturali: il diritto allo studio deve evolvere?
La disciplina delle 150 ore risponde a un’esigenza storica di promozione dell’istruzione dei lavoratori.
Oggi, tuttavia, il contesto scolastico è profondamente cambiato.
La formazione iniziale dei docenti è diventata più articolata, i percorsi abilitanti richiedono investimenti economici e organizzativi, la specializzazione sul sostegno interessa un numero rilevante di insegnanti e la formazione universitaria si svolge sempre più spesso attraverso modalità digitali.
Da qui emergono alcune questioni meritevoli di confronto.
Il limite del 3% è ancora adeguato? Il contingentamento può risultare particolarmente restrittivo nei territori caratterizzati da un’elevata domanda di formazione.
Il personale precario dispone di opportunità realmente equivalenti? La frammentazione dei contratti e l’incertezza delle nomine possono rendere più difficile programmare i percorsi formativi.
La disciplina è sufficientemente aggiornata rispetto alla didattica digitale? L’esigenza di documentare la frequenza deve essere conciliata con le caratteristiche dei moderni percorsi universitari.
Le differenze territoriali sono sempre giustificate? L’autonomia della contrattazione regionale consente di adattare le regole ai contesti, ma richiede anche chiarezza e accessibilità delle informazioni.
Sono interrogativi che meritano attenzione da parte del Ministero, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni scolastiche.
- Conclusioni: formare il personale significa investire nella scuola
Il diritto allo studio non dovrebbe essere considerato un problema amministrativo da risolvere annualmente attraverso graduatorie, moduli e autorizzazioni.
Esso rappresenta uno strumento di crescita culturale e professionale del personale scolastico.
Un docente che consegue una nuova abilitazione, approfondisce una disciplina, completa un percorso universitario o acquisisce una specializzazione può mettere nuove competenze al servizio degli studenti e dell’istituzione scolastica.
Al tempo stesso, il diritto deve essere esercitato nel rispetto delle regole contrattuali e delle esigenze organizzative del servizio pubblico.
Per il 2027, l’indicazione operativa più importante è semplice: non attendere gli ultimi giorni di novembre e non presumere che la scadenza sia identica in tutte le regioni.
Occorre consultare immediatamente gli avvisi ufficiali, verificare i requisiti e presentare la domanda nei termini effettivamente stabiliti.
Con questo approfondimento Aetnanet apre un nuovo spazio di informazione sul diritto allo studio, destinato a seguire le disposizioni applicative, le problematiche interpretative e le questioni che interessano concretamente docenti, personale ATA, dirigenti scolastici e segreterie.
La formazione del personale non è separata dalla qualità della scuola: ne costituisce uno dei presupposti fondamentali.
Fonti normative e approfondimenti
Fonti istituzionali
- ARAN – CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, articolo 37
- ARAN – CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027
- ARAN – Permessi di studio e università telematiche
- Ambito territoriale di Genova – Permessi diritto allo studio 2027
- Ambito territoriale di Bologna – Domande 2027
- Ambito territoriale di Ravenna – Contrattazione integrativa e scadenze
Approfondimenti giornalistici
- Orizzonte Scuola – Diritto allo studio 2027, domanda entro il 15 novembre
- Orizzonte Scuola – Permessi 2027, percorsi abilitanti e domanda con riserva
- Orizzonte Scuola – Permessi prima del bando dei percorsi abilitanti
- Orizzonte Scuola – Question Time su 150 ore e interpelli
Nota redazionale: le indicazioni generali devono essere integrate con il contratto regionale e gli avvisi territoriali effettivamente applicabili all’anno solare 2027.
Il Contratto Integrativo Regionale siciliano per il triennio 2026-2028 è già disponibile, e alcuni Ambiti territoriali hanno pubblicato le istruzioni per il 2027.
In particolare:
- USR Sicilia – Contratto integrativo regionale 2026-2028
- Messina – Circolare del 21 ottobre 2026, contratto e modello di domanda
- Palermo – Comunicazioni del 20 ottobre 2026
- Siracusa – Comunicazioni del 26 ottobre 2026📲 Segui Aetnanet
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