Sicurezza a scuola 2026/27: nomine, controlli, DVR, emergenze, formazione e responsabilità
Con l’apertura di un nuovo anno scolastico, la sicurezza torna inevitabilmente tra le prime responsabilità organizzative delle istituzioni scolastiche.
Non si tratta soltanto di controllare estintori e uscite di emergenza.
Il sistema previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coinvolge dirigente scolastico, RSPP, RLS, medico competente, addetti alle emergenze, preposti, DSGA, docenti, personale ATA e, in determinate situazioni, anche gli studenti.
L’approfondimento pubblicato oggi da Orizzonte Scuola raccoglie checklist, decreti di nomina, circolari, verbali e modelli operativi per l’avvio dell’anno. È un’occasione utile per ricostruire non soltanto i documenti da predisporre, ma chi deve fare cosa e con quali responsabilità. (Orizzonte Scuola)
Il dirigente scolastico è il perno del sistema
Nelle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico esercita le funzioni di datore di lavoro ai fini della sicurezza.
Questo non significa che debba materialmente svolgere ogni attività, ma significa che su di lui ricade l’organizzazione complessiva del sistema di prevenzione.
Il D.Lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro, tra gli altri, gli obblighi di:
- valutare i rischi;
- predisporre il DVR;
- designare il RSPP;
- nominare il medico competente quando previsto;
- designare preventivamente gli addetti alle emergenze;
- individuare i preposti;
- informare e formare il personale;
- vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza. (Normattiva)
Due obblighi sono particolarmente importanti perché non sono delegabili: la valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR e la designazione del RSPP.
La checklist di settembre: cosa verificare subito
All’inizio dell’anno scolastico non è necessario rifare tutto da zero.
La prima operazione corretta è verificare che il sistema esistente sia ancora valido e adeguato.
La checklist dovrebbe comprendere almeno:
- validità delle nomine e degli incarichi;
- aggiornamento del DVR;
- piano di emergenza ed evacuazione;
- composizione delle squadre antincendio e primo soccorso;
- presenza e validità della formazione;
- percorsi di esodo e uscite di sicurezza;
- segnaletica;
- estintori e presidi antincendio;
- cassette di primo soccorso;
- impianti elettrici;
- laboratori e palestre;
- rischi specifici;
- documentazione proveniente dall’ente proprietario;
- eventuali lavori o cantieri presenti nella scuola.
L’articolo di Orizzonte Scuola insiste proprio sull’utilità di documentare queste verifiche mediante checklist e verbali, evitando che il controllo resti affidato a prassi informali. (Orizzonte Scuola)
DVR: non è un documento da lasciare nel cassetto
Il Documento di Valutazione dei Rischi è il cuore del sistema.
Deve descrivere:
- rischi presenti;
- misure di prevenzione e protezione;
- DPI eventualmente necessari;
- programma di miglioramento;
- procedure da attuare;
- ruoli e responsabilità;
- nominativi di RSPP, RLS e medico competente, ove previsto. (Normattiva)
Un punto importante: il DVR non deve necessariamente essere rifatto ogni settembre.
Deve però essere rielaborato quando intervengono modifiche significative dell’organizzazione o dei rischi, evoluzioni tecniche rilevanti, infortuni significativi o indicazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria. (Normattiva)
Quindi all’inizio dell’anno occorre soprattutto chiedersi:
“È ancora aderente alla situazione reale della scuola?”
RSPP: la designazione spetta al dirigente
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una delle figure centrali.
Per le scuole la normativa stabilisce una precisa priorità.
Il dirigente che non svolga direttamente il ruolo deve individuare il RSPP prioritariamente tra:
- personale interno alla scuola in possesso dei requisiti;
- personale qualificato di altra istituzione scolastica disponibile a operare in più scuole.
Solo in assenza di tali professionalità si può ricorrere alle soluzioni esterne previste dalla legge. Anche quando ci si avvale di un RSPP esterno, deve comunque essere organizzato un servizio interno con un numero adeguato di addetti. (Normattiva)
All’inizio dell’anno bisogna verificare:
- validità dell’incarico;
- requisiti professionali;
- aggiornamenti formativi;
- presenza degli ASPP;
- eventuali variazioni organizzative dovute a nuovi plessi o dimensionamento.
RLS: attenzione, non lo nomina il dirigente
È uno degli errori più frequenti.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non viene scelto dal dirigente scolastico.
È eletto o designato dai lavoratori secondo la normativa e gli accordi applicabili.
Il dirigente prende atto dell’elezione e cura gli adempimenti conseguenti. In caso di nuova elezione o designazione, il nominativo deve essere comunicato all’INAIL; per le istituzioni scolastiche la procedura passa attraverso l’area SIDI dedicata agli adempimenti INAIL. (Orizzonte Scuola)
L’RLS deve essere consultato, tra l’altro, nell’ambito della valutazione dei rischi e partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza. (Normattiva)
Medico competente: non è obbligatorio in automatico in tutte le scuole
Il medico competente deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa o quando la valutazione dei rischi renda necessaria la sorveglianza sanitaria. (Normattiva)
Non è quindi corretto pensare che ogni scuola debba nominarlo soltanto perché inizia un nuovo anno.
Occorre invece verificare i rischi realmente presenti: videoterminali nei casi previsti, movimentazione manuale dei carichi, esposizioni specifiche, agenti chimici o biologici e altre condizioni contemplate dal D.Lgs. 81/2008.
Antincendio, primo soccorso ed evacuazione
Il dirigente deve designare preventivamente lavoratori incaricati di:
- prevenzione incendi;
- lotta antincendio;
- evacuazione;
- salvataggio;
- primo soccorso;
- gestione delle emergenze. (Normattiva)
Non basta però il decreto di nomina.
Gli addetti devono avere formazione e aggiornamento adeguati e devono essere presenti in numero sufficiente rispetto alla dimensione della scuola, ai turni e ai diversi plessi.
Per la gestione antincendio resta fondamentale il D.M. 2 settembre 2021, che disciplina organizzazione e formazione degli addetti, insieme al D.M. 3 settembre 2021 sui criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale)
La grande novità 2026: nuovi termini per l’adeguamento antincendio delle scuole
Per l’anno scolastico 2026/27 c’è un elemento particolarmente importante.
Il Decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile, ha stabilito scadenze differenziate per gli edifici scolastici non ancora pienamente adeguati alla normativa antincendio. (Gazzetta Ufficiale)
Il decreto prevede una prima fase entro nove mesi dalla pubblicazione, nella quale devono essere attuate almeno alcune misure essenziali riguardanti, fra l’altro:
- illuminazione di sicurezza;
- sistemi di allarme;
- estintori;
- segnaletica;
- norme di esercizio.
Il completo adeguamento è fissato al 31 dicembre 2027. (Gazzetta Ufficiale)
Questo tema interessa direttamente anche gli enti proprietari degli edifici.
Edifici: la responsabilità non è tutta del dirigente scolastico
Uno dei punti più delicati della legislazione riguarda il rapporto fra scuola ed ente proprietario.
Il D.Lgs. 81/2008 distingue nettamente le responsabilità.
Gli interventi strutturali e di manutenzione che spettano all’amministrazione proprietaria dell’edificio restano a carico di quest’ultima.
Il dirigente scolastico deve però:
- rilevare e segnalare tempestivamente le criticità;
- richiedere formalmente gli interventi necessari;
- adottare le misure gestionali di propria competenza;
- conservare documentazione delle richieste effettuate. (Normattiva)
La legge prevede inoltre che, in presenza di un pericolo grave e immediato, il dirigente possa interdire totalmente o parzialmente i locali oppure disporne l’evacuazione, dandone comunicazione all’amministrazione competente e all’autorità di pubblica sicurezza. (Normattiva)
Quindi il dirigente non deve sostituirsi al Comune, alla Provincia o alla Città metropolitana nei lavori strutturali, ma non può neppure ignorare una situazione di pericolo.
Docenti: quali obblighi hanno?
Il docente è anzitutto un lavoratore e, come tale, è soggetto agli obblighi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008.
Deve:
- rispettare istruzioni e disposizioni di sicurezza;
- utilizzare correttamente attrezzature e dispositivi;
- utilizzare i DPI quando previsti;
- non rimuovere dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente situazioni di pericolo;
- partecipare alla formazione e all’addestramento;
- sottoporsi alla sorveglianza sanitaria quando prevista. (Normattiva)
Per il docente esiste inoltre una responsabilità educativa particolarmente importante nei confronti degli alunni durante le attività didattiche.
La sicurezza, quindi, non è materia riservata al dirigente o al RSPP.
Docente e ruolo di preposto: attenzione alle semplificazioni
Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di individuare i preposti, cioè i soggetti chiamati a sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle misure di sicurezza. (Normattiva)
Non è però corretto affermare genericamente che ogni docente è automaticamente preposto in qualsiasi situazione.
La posizione deve essere valutata in relazione all’organizzazione concreta, alle attività svolte e ai poteri effettivamente esercitati.
La questione diventa particolarmente rilevante nei:
- laboratori;
- officine;
- palestre;
- attività tecnico-pratiche;
- ambienti nei quali gli studenti utilizzano attrezzature o sostanze.
Quando gli studenti diventano equiparati ai lavoratori
Un altro punto importante riguarda gli alunni.
Lo studente non è sempre un “lavoratore” ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L’equiparazione opera nei periodi in cui l’allievo utilizza effettivamente:
- laboratori;
- attrezzature di lavoro;
- agenti chimici;
- agenti fisici o biologici;
- apparecchiature munite di videoterminale, nelle condizioni previste.
In tali situazioni si applicano le tutele previste dalla disciplina sulla sicurezza. (Inail.it)
Il principio assume particolare rilievo negli istituti tecnici e professionali, nei laboratori scientifici e nei percorsi PCTO.
Formazione: dal 2025 nuove regole nazionali
Un punto da non sottovalutare nel 2026/27 è il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L’accordo ha riordinato e accorpato la disciplina dei percorsi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, stabilendo durata, contenuti minimi, verifiche finali e modalità di aggiornamento. (Ministero del Lavoro)
Le scuole devono quindi verificare non solo se il personale abbia “un attestato”, ma se formazione e aggiornamento siano coerenti con la disciplina vigente e con il ruolo effettivamente svolto.
Informazione del personale: non basta pubblicare una circolare
L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che ogni lavoratore deve ricevere informazioni adeguate sui:
- rischi generali;
- rischi specifici;
- procedure di primo soccorso;
- procedure antincendio;
- evacuazione;
- nominativi delle figure della prevenzione;
- misure di protezione adottate. (Normattiva)
L’informazione deve essere comprensibile.
Da qui l’utilità, all’inizio dell’anno, di una presa visione documentata dei principali strumenti:
- DVR;
- piano di emergenza;
- disposizioni interne;
- procedure per gli infortuni;
- organizzazione delle squadre;
- regole per laboratori e attrezzature.
Riunione periodica
Nelle scuole con più di 15 lavoratori deve essere convocata almeno una volta l’anno la riunione periodica sulla sicurezza.
Partecipano:
- datore di lavoro o suo rappresentante;
- RSPP;
- medico competente, ove nominato;
- RLS.
Durante la riunione vengono esaminati DVR, andamento degli infortuni, sorveglianza sanitaria, DPI e programmi di informazione e formazione.
Deve essere redatto un verbale. (Normattiva)
Appalti e DUVRI
Pulizie affidate all’esterno, manutenzioni, distributori automatici, lavori sugli impianti o altri servizi possono determinare rischi interferenziali.
Nei casi previsti dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro committente deve promuovere cooperazione e coordinamento e predisporre il DUVRI oppure utilizzare gli strumenti alternativi previsti dalla disciplina applicabile. (Normattiva)
All’inizio dell’anno è quindi opportuno verificare anche i contratti attivi e la presenza contemporanea di imprese esterne negli ambienti scolastici.
Laboratori, palestre e attrezzature: le aree da non trascurare
Le attività quotidiane possono generare rischi più significativi di quelli percepiti.
Particolare attenzione va riservata a:
- laboratori scientifici;
- laboratori informatici;
- officine;
- cucine didattiche;
- palestre;
- prodotti chimici;
- macchinari;
- prese multiple e prolunghe;
- attrezzature elettriche;
- scale portatili;
- archivi e depositi.
Orizzonte Scuola dedica una parte della raccolta proprio a prese, apparecchiature elettriche, computer e laboratori, richiamando la necessità di collegare le disposizioni operative al DVR e al piano di emergenza. (Orizzonte Scuola)
Le prove di evacuazione
Il piano di emergenza deve essere realmente conosciuto e sperimentato.
Le prove consentono di verificare:
- tempi di uscita;
- percorsi;
- punti di raccolta;
- funzionamento dell’allarme;
- presenza degli addetti;
- criticità legate ad alunni con disabilità;
- eventuali ostacoli sulle vie di esodo.
La normativa antincendio scolastica impone inoltre particolare attenzione alla conoscenza delle procedure da parte di alunni e personale e alla registrazione delle esercitazioni effettuate.
Una checklist Aetnanet per il dirigente scolastico
Prima di considerare conclusa la verifica iniziale dell’anno, il dirigente dovrebbe poter rispondere sì almeno alle seguenti domande:
- Il DVR rappresenta ancora la situazione effettiva della scuola?
- Il RSPP è correttamente designato e aggiornato?
- Gli ASPP sono sufficienti per tutti i plessi?
- L’RLS è stato correttamente eletto/designato e comunicato?
- Il medico competente è nominato quando necessario?
- Le squadre antincendio e primo soccorso coprono effettivamente tutti i turni e tutti i plessi?
- I preposti sono stati individuati nelle attività nelle quali sono necessari?
- Formazione e aggiornamenti sono validi alla luce del nuovo Accordo 2025?
- Il piano di emergenza è aggiornato?
- Vie di fuga, porte, allarmi, segnaletica ed estintori sono verificati?
- Le criticità strutturali sono state comunicate formalmente all’ente proprietario?
- Sono stati controllati laboratori, palestre e attrezzature?
- Sono stati valutati i rischi interferenziali derivanti da imprese esterne?
- Il personale neoassunto o trasferito ha ricevuto l’informazione necessaria?
- È programmata la riunione periodica e sono previste le esercitazioni di emergenza?
Cosa deve fare il docente
Anche per il docente può essere utile una checklist semplice:
- conoscere il piano di evacuazione;
- sapere dove si trova il punto di raccolta;
- conoscere le procedure in caso di emergenza;
- sapere chi sono gli addetti;
- segnalare immediatamente condizioni di rischio;
- rispettare le regole di laboratorio;
- vigilare sull’utilizzo corretto delle attrezzature;
- partecipare alla formazione;
- non improvvisare interventi tecnici di propria iniziativa;
- prestare particolare attenzione agli studenti che necessitano di assistenza durante un’evacuazione.
La sicurezza non può funzionare se rimane un fascicolo custodito nell’ufficio del dirigente.
Deve diventare una procedura conosciuta da chi quotidianamente vive gli ambienti scolastici.
Sicurezza e burocrazia: il rischio del documento senza sostanza
Il sistema della sicurezza genera inevitabilmente decreti, verbali, attestati, registri e checklist.
Ma sarebbe un grave errore ridurre tutto alla produzione di documenti.
Una nomina formalmente perfetta non serve se l’addetto non sa cosa fare.
Un DVR molto voluminoso non serve se non descrive i rischi reali.
Un piano di emergenza non serve se nessuno conosce il percorso di evacuazione.
Ed è proprio questa la filosofia che dovrebbe guidare il nuovo anno scolastico:
meno sicurezza “di carta”, più prevenzione realmente praticata.
Una responsabilità condivisa, ma non indistinta
La sicurezza scolastica è una responsabilità condivisa, ma ciò non significa che tutti rispondano di tutto.
Il dirigente organizza il sistema e assume gli obblighi del datore di lavoro.
L’ente proprietario risponde degli interventi strutturali e manutentivi di propria competenza.
RSPP e ASPP collaborano tecnicamente alla prevenzione.
Il medico competente svolge le funzioni sanitarie previste.
L’RLS rappresenta i lavoratori.
I preposti vigilano nelle attività affidate.
Docenti e ATA devono rispettare le disposizioni, utilizzare correttamente attrezzature e segnalare i pericoli.
Solo una chiara attribuzione dei compiti impedisce che la sicurezza diventi, paradossalmente, responsabilità di tutti e quindi di nessuno.
La sicurezza come cultura della scuola
Nel febbraio 2026 INAIL, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero del Lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro hanno sottoscritto un protocollo quadriennale finalizzato proprio alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nelle istituzioni scolastiche. (Inail.it)
È forse questo il passaggio più importante.
La scuola non è soltanto un luogo nel quale applicare il D.Lgs. 81/2008.
È anche il luogo nel quale insegnare alle nuove generazioni che prevenire un rischio è parte della cittadinanza e della responsabilità personale.
A cura della Redazione di Aetnanet
🌐 Fonti consultate e metodo redazionale Aetnanet
Lo Speciale è stato elaborato dalla Redazione Aetnanet partendo dalla raccolta operativa pubblicata da Orizzonte Scuola il 9 settembre 2026 e integrandola con la normativa primaria, i decreti antincendio e le fonti istituzionali aggiornate.
Fonti principali
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico salute e sicurezza sul lavoro;
- Orizzonte Scuola, “Sicurezza a scuola, controlli e nomine per il nuovo anno scolastico: checklist, decreti e modelli operativi”; (Orizzonte Scuola)
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione;
- D.M. 2 settembre 2021 sulla gestione della sicurezza antincendio;
- D.M. 3 settembre 2021 sui criteri generali di prevenzione incendi;
- Decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2026 sull’adeguamento antincendio degli edifici scolastici;
- INAIL, documentazione su RLS, prevenzione e sicurezza nelle scuole.
Fonti di verifica
Normattiva, Gazzetta Ufficiale, Ministero del Lavoro, INAIL, Conferenza Stato-Regioni.
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