Ci sono documenti che vanno letti due volte. La prima per capire cosa dicono, la seconda per capire cosa non dicono.
La nota prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione appartiene alla seconda categoria. Due pagine, tono amministrativo, una chiusa di rito sulla “consueta fattiva collaborazione”. Dentro, l’allegato tecnico che ridisegna il modo in cui centinaia di migliaia di delibere verranno assunte da settembre in poi.
Il documento fa una cosa che merita di essere riconosciuta: dà finalmente attuazione all’articolo 44, comma 6 del CCNL del 18 gennaio 2024, rimasto lettera morta per due anni e mezzo. E lo fa con un impianto serio, che chiama per nome i problemi giusti: identificazione, univocità del voto, segretezza, verificabilità, conservazione. Chi si aspettava l’ennesima circolare che dice “si può fare” senza dire come, resta smentito.
Poi però si guarda dove poggia l’intera costruzione, e si scopre che poggia su una firma. Quella del fornitore.
La definizione circolare
Sta in fondo alla prima pagina dell’allegato ed è il passaggio da cui discende tutto il resto: “Ai fini del presente documento, per sistemi di voto online certificati si intendono sistemi che, anche sulla base della documentazione tecnica disponibile, garantiscono il rispetto dei requisiti di sicurezza, integrità, univocità e verificabilità del voto.”
Certificati da chi? Il documento non lo dice. Non nomina un ente di certificazione, non richiama uno schema di accreditamento, non istituisce un elenco. “Certificato” finisce per significare “che dichiara di esserlo”, e la documentazione tecnica su cui si fonda il giudizio è quella “resa disponibile dal fornitore”, formula che nell’allegato ricorre tre volte.
La sezione 5, sulla sicurezza informatica, chiude il cerchio in modo ancora più esplicito: “I requisiti si considerano soddisfatti quando le misure sopra indicate risultano dichiarate dal fornitore o documentate nelle caratteristiche tecniche del sistema utilizzato.”
Dichiarate. Non verificate, non certificate da terzi, non sottoposte ad audit. Dichiarate.
E la sezione 9 completa: la scuola deve acquisire “una dichiarazione di conformità da parte del fornitore o partner tecnologico”.
Il risultato è un impianto di compliance costruito interamente sull’autodichiarazione di chi vende il servizio, con la responsabilità della verifica preventiva addossata a un dirigente scolastico che non ha, nella stragrande maggioranza dei casi, né le competenze tecniche né il personale per contestarla.
Se la dichiarazione è generosa, se ne accorge un giudice amministrativo tre anni dopo, e non se ne accorge sul fornitore.
Le quattro cose che la nota non dice
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Questione aperta |
Cosa manca |
Su chi ricade |
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Chi certifica |
Nessun ente, nessuno schema, nessun elenco ministeriale di soluzioni conformi |
Dirigente scolastico |
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Regime transitorio |
Nessun termine, nessuna fase di adeguamento, nessuna indicazione per le sedute di settembre |
Dirigente scolastico |
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Lavoro agile |
Se si applichino accordo individuale, informativa sui rischi e comunicazione al Ministero del lavoro |
Dirigente scolastico |
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Piccoli collegi |
Nessuna soglia numerica sotto la quale il voto segreto diventa tecnicamente inservibile |
Dirigente scolastico |
La colonna di destra è sempre la stessa. Non è un caso: è il modo in cui da vent’anni si scaricano a valle le decisioni che a monte non si vogliono prendere.
Il nodo del lavoro agile
Sull’ultimo punto della nota si è già mossa l’ANP. La nota afferma che “le parti hanno ravvisato, nella modalità di lavoro agile, lo strumento maggiormente compatibile con lo svolgimento delle suddette attività”.
Sembra una precisazione tecnica. Non lo è. Se la partecipazione da remoto a un collegio docenti è lavoro agile a tutti gli effetti, si porta dietro l’apparato della legge 81/2017: accordo individuale scritto tra dirigente e docente, informativa sui rischi del lavoro fuori sede, comunicazione al Ministero del lavoro con nominativi e date. Per ogni docente e per ogni seduta.
L’associazione ha chiesto al Ministero di chiarire proprio questo, osservando che la legge 81 disciplina una modalità complessiva di esecuzione della prestazione e non un singolo segmento di essa. La domanda è tutt’altro che accademica: da come verrà risposta dipende se un collegio online costi al dirigente una convocazione o centoventi accordi individuali.
Al momento in cui scrivo la risposta non c’è.
Il DPCM che non c’è più
Nell’elenco dei riferimenti normativi dell’allegato compare “il DPCM 3 dicembre 2013 e le Linee guida AgID 2020 e successive modifiche”.
Come ha segnalato Civitas Digitale in un’analisi uscita ad agosto, quel DPCM è stato abrogato nel 2021 e sostituito dalle Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, che il documento peraltro cita autonomamente due righe sopra. Non è un errore che invalidi nulla. È però il tipo di dettaglio che dice qualcosa sul processo: un allegato tecnico che accompagna centinaia di migliaia di delibere merita una revisione dei riferimenti da parte di chi la conservazione digitale la pratica.
Il problema che nessuno ha misurato: i Collegi piccoli
La sezione 4.3 chiede, per il voto segreto, un anonimato “non reversibile e tecnicamente dimostrabile” e impone particolare attenzione ai metadati, “quali log e timestamp”, che non devono consentire “neanche indirettamente” la re-identificazione del votante.
Prendiamo un istituto comprensivo di montagna. Collegio di undici persone, seduta online, votazione segreta su una funzione strumentale. Il verbale registra dieci favorevoli e un contrario. Il sistema ha i log degli accessi, la scuola ha l’elenco delle presenze, e le risposte sono arrivate in sequenza in un arco di novanta secondi. La domanda “chi è stato” ha, in quelle condizioni, più di una via per trovare risposta.
La stessa analisi di Civitas Digitale richiama su questo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea C-413/23 P del 4 settembre 2025, secondo cui un dato pseudonimizzato può dirsi anonimo solo rispetto a chi non dispone delle informazioni aggiuntive che consentono di ricongiungerlo alla persona. La scuola, che ha sia i log sia il foglio firme, quelle informazioni le ha entrambe.
L’allegato non fissa alcuna soglia dimensionale, non distingue tra un collegio di undici e uno di duecento, non dice cosa fare quando il numero rende l’anonimato statisticamente fragile a prescindere dalla piattaforma. È un vuoto che colpisce esattamente le scuole con meno risorse per accorgersene.
Quello che questa lettura non dimostra
Sarebbe scorretto chiudere senza dire dove il ragionamento si ferma.
Non ho contato quante scuole abbiano già una piattaforma con dichiarazione di conformità: il dato non esiste in forma pubblica, e le stime che circolano in queste settimane vengono in larga parte da chi quelle soluzioni le vende, il che non le rende false ma le rende interessate. Non so se il Ministero abbia in preparazione una nota di chiarimento: sarebbe la risposta più semplice a tre delle quattro questioni aperte. E non ho notizia, ad oggi, di contenziosi su delibere assunte a distanza, il che significa che il rischio di cui parlo è un rischio ragionato, non un fatto documentato.
Va anche riconosciuto che l’alternativa a un documento imperfetto non era un documento perfetto: era il nulla in cui le scuole hanno navigato per due anni e mezzo, deliberando online senza alcuna cornice e sperando che nessuno chiedesse conto.
Da quel punto di vista, sei pagine di requisiti scritti sono un passo avanti, non indietro.
Chi ci guadagna
Nelle settimane successive alla nota il mercato si è mosso con una rapidità che dice molto. Piattaforme di voto elettronico per le scuole, moduli aggiuntivi dei registri elettronici, pacchetti acquistabili su MePA con ordine diretto e prezzi che partono da qualche centinaio di euro l’anno per arrivare a diverse migliaia. Alcune di queste soluzioni sono tecnicamente serie e risolvono davvero il problema del voto segreto, cosa che le piattaforme di collaborazione generaliste non fanno.
Il punto non è la legittimità dell’offerta. Il punto è che una nota di due pagine, senza uno stanziamento e senza un elenco pubblico di soluzioni verificate, ha di fatto creato un mercato e ha lasciato a ottomila dirigenti scolastici il compito di orientarsi dentro quel mercato da soli, ciascuno per conto proprio, ciascuno con la propria firma sotto.
C’era un modo più semplice. Una verifica centrale, un elenco di soluzioni conformi, un accordo quadro Consip.
Costava al Ministero il lavoro di un ufficio per qualche mese. Costerà alle scuole, così come è stata scritta, ottomila volte quel lavoro.


