MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
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Prot. n.7435 Palermo, 30/3/2006
UFF. VI
Al DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITIS MOTTURA DI
CALTANISSETTA
E, p.c.
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME DELLA SICILIA
LORO SEDI
ALLE SEGRETERIE REGIONALI DELLE OOSS DELLA SCUOLA
OGGETTO: Validità incarico collaborazione – responsabile corso serale, Quesito.-
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine alla natura giuridica e alla validità dell’incarico indicato in oggetto, di rappresenta quanto segue:
Ai sensi dell’art. 25.5 Dlgs 165/01. i collaboratori sono individuati esclusivamente dal D.S.
L’art 31 del CCNL 2002/2005 non fissa un tetto massimo al numero di collaboratori che il dirigente scolastico può individuare. Tale disciplina è, infatti, regolata per legge e non è demandata alla contrattazione di comparto.
La finalità dell’articolo summenzionato è unicamente quella di individuare il numero massimo di collaboratori che possono essere retributiti col fondo di istituto. Il contratto disciplina tale aspetto nell’attesa che il legislatore intervenga per determinare i fondi da cui attingere per remunerare i collaboratori individuati dal dirigente scolastico sulla base dell’art. 25.5 Dlgs 165/01.
La figura del Responsabile di corso serale, come ogni altra figura di collaboratore che il dirigente ritenga necessaria per l’organizzazione della singola istituzione scolastica autonoma, può, pertanto, rientrare a pieno titolo tra quelle dei collaboratori del dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE
ROSARIO LEONE
