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Dirigenti Scolastici

Tribunale di Lanciano. Sanzione disciplinare annullata per incompetenza del dirigente scolastico.

Il Giudice del
lavoro del Tribunale di Lanciano, in applicazione del principio
stabilito dalla Corte di Cassazione sez. lavoro del 5 febbraio 2004 e
recentemente ribadito dalla stessa Corte (sentenza n.14628/2010), ha
annullato una multa inflitta da un dirigente scolastico ad una
collaboratrice scolastica.
Secondo l’art.55 del D. Lgs. 165/2011, il capo della struttura in cui
il dipendente lavora è competente unicamente ad irrogare le sanzioni
del rimprovero verbale e della censura.
Per quanto riguarda le sanzioni più afflittive (multa, sospensioni,
ecc.), la competenza è di un apposito ufficio (UCPD). Ciò vale anche
qualora tale ufficio non sia stato istituito; il procedimento
instaurato da un soggetto o un organo diverso, è comunque illegittimo e
la sanzione irrogata è affetta da
nullità.         Secondo la
Cassazione, il fatto che il CCNL abbia attribuito al D.S. tale
competenza non è sufficiente, in quanto la disciplina stabilita
dall’art.55 assume carattere di norma imperativa e, come tale, non
derogabile dalla contrattazione collettiva.
A quanto è dato sapere, trattasi della prima applicazione – nel settore
scolastico – del principio enunciato dalla Corte di legittimità.
Occorre precisare che il procedimento disciplinare era stato instaurato
prima del varo del D. Lgs. n. 150/2009 (riforma Brunetta), che ha
ampliato i poteri del D.S. in materia disciplinare.
Il MIUR è stato inoltre condannato a pagare 2000 euro di spese
processuali.
Avvocato Francesco Orecchioni
     (da  http://www.dirittoscolastico.it/)

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