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Domenica 12 Luglio 2026 |
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Supplenze

Tar Puglia Lecce. La mancata indicazione degli Istituti nella domanda di inserimento in graduatoria non comporta l’esclusione dalla graduatoria stessa.

La mancata
indicazione delle sedi prescelte non può determinare l’esclusione dalla
graduatoria della ricorrente, che con la presentazione della domanda
manifestava chiaramente l’intenzione di continuare a permanere in
graduatoria e ottenere nuovi incarichi di supplenza per i successivi
anni.
L’esclusione disposta appare frutto di una considerazione formalistica,
ancorché si fondi su quanto prescritto dal D.M. n. 56/2009, posto che
l’Amministrazione avrebbe potuto chiaramente desumere la volontà della
ricorrente e accordare favorevole ingresso alla sua domanda (tenuto
anche conto che gli insegnamenti di cui trattasi sono attivati in un
limitato numero di Istituti).
http://www.dirittoscolastico.it/tar-puglia-lecce-sentenza-n-1781-del-18-10-2011/

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