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Esame di Stato

Il semplice possesso di un telefono cellulare non è motivo di esclusione dagli esami

La questione posta
all’esame del TAR lombardo riguarda la nota ministeriale n. 3614
dell’11 maggio 2010, recante disposizioni sugli adempimenti di
carattere organizzativo e operativo relativi all’esame di Stato
conclusivo dell’anno scolastico 2009-2010.
In essa si stabilisce che “è assolutamente vietato, nei giorni delle
prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo
(comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e
immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni
genere, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad
utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici
esami, la esclusione da tutte le prove”. Ebbene, secondo i Giudici
lombardi la riferita disposizione prescrive il divieto di introduzione
e di detenzione dei predetti dispositivi nel corso delle prove scritte,
ma sanziona con l’esclusione dalle prove d’esame solo “coloro che
fossero sorpresi ad utilizzarli”.

Vale a dire che al fine di ritenere sussistente il presupposto per
l’applicazione della sanzione espulsiva è necessario che il candidato
utilizzi l’apparecchio di telefonia mobile per trasmettere all’esterno
informazioni circa l’oggetto delle prove d’esame o per ricevere aiuti
per l’esecuzione delle prove scritte.

Poiché nel caso di specie al ricorrente non era stato contestato
l’utilizzo ma solo il possesso del telefonino la sanzione espulsiva è
stata annullata dal TAR.
( Avv. Pietro Siviglia)

  (da  http://www.dirittoscolastico.it)

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