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Conflitti di interesse:lezioni private a studenti della stessa scuola

Com’è noto, il testo unico sulla scuola statale italiana (1994) vieta esplicitamente che un docente istruisca privatamente uno studente della scuola in cui insegna.
Questo divieto è stato interpretato come se dicesse che è vietato dare lezioni private a studenti del corso in cui si insegna. Ma compito di un dipendente statale è rispettare le leggi, non interpretarle – a parte il fatto che il divieto non lascia spazio a dubbi interpretativi. Si tratta dunque di un divieto che vieta il conflitto di interessi. Un insegnante statale non può percepire compensi per prestazioni che è tenuto a dare ope legis. E’ come dire che violando questo divieto il docente si rende responsabile di concussione.

C’è un aspetto che non sembra mai considerato. Se il docente che infrange il divieto è un corrotto – certo il genitore dell’alunno dello stesso istituto in cui il docente insegna, pagando le lezioni private al docente, compie opera di corruzione attiva. E’ un corruttore. La corruzione ha sempre una doppia faccia. Sicché il docente è un concussore, il genitore è un concusso che collabora spesso di propria iniziativa alla concussione.

Piuttosto che esercitarsi a interpretare la legge sarebbe opportuno anzitutto rispettarla. L’usanza di calpestare la legge ha indotto talune e taluni a ritenere che il divieto sia caduto in prescrizione per desuetudine.

(da Il Sole24Ore)

 redazione@aetnanet.org

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