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Ufficio Scolastico Provinciale

URGENTE – Art. 72 comma 7 e 11 Legge 133/2008. – Direttiva n. 94/2009

elenchi delle classi di concorso in esubero
scuole secondarie di I e scuole secondarie di II grado

Al fine di uniformare l’operato delle istituzioni scolastiche della provincia, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

Art. 72 comma 11
        Considerato che, l’attuazione dell’art. 64 della L. 133/2008 comporterà, nel triennio 2009/2011, una rimodulazione del numero di posti di docenti e di personale ATA, con possibilità di “”razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso”” e che, pertanto, dovrà essere evitata ogni forma di aggravio erariale connesso al formarsi di ruoli in esubero, si segnala alle SS.LL. la necessità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro del personale dipendente che abbia raggiunto 40 anni di anzianità contributiva  al 31/08/2010. 
        La direttiva n. 94/2009 ribadisce l’esigenza prioritaria di evitare o comunque limitare il sorgere del soprannumero e, pertanto, nell’osservanza scrupolosa delle disposizioni di cui al comma 11 citato, il preavviso di risoluzione di rapporto di lavoro deve essere notificato a tutti gli  interessati, ricorrendone le condizioni, a prescindere dall’appartenenza a categoria o classe di concorso con personale in  esubero entro la data del 28 febbraio prossimo, salvo errori accertati da quest’Ufficio.
        Si allega, comunque, l’elenco dei posti e delle classi di concorso in esubero nel corrente anno scolastico 2009/2010 che, per i motivi sopra esposti, subiranno delle variazioni nel prossimo anno scolastico 2010/2011.  

Art. 72 comma 7
        Per quanto attiene l’applicazione del comma 7 dell’art. 72, si ricorda, inoltre, che è indispensabile che il trattenimento in servizio sino al 67 anno di età (art. 509 comma 5 T.U. n. 297/1994) riguardi il personale che non abbia raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva e il cui ruolo non sia in soprannumero, fermo restando che chi matura 39 anni avrà diritto a permanere per un solo anno scolastico.. 
        A seguito di quesiti posti da taluni Dirigenti, quest’Ufficio ritiene che la scadenza della domanda per la proroga del collocamento a riposo ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 509 debba  identificarsi con il 16/01/2010, come previsto dal D.M. 95/2009, mentre per quanto riguarda il comma 5 del citato art.509, considerato che non viene fissato alcun termine dal superiore Ministero, debba  farsi riferimento alla normativa (comma 7 art. 72) che ne stabilisce la presentazione “””dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”””.
Considerati i pareri discordanti su quest’ultimo punto, quest’ufficio ha inoltrato alla
Direzione Regionale puntuale quesito e si riserva di fornire ulteriori comunicazioni in merito. 
       
IL DIRIGENTE
Raffaele Zanoli

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