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Graduatorie

Criteri attribuzione benefici Legge 104/92.

Catania 9/06/2014 – Quest’Ufficio, ai fini di evitare inutile contenzioso, ha stabilito  i motivi ritenuti oggettivi che comportano l’impossibilità del coniuge o di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, ai fini della valutazione delle domande di mobilità e della priorità nella scelta della sede per le domande di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento valevole per il triennio 2014/17:
Disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 (da documentare con certificazione rilasciata dall’ASL)
Assistenza con carattere continuativo ad un altro soggetto disabile (situazione da documentare)
Età superiore a 65 anni o deceduti (da documentare con dichiarazione personale)
Invalidi al 100 % (da documentare con certificato INPS)
Oggettiva impossibilità continuativa all’assistenza (documentata con certificato ASL)
Figli  minori (da documentare con dichiarazione personale)
Detenuti e sottoposti a misure di restrizione della libertà personale (da documentare con dichiarazione personale)
Suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia (da documentare con dichiarazione personale)
Tutore legale ma non amministratore di sostegno (da documentare con copia sentenza giudice)
Residenza stabile in comune diverso dal comune dell’assistito (da documentare con dichiarazione personale)
Lavoro  stabile in una sede diversa da quella dove risiede il soggetto disabile (la prestazione di lavoro in altra sede va documentata con certificazione da parte del datore di lavoro)
Studenti fuori sede (situazione documentata con contratto di locazione registrato o con dichiarazione di residenza o di domicilio registrato al comune)
Per quanto riguarda le situazioni professionali dei familiari e le attività svolte, l’ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, non saranno considerati gli aspetti legati alle attività professionali svolte dai vari componenti della famiglia..
Motivi di salute: quest’ufficio, tenuto conto delle  disposizioni del CCNI sulla mobilità del personale della scuola del 26/02/2014, in particolare degli artt. 7 e 9, non considererà,  quale motivo ostativo all’assistenza del disabile, una generica motivazione di salute e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive  di impedimento all’assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, o si documenti, con  certificato rilasciato da un medico in servizio presso l’ASL, l’oggettiva impossibilità continuativa e l’impedimento a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.
Le ragioni esclusivamente oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all’assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Tutte le autodichiarazioni prodotte devono essere accompagnate da copia fotostatica del documento d’identità del soggetto che ha reso la dichiarazione.
Si ricorda che vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76  del già citato DPR 445, che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità e che quest’Ufficio effettuerà gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.

f.to il dirigente
Antonio Gruttadauria

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