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Dirigenti Scolastici

Contrattazione di istituto. Nuova sentenza del Tribunale di Ancona dopo quella di Napoli. Le materie riferite alle lettere h), i) ed m) dell’art. 6 del CCNL prerogative esclusive

In tale evenienza la dirigenza può assumere un provvedimento unilaterale in mancanza di contrattazione sulle materie oggetto del mancato accordo, in via provvisoria e fino alla successiva sottoscrizione dell’accordo;
Ricordiamo che il giudice di secondo grado di Napoli aveva già a sua volta ribadito l’interpretazione di parte pubblica con motivazioni chiare e autoesplicative che è bene rileggere:
 “…Né può al riguardo ignorarsi l’argomento che tende a valorizzare la ratio legis degli ultimi interventi normativi tesi a rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali, ratio che si porrebbe in insanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo organizzativo e gestionale del Dirigente.” Ed ancora più avanti: “Né può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui le lettere h) ed m) si limiterebbero alla fissazione di criteri ossia di parametri oggettivi di indirizzo su cui, successivamente, il Dirigente dovrà basare le proprie scelte organizzative. Appare infatti maggiormente convincente la tesi sostenuta dalla difesa erariale secondo cui il legislatore nella scelta dell’espressione <misure inerenti la gestione delle risorse umane> contenuta nell’art. 5, co. 2, del D.lgs 165/2001 ha volutamente utilizzato una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere organizzativo/gestionale, sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti, sia attraverso la definizione di procedure….. Da tutto quanto esposto, consegue che l’attività posta in essere dal Dirigente Scolastico non può dirsi antisindacale avendo egli legittimamente ritenuto di dover escludere dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie in esame in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette prerogative”.
La legge art. 2, comma 2, del D.lgs 165/2001 si presenta con carattere “imperativo” e “inderogabile”; e al dirigente scolastico, quale garante degli interessi di parte pubblica e custode del principio di legittimità, non è più concesso di abdicare sul piano contrattuale alle prerogative datoriali esercitabili in maniera diretta.

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