Pervengono a questa
Direzione generale quesiti in merito alla cancellazione dalle
graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia di personale docente con
contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. Considerato
che il D.D.G. 11 marzo 2010 ha previsto, ai sensi dell’ art. 1 – c.
4/quinquies – della legge 167/2009, il depennamento di tale personale
esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente,
dalle graduatorie di istituto di 1^ fascia, si ritiene che il personale
docente di ruolo non possa essere cancellato dalle graduatorie di
seconda e terza fascia di istituto.
download nota_10555_del_9_ottobre_2013
per il direttore generale
il dirigente vicario
f.to Gildo
De Angelis

.jpg)
.jpg)