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Dirigenti Scolastici

Il TAR Basilicata rigetta la richiesta di alcuni docenti bocciati di accedere cautelativamente alle prove orali per presunte violazioni di legge

Ma il  TAR della Basilicata con le Ordinanze nn. 83 e 87 del 24/05/2012 ha respinto le  domande cautelari di sospensiva degli atti della procedura concorsuale. Il TAR eccepisce che:
– La valutazione dell’elaborato risulta effettuata oltre che con l’assegnazione di un punteggio numerico anche con un giudizio valutativo sintetico;
– La griglia valutativa predisposta dalla commissione di esame ed utilizzata per la valutazione delle prove scritte risulta contenere elementi – sia di ordine generale, che di ordine specifico – sufficienti a consentire una corretta graduazione del punteggio da attribuire ai singoli elaborati;
-Infine, le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici sono espressione di
discrezionalità tecnica, censurabile solo per illogicità, contraddittorietà manifesta, palese disparità
di trattamento; condizioni non rinvenibili nel caso di specie;

Inoltre, da una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, il ricorso in esame non appare fondato, attesocchè:
1) ai fini del rispetto del fondamentale principio della trasparenza amministrativa nei concorsi, è che
i criteri di valutazione delle prove concorsuali, nella specie, sono stati prestabiliti dalla
Commissione esaminatrice prima dell’apertura delle buste e la correzione degli elaborati;
2) non sembra che la Commissione esaminatrice ha utilizzato, con riferimento alla ricorrente ed ai
candidati Prof.ri [omissis], [omissis] e [omissis], diversi metri di valutazione;
3) i Professori Universitari di prima fascia sono legittimati a valutare le capacità degli aspiranti alla
funzione di Dirigente scolastico;

 

Il ricorso sia pure ad una prima sommaria cognizione  non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza; Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

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