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Dirigenti Scolastici

Presidi incaricati: presentata alla 7° Commissione della Camera dei deputati una risoluzione per la loro stabilizzazione

Risoluzione in Commissione 7-00795 presentata da  BENEDETTO FABIO GRANATA
venerdì 24 febbraio 2012, seduta n.592


La VII Commissione,

premesso che:

l’incarico di preside scolastico fino al 2005 era affidato a personale inserito in apposita graduatoria per titoli e, quindi, con la procedura di un concorso per titoli;
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in virtù dell’esigenza di stabilizzazione della succitata categoria, ha inteso bandire due concorsi: uno nel 2002 riservato a coloro che avevano maturato almeno tre anni di incarico, e uno nel 2006 riservato a coloro che avevano un solo anno di incarico;
i suindicati concorsi hanno consentito la stabilizzazione di 1.500 unità, che si configuravano come la maggior parte del personale di categoria precario;
con l’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è stata disposta l’abolizione dell’istituto dell’incarico di presidenza a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007, con la conseguenza di lasciare al di fuori degli organici dell’amministrazione 150 professionisti, presidi incaricati, «non più stabilizzabili», stando all’attuale configurazione normativa;
i citati dirigenti «fuori concorso» sebbene si configurino come precari della pubblica amministrazione, da anni prestano continuativamente servizio in varie regioni d’Italia, nella direzione delle istituzioni scolastiche autonome, svolgendo la funzione dirigenziale, con le medesime mansioni e responsabilità dei colleghi incardinati negli organici dell’amministrazione e collocati contrattualmente nella V area della dirigenza scolastica;
in recenti pronunce, il 27 settembre 2010 e l’8 aprile 2011 il giudice del lavoro di Siena ha riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di realizzare la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato nei confronti di personale scolastico precario, in ottemperanza a quando disposto dalla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che riconosce il divieto di reiterazione per i contratti a termine sussistenti per far fronte ad esigenze non già eccezionali e transitorie dell’amministrazione, ma di natura ordinaria e protratte nel tempo, in modo da evitare di recare una ingiustificata discriminazione tra posizioni lavorative sostanzialmente equivalenti, al di là delle differenti qualificazioni formali operate dagli ordinamenti interni, nonché una lesione dei diritti degli interessati;
l’articolo 49 del decreto-legge n. 112 del 2008, modificando l’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che «Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano princìpi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio»;
al comma 17 dell’articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato «definito un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA» al fine di «garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica»;
la succitata norma non coinvolge i presidi incaricati che operano tutti su posti vacanti e disponibili, previsti nelle piante organiche regionali dei dirigenti scolastici, ma non coperti da personale «di ruolo» per mancata emanazione di concorsi regolari e frequenti;
dall’inizio dell’anno scolastico 2009-2010 sono molti i posti vacanti di dirigente scolastico la cui mancata copertura rischia di compromettere il corretto prosieguo delle attività scolastiche, oltre che svilire il diritto legittimo di professionisti che avrebbero il titolo, la competenza e l’esperienza per poter ricoprire tali posti in maniera stabile;
a detta dei firmatari del presente atto di indirizzo sarebbe di dubbia legittimità e validità il termine finale apposto agli incarichi di presidenza, conferiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente rilevando quello che appare un abuso dell’istituto del contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001;
l’ipotesi di emanazione di un bando di concorso da parte dell’amministrazione finalizzato alla stabilizzazione potrebbe configurarsi come una scelta poco pragmatica e sicuramente dispendiosa: si tratterebbe di un concorso riservato per l’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici destinato a personale che, di fatto, è già dirigente scolastico da oltre cinque anni e di cui – stando alla conferma reiterata di incarico – già ne è stata verificata l’idoneità alla funzione;
stando a quanto tracciato in premessa esistono le condizioni normative, professionali ed amministrative per consentire la stabilizzazione del personale per tutelare il diritto cogente alla tutela della professionalità e del lavoro svolto da parte della categoria ma anche per evitare l’avvicendarsi di contenziosi per l’amministrazione,
impegna il Governo
a predisporre entro il mese di giugno 2012 adeguate iniziative volte a stabilizzare i professionisti che attualmente svolgono le funzioni di dirigente scolastico o di preside incaricato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
(7-00795) «Granata, Di Biagio, Barbaro».

 

 

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