Rientra nella discrezionalità amministrativa la decisione di scomporre e ricomporre gli istituti scolastici, nel rispetto dei parametri di legge. Tale scelta non richiede una particolare motivazione, trattandosi di attività programmatoria e non è sindacabile se non per il riscontro del vizio di eccesso di potere. (Provvedimento inviato dall’Avv. Giuseppe Policaro)
Per leggere la sentenza: http://www.dirittoscolastico.it/tar-calabria-sentenza-n-1135-del-29-07-11/tar-calabria-sentenza-n-1135-2011/


