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Tar Veneto: la mancata promozione per la breve durata del consiglio di classe non è motivo del suo annullamento.

Quanto motivo, con il quale i ricorrenti lamentano la breve durata del consiglio di classe come sintomatica di un tempo insufficiente di valutazione dell’alunna, è sufficiente osservare che, per costante giurisprudenza (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 805, punto 4 in diritto; id. 18 febbraio 2010, n. 953; id. 12 giugno 2007, n. 3114), tale elemento di per sé non è sindacabile in sede di legittimità, perché in realtà non consente di stabilire quali alunni hanno fruito di maggiore o minore attenzione da parte del collegio, e la congruità del tempo di valutazione deve essere sempre parametrata alla maggiore o minore complessità della questioni affrontate, non potendosi riferire a schemi fissi e predeterminati (come osserva l’Istituto resistente in genere c’è un numero di alunni che presentano valutazioni sufficienti, buone o ottime che, non essendo problematiche, possono essere decise con relativa velocità, mentre altri alunni presentano situazioni problematiche ed è su queste che il consiglio di classe finisce per concentrare la propria attenzione più a lungo).  http://www.dirittoscolastico.it/tar-veneto-sentenza-n-1165-del-11-luglio-2011/

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