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Domenica 12 Luglio 2026 |
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Tar Lazio –L’insegnamento della religione cattolica non costituisce titolo per l’ammissione alle sessioni riservate di abilitazione.

L’insegnamento
della religione cattolica non può considerarsi pienamente equiparato
agli altri insegnamenti rivestendo, i soggetti abilitati ad impartirlo,
una peculiare posizione di status in ragione dei differenziati profili
di abilitazione professionale richiesti, delle distinte modalità di
nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché della specificità
dell’oggetto
dell’insegnamento.             

Trattasi di peculiare posizione che non trova corrispondenza nella
dotazione di organico dei ruoli ordinari, traendo fonte il relativo
rapporto di lavoro da incarichi annuali e senza collegamento con altre
classi di concorso; requisiti, invece, richiesti dall’art. 2 comma 4,
l. n. 124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica
occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione.

 http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Tar-Lazio-Sentenza-n.-6761-2011.pdf

redazione@aetnanet.org