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Graduatorie

Graduatorie permanenti: confermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Con la sentenza che
si commenta la querelle sulla giurisdizione in ordine alle graduatorie
permanenti ( ora ad esaurimento) dovrebbe considerarsi risolta.
Com’è noto, dopo alterne pronunce delle sezioni unite, la Corte di
Cassazione ha stabilito la giurisdizione in subiecta materia del
giudice ordinario.
Di diverso avviso, i giudici amministrativi che hanno continuato a
ritenere la loro competenza, considerando le graduatorie alla stregua
di un concorso.
A dire il vero, alcune pronunce del Tar (riportate anche sul nostro
sito) si erano distaccate dall’interpretazione del Consiglio di Stato,
aderendo a quella della Corte di Cassazione.
Con la sentenza in esame, l’Adunanza plenaria del massimo organo della
giustizia amministrativa sancisce, probabilmente in modo definitivo, la
competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie sulle
graduatorie.
Non più dunque sospensive in breve tempo, ma allungamento dei termini
per le
impugnazioni.          

Non più dunque sospensive in breve tempo, ma allungamento dei termini
per le impugnazioni.
Infatti, con la competenza del giudice amministrativo, le graduatorie,
quant’anche illegittime, divenivano intangibili, se non impugnate entro
60 giorni.
I termini per le impugnazioni di fronte al giudice del lavoro sono
invece quinquennali.

( Avvocato Francesco Orecchioni)
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_11-2011.html

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