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Graduatorie

Graduatorie permanenti: confermata la giurisdizione del giudice ordinario.

Con la sentenza che si commenta la querelle sulla giurisdizione in ordine alle graduatorie permanenti ( ora ad esaurimento) dovrebbe considerarsi risolta.
Com’è noto, dopo alterne pronunce delle sezioni unite, la Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione in subiecta materia del giudice ordinario.
Di diverso avviso, i giudici amministrativi che hanno continuato a ritenere la loro competenza, considerando le graduatorie alla stregua di un concorso.
A dire il vero, alcune pronunce del Tar (riportate anche sul nostro sito) si erano distaccate dall’interpretazione del Consiglio di Stato, aderendo a quella della Corte di Cassazione.
Con la sentenza in esame, l’Adunanza plenaria del massimo organo della giustizia amministrativa sancisce, probabilmente in modo definitivo, la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie sulle graduatorie.
Non più dunque sospensive in breve tempo, ma allungamento dei termini per le impugnazioni.          
Non più dunque sospensive in breve tempo, ma allungamento dei termini per le impugnazioni.
Infatti, con la competenza del giudice amministrativo, le graduatorie, quant’anche illegittime, divenivano intangibili, se non impugnate entro 60 giorni.
I termini per le impugnazioni di fronte al giudice del lavoro sono invece quinquennali.

( Avvocato Francesco Orecchioni)
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio_di_stato_-_sentenza_n_11-2011.html

redazione@aetnanet.org

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