La valutazione delle prove d’esame da parte delle commissioni di concorso è “espressione dell’ampia discrezionalità di cui esse dispongono”. Tuttavia, se la bocciatura dell’elaborato avviene a fronte di un testo formalmente corretto, in cui il lessico giuridico viene utilizzato con padronanza e la soluzione delle problematiche tecniche è adeguata, allora si apre uno spazio affinché il giudice valuti sotto il profilo della legittimità e della logicità la decisione della commissione.
Lo ha stabilito il Tar Puglia, sede di Lecce, con la sentenza del 29 aprile 2011 n. 782. Secondo i giudici, infatti, il “contesto complessivo” della prova sostenuta dal candidato, contrastava “nettamente con i voti ed i giudizi apposti dalla Commissione d’esame”, al punto da “indurre a ritenere che il giudizio negativo costituisca espressione di quell’illogicità o irrazionalità manifesta di valutazione che può sicuramente trovare considerazione in sede di giudizio di legittimità”.
Del resto, la motivazione della Commissione d’esame oltre ad “essere assolutamente stereotipata e ripetitiva non evidenzia assolutamente quali possano essere le insufficienze o gli errori riscontrati dalla Commissione e posti a base del giudizio negativo”. Infine, concludono i giudici, si trattava “di motivazione assolutamente identica per tutti e tre gli elaborati” svolti dal praticante.
Per queste ragioni, il tribunale ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento degli atti impugnati. (da IlSole24Ore)


