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Precariato

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 22805-2010: graduatorie ad esaurimento – giurisdizione del giudice ordinario.

In materia di
graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui al
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), (legge
finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per
l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad
esaurimento mediante l’attribuzione (previo spostamento da altra
graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli
stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato
dall’amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito
Decreto Ministeriale (D.M. 8 aprile 2009, n. 42), la giurisdizione
spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono
che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i
poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5,
comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti
soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli
atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

download ordinanza n. 22805


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