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Domenica 12 Luglio 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
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Cinque in condotta e mancata ammissione alla classe successiva: legittimità dell’operato dell’amministrazione scolastica.

Ferma restando la
discrezionalità dell’amministrazione scolastica nel valutare
l’opportunità dell’irrogazione di una certa sanzione, nel caso di
specie il provvedimento adottato non appare affetto né da carenza di
motivazione, né dal dedotto eccesso di potere, che parte ricorrente
vorrebbe far discendere da una pretesa sproporzionalità della sanzione.
Invero il provvedimento è adeguatamente motivato, tenuto conto che esso
si fonda non tanto sulla recidiva, quanto sulla gravità del
comportamento tenuto e sull’impossibilità di esperire interventi per un
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
prima del termine dell’anno scolastico, atteso che gli eventi
contestati hanno avuto svolgimento l’ultimo giorno di
scuola.  
Inoltre il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento del
minore non appare affetto da alcun eccesso di potere.

Né infine il comportamento tenuto dallo studente può apparire meno
grave per il solo fatto che al momento della commissione dei fatti
nessun adulto fosse presente. Se, da un lato tale circostanza non può
comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per
un’eventuale omissione di vigilanza, dall’altro non esclude che la
responsabilità dello studente in questione sia stata accertata mediante
un’adeguata istruttoria.  http://www.dirittoscolastico.it/tar_lombardia_brescia_-_sentenza_n_4459-2010.html

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